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Il processo di recupero crediti in Ungheria inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.
Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.
Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).
L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.
Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.
Prima di avviare un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione generale è di 5 anni. La legislazione prevede la possibilità per le parti di modificare il periodo specificato mediante l’accordo concluso per iscritto. La domanda non può essere soddisfatta se è trascorso il termine di prescrizione. La decorrenza del termine di prescrizione può essere interrotta in caso di riconoscimento scritto del debito da parte del debitore, nonché di modifica degli obblighi delle parti ai sensi del contratto.
L’esecuzione obbligatoria della procedura di recupero del debito prima di rivolgersi al tribunale non è richiesta e il mancato adempimento di tali azioni non costituisce un requisito per l’avvio del procedimento. Tuttavia, prima di proporre reclamo, la parte interessata può tentare una transazione cautelare citando la controparte davanti al tribunale competente. Il tribunale fissa un termine per tentare una conciliazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, o quindici giorni in caso di richiesta congiunta, dopodiché convoca le parti interessate. Il tribunale registra l’accordo raggiunto tra le parti secondo le regole per l’approvazione di un accordo transattivo. Se non si raggiunge un accordo entro il termine prescritto, il tribunale dichiara nullo il procedimento e lo pone fine con ordinanza.
A seconda della complessità del caso e del costo della causa, la legislazione ungherese prevede le seguenti opzioni per il recupero crediti giudiziale:
La procedura per l’emissione di un’ordinanza giudiziale si applica ai crediti non contestati del creditore. Dopo aver ricevuto la domanda, il tribunale la notifica al convenuto e gli ordina di proporre opposizione entro quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del convenuto, il tribunale, in via eccezionale, può prorogare il termine per presentare un’opposizione scritta fino a un massimo di quarantacinque giorni. Se il convenuto non presenta un’opposizione entro il termine stabilito o un documento contenente la compensazione dei crediti, il tribunale emette un’ordinanza. L’ordinanza viene emessa anche se il convenuto, in opposizione scritta, presenta solo una posizione di contestazione della pretesa nel suo complesso, senza alcuna giustificazione formale o materiale. Qualsiasi parte può opporsi a una sentenza del tribunale entro quindici giorni dalla sua notifica. Non si considera un’opposizione alla sentenza del tribunale se la parte riconosce l’importo della richiesta completamente e richiede solo una dilazione del pagamento, un pagamento a rate o solo la correzione della sentenza del tribunale.
Se vengono scoperte violazioni legali, l’ordinanza del tribunale viene dichiarata nulla e il tribunale prosegue il procedimento secondo le regole generali dell’esame delle rivendicazioni. L’ordinanza del tribunale o quella parte di essa che non è stata impugnata con opposizione o alla quale il tribunale ha legalmente respinto l’opposizione, acquista forza giuridica dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per l’opposizione.
I procedimenti di rivendicazione generale si svolgono presentando una domanda in tribunale, dopo di che il tribunale si prepara all’esame delle domande nel merito, che comprende l’esame della domanda, la notificazione della domanda al convenuto per la risposta, la designazione di un’udienza aggiuntiva e la designazione di un’udienza per la presa in carico del caso. Il termine per l’esame della causa in primo grado non è stabilito dalla legge, ma come regola generale l’udienza principale per l’esame delle controversie nel merito deve essere fissata entro quattro mesi dalla data di inizio del procedimento nel caso. A seguito dell’esame del caso nell’udienza principale, il tribunale prende una decisione sul caso, che diventa definitiva dopo la scadenza del termine per presentare ricorso. Per l’adempimento dell’obbligo stabilito dalla decisione, il tribunale fissa solitamente un termine di quindici giorni. Se ciò risulta giustificato tenuto conto degli interessi delle parti o della natura dell’obbligazione, il tribunale, con la sua decisione, può stabilire un termine di adempimento più o meno lungo o ordinare l’adempimento rateale dell’obbligazione.
La parte in controversia che non è soddisfatta della decisione del tribunale di primo grado ha il diritto di ricorrere in appello entro 15 giorni dalla data di notifica della decisione. Il tribunale di seconda istanza emette una decisione sull’appello senza la conduzione di un’udienza, tranne nei casi in cui una qualsiasi delle parti richieda un’udienza, o il tribunale ritenga che sia giustificato, o debbano essere presentate prove ammissibili in tribunale. Se le circostanze del caso richiedono un’udienza in tribunale, questa deve essere fissata entro quattro mesi dalla data di ricevimento dei documenti o della domanda di una parte che richiede l’udienza in un tribunale di secondo grado. La mancata comparizione delle parti all’udienza non impedisce l’esame del ricorso. Il termine per l’esame del ricorso non è stabilito dalla legge. Dopo aver esaminato il reclamo, il tribunale prende una decisione, che entra in vigore dal momento in cui viene adottata. Dopo la redazione della decisione di secondo grado, il tribunale invia i documenti al tribunale di primo grado entro otto giorni, il quale notifica le parti entro quindici giorni dalla ricezione dei documenti sulla decisione di interrompere la procedura di secondo grado. Se rinvia la pronuncia della decisione, il tribunale di secondo grado notifica immediatamente la sua decisione scritta alle parti presenti e ne fa indicazione nel verbale.
Di norma, la decisione definitiva della corte d’appello non è soggetta a ulteriore ricorso. Ma in casi eccezionali, la Corte Suprema ungherese – la Curia – può concedere il permesso di rivedere la decisione finale se la decisione presa sul caso pregiudica l’unità o l’ulteriore sviluppo della pratica legale. La parte può presentare istanza di autorizzazione al riesame al tribunale di primo grado entro quarantacinque giorni dalla data di notifica della decisione. Se la domanda di riesame è idonea ad essere valutata nel merito, la Curia decide entro trenta giorni se concedere o respingere il riesame senza udienza. Non è specificato il termine per la revisione della decisione finale mediante supervisione. Terminato il riesame, la Curia prende una decisione non suscettibile di ulteriore appello.
La procedura per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea (“Az európai fizetési meghagyásos eljárás”) si applica ai casi di crediti pecuniari incontestati tra parti provenienti da paesi dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca). Il prezzo della richiesta per questa procedura non deve superare i 5.000 euro. Per ottenere un’ingiunzione di pagamento europea è necessario compilare un modulo di domanda standard e presentarlo al tribunale. Il tribunale accetta l’ingiunzione di pagamento a porte chiuse e lo invia al debitore, dopodiché il debitore ha 30 giorni per presentare le sue obiezioni al tribunale. Se il debitore oppone opposizione, il tribunale convoca l’attore per conoscere la sua posizione sulla causa e, se ritiene fondata l’opposizione, annulla l’ingiunzione di pagamento. In questo caso, il caso deve essere esaminato secondo la procedura generale. Se il debitore non presenta eccezioni al tribunale, l’ingiunzione di pagamento acquista forza di decisione definitiva. L’ingiunzione di pagamento europea è riconosciuta in tutti gli stati membri dell’UE (ad eccezione della Danimarca).
*Il periodo dal 15 luglio al 20 agosto e dal 24 dicembre al 1° gennaio di ogni anno non è incluso nei termini processuali (di seguito denominato pausa giudiziaria). Non possono essere programmate udienze giudiziarie durante il periodo di pausa giudiziaria. Se durante la pausa giudiziaria scade un termine stabilito in mesi o anni durante un’udienza giudiziaria, il termine scade il giorno successivo del mese, il cui numero corrisponde al giorno di inizio del termine, se questo giorno cade anche durante la pausa giudiziaria. Il termine scade il primo giorno dopo la pausa giudiziaria.
Dopo aver ricevuto la decisione definitiva del tribunale, se il debitore rifiuta di conformarsi volontariamente alla decisione del tribunale, è necessario presentare un mandato di esecuzione all’ufficiale giudiziario per avviare la procedura di esecuzione forzata della decisione del tribunale. Nell’ambito dell’esecuzione, i crediti del creditore possono essere soddisfatti mediante cancellazione di fondi dai conti del debitore, pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita, vendita di titoli o vendita di parte dell’azienda di proprietà del debitore dal patrimonio dell’azienda organizzazione.
Se la procedura esecutiva non porta a risultati positivi e il debitore non è in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti del creditore, allora è consigliabile avviare una procedura di fallimento e liquidazione. Il debitore acquisisce segni di insolvenza se non è stato in grado o non sarà prevedibilmente in grado di ripagare il suo debito in tempo. Nell’ambito di tale procedura, nella fase della procedura di liquidazione, il creditore può chiedere al tribunale competente di accertare che le persone che sono state dirigenti della società debitrice nei tre anni precedenti l’inizio della liquidazione, dopo l’insorgere di una minacciosa situazione di insolvenza, non hanno adempiuto ai loro doveri gestionali, tenendo conto degli interessi dei creditori, per cui il patrimonio della società debitrice è diminuito o il pieno soddisfacimento dei crediti dei creditori è diventato impossibile a causa di altre azioni parziali di queste persone.
La legge sulle procedure di fallimento e liquidazione stabilisce che la situazione che minaccia l’insolvenza sorge nel momento in cui i dirigenti della società debitrice hanno previsto o avrebbero dovuto prevedere con la diligenza prevista per una persona che ricopre tale posizione, che la loro società non sarebbe in grado di soddisfare i suoi obblighi al momento del relativo scadere.
Se durante il periodo indicato ci sono stati più dirigenti, la loro responsabilità è solidale. Nel caso in cui gli attivi del debitore non siano sufficienti per rimborsare completamente il debito al creditore, questa disposizione consente di aumentare le possibilità di recuperare una somma maggiore del debito coinvolgendo i dirigenti del debitore nella responsabilità.
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