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Il procedimento di recupero crediti in Portogallo inizia con l’analisi della natura del debito, dei documenti che confermano l’obbligazione, della corretta identificazione del debitore, dell’eventuale esistenza di garanzie, della corrispondenza tra le parti e della probabilità di contestazione del credito. Se il debitore è una società portoghese, è importante verificare i dati del registro commerciale, la certificazione aggiornata della società, gli organi di amministrazione, la sede valida per le notifiche, eventuali procedure esecutive note e possibili segnali di risanamento o insolvenza.
La verifica iniziale deve considerare non solo la situazione finanziaria apparente del debitore, ma anche l’esistenza di procedure esecutive concluse senza pieno pagamento, pubblicazioni relative a procedure di risanamento, accordi di pagamento o insolvenza. Questi elementi aiutano a scegliere tra trattativa, procedimento monitorio, azione giudiziaria ordinaria, esecuzione forzata o procedura di insolvenza.
Se il debitore continua a svolgere attività, dispone di canali di comunicazione funzionanti, non presenta segnali gravi di insolvenza e il debito è sufficientemente documentato, può essere opportuno avviare il recupero crediti stragiudiziale. In questa fase l’obiettivo è ottenere il pagamento volontario, il riconoscimento del debito, un piano di pagamento, la restituzione di beni, la compensazione, il trasferimento del debito o un’altra soluzione economicamente accettabile per il creditore.
Il rapporto con il debitore deve iniziare con una diffida formale e proseguire attraverso trattative documentate, proposta di accordo e conservazione delle prove. La comunicazione deve indicare in modo chiaro l’importo richiesto, il fondamento del credito, il termine per il pagamento, la posizione del debitore e le conseguenze giuridiche del mancato pagamento volontario.
Il termine operativo medio della fase stragiudiziale è fino a 60 giorni, salvo che le parti concordino un piano di pagamento rateale o che le circostanze del caso richiedano un passaggio più rapido alla fase giudiziale. Se la trattativa non produce risultati oppure se fin dall’inizio appare evidente che il debitore non intende pagare, il creditore deve procedere con lo strumento giuridico più adatto.
Prima di intraprendere un’azione giudiziale, il creditore deve valutare il termine di prescrizione applicabile al credito. In Portogallo, il termine ordinario di prescrizione è di 20 anni, ma la legge prevede termini speciali in base alla natura dell’obbligazione. Tra i termini rilevanti possono rientrare il termine di cinque anni per determinate prestazioni periodiche, interessi, canoni e altri crediti previsti dalla legge, nonché il termine di due anni per alcune categorie di crediti, compresi determinati forniture, servizi di alloggio, alimentazione o prestazioni professionali. Per questo motivo, il termine non deve essere determinato soltanto in base alla qualità del debitore come persona fisica o società, ma soprattutto in base al tipo di credito richiesto.
Gli accordi diretti a modificare i termini legali di prescrizione non sono validi, e gli effetti della prescrizione dipendono dall’eccezione sollevata dalla parte interessata. La prescrizione può essere interrotta dalla citazione o da una notificazione giudiziale che esprima l’intenzione di esercitare il diritto, nonché dal riconoscimento del debito da parte del debitore. Il riconoscimento tacito rileva solo quando risulta da fatti che dimostrano tale riconoscimento in modo inequivoco. Dopo l’interruzione, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
Il diritto portoghese prevede il recupero giudiziale dei crediti attraverso l’azione ordinaria e attraverso il procedimento monitorio, quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge. La scelta tra queste vie dipende dal valore del credito, dalla sua origine contrattuale, dalla qualità della prova scritta, dalla probabilità di opposizione del debitore e dalla necessità di ottenere un titolo esecutivo.
L’azione giudiziale ordinaria inizia con la presentazione dell’atto introduttivo dinanzi al tribunale competente. Dopo l’ammissione della domanda, il tribunale cita il convenuto o il debitore chiamato in giudizio e prepara la causa per l’esame nel merito. Dopo aver ricevuto la citazione e la copia dell’atto introduttivo, il convenuto dispone, di regola, di 30 giorni per presentare la difesa. Se il convenuto, regolarmente citato, non presenta difesa, i fatti allegati dall’attore possono essere considerati ammessi, ferma restando la valutazione giuridica del tribunale.
Se il convenuto presenta difesa, il tribunale può fissare un’udienza preliminare. In questa fase il tribunale può tentare la conciliazione, delimitare l’oggetto della controversia, esaminare eccezioni processuali, correggere insufficienze nell’esposizione dei fatti, organizzare i temi di prova e programmare l’udienza finale. L’udienza preliminare può non svolgersi quando la legge ne consente la dispensa o quando lo svolgimento del caso non la rende necessaria.
Dopo la fase preparatoria, il giudice fissa l’udienza finale. Durante l’udienza finale, il tribunale ascolta le parti quando necessario, valuta le prove, compie gli atti istruttori ammessi e chiude la discussione della causa. Dopo la chiusura dell’udienza finale, il fascicolo viene rimesso al giudice per la pronuncia della sentenza entro 30 giorni.
La sentenza del tribunale di primo grado può essere impugnata con appello dinanzi al tribunale superiore competente. In generale, l’impugnazione ordinaria dipende dal valore della causa, dal pregiudizio subito dalla parte che ricorre e dai casi in cui la legge ammette il ricorso indipendentemente da tali criteri. Il termine generale per proporre ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione, con riduzione a 15 giorni nei procedimenti urgenti e in alcuni ricorsi autonomi previsti dalla legge. Quando il ricorso riguarda la rivalutazione della prova registrata, al termine può aggiungersi il periodo supplementare previsto dalla legge.
Il ricorso deve contenere motivi e conclusioni, indicando le ragioni per cui la parte chiede la modifica, l’annullamento o la revoca della decisione. Nei procedimenti di recupero crediti, l’appello può riguardare i fatti accertati, l’applicazione del diritto, la valutazione delle prove, eventuali nullità della sentenza, l’importo della condanna, gli interessi, le spese processuali o altri punti essenziali della decisione.
La decisione del tribunale d’appello può essere impugnata dinanzi alla Corte Suprema quando sono soddisfatti i presupposti previsti dalla legge. Questo ricorso può essere ammissibile, tra l’altro, quando la decisione del tribunale d’appello decide il merito della causa o pone fine al processo, nonché in situazioni particolari legate alla rilevanza giuridica della questione, alla particolare rilevanza sociale o al contrasto con precedente giurisprudenza sulla stessa questione fondamentale di diritto.
Oltre ai ricorsi ordinari, il processo civile portoghese prevede strumenti straordinari di impugnazione in casi specifici, tra cui il riesame e i meccanismi destinati a garantire l’uniformità della giurisprudenza. Questi strumenti non sostituiscono l’appello o il ricorso alla Corte Suprema, ma possono essere rilevanti in situazioni speciali dopo l’esaurimento o la stabilizzazione delle vie ordinarie di impugnazione.
Il procedimento monitorio si applica alle richieste di pagamento di somme derivanti da contratti, quando il loro valore non supera 15.000 euro. Per i crediti derivanti da transazioni commerciali opera un regime speciale dei ritardi di pagamento, che consente di utilizzare questo procedimento anche per crediti di importo superiore, se sono soddisfatti i requisiti previsti per i rapporti tra imprese o tra imprese ed enti pubblici.
La procedura inizia con la presentazione di una domanda secondo il modello previsto, e, quando interviene un rappresentante, in forma telematica. Il debitore viene poi notificato affinché, entro 15 giorni, paghi la somma richiesta e le spese di giustizia anticipate dal creditore oppure presenti opposizione. Se il debitore non presenta opposizione, alla domanda viene attribuita efficacia esecutiva e il documento può essere utilizzato per l’esecuzione forzata. Se il debitore presenta opposizione, la controversia viene trasmessa all’esame giudiziale secondo la forma processuale applicabile.
Nelle controversie transfrontaliere all’interno dell’Unione europea, il creditore può valutare il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, quando si tratta di un credito pecuniario civile o commerciale non contestato e sussiste un elemento transfrontaliero. Questa procedura consente di ottenere un ordine di pagamento che può essere eseguito in un altro Stato dell’Unione europea secondo il regime applicabile.
Per i crediti transfrontalieri di minore valore può essere rilevante il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Esso si applica alle controversie civili e commerciali quando il valore della domanda non supera 5.000 euro. La procedura è stata creata per semplificare e accelerare la riscossione di crediti di valore contenuto tra parti situate in Stati diversi dell’Unione europea e consente il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in un altro Stato senza una dichiarazione separata di esecutività.
Se il creditore possiede già una decisione giudiziaria straniera e intende eseguirla in Portogallo, occorre verificare se esista un regime europeo o internazionale che consenta il riconoscimento diretto. Fuori da tali regimi, le decisioni straniere in materia di diritti privati richiedono, di regola, il riconoscimento e la conferma della decisione straniera in Portogallo. Dopo il riconoscimento, la decisione può servire da base per l’esecuzione contro beni, conti bancari, crediti o partecipazioni del debitore situati in Portogallo.
Dopo che la decisione diventa esecutiva, oppure dopo che il creditore ottiene un altro titolo esecutivo ammesso dalla legge, può essere avviata l’esecuzione forzata. Possono costituire titolo per l’esecuzione, tra gli altri, le sentenze giudiziarie, le domande monitorie alle quali è stata attribuita efficacia esecutiva, i documenti autenticati nei quali il debitore riconosce l’esistenza del debito, i titoli di credito e altri documenti previsti dalla legge.
Nell’ambito dell’esecuzione, le pretese del creditore possono essere soddisfatte mediante pignoramento di conti bancari, crediti verso terzi, redditi, beni mobili, beni immobili, titoli, quote o partecipazioni societarie. I beni pignorati possono essere sottoposti a vendita forzata, e il ricavato viene destinato al pagamento del credito, degli interessi, delle spese processuali e degli altri importi recuperabili secondo la legge.
Può inoltre rilevare l’utilizzo dei redditi prodotti dai beni pignorati nel periodo compreso tra il pignoramento e la vendita forzata, quando ciò sia compatibile con la natura del bene e con lo svolgimento della procedura. L’individuazione preventiva di conti bancari, immobili, veicoli, crediti verso terzi e partecipazioni societarie aumenta l’utilità pratica dell’esecuzione.
Se il debitore presenta segnali di insolvenza, il creditore deve valutare la possibilità di partecipare a una procedura di insolvenza o di promuoverne l’apertura. In Portogallo, l’insolvenza si verifica quando il debitore non è in grado di adempiere le obbligazioni scadute oppure, in determinati casi, quando il passivo supera manifestamente l’attivo valutato secondo i criteri contabili applicabili.
Prima di scegliere la strategia, è utile verificare le pubblicazioni relative a procedure di risanamento, accordi di pagamento e insolvenza. Una procedura di risanamento può indicare il tentativo di conservare l’attività dell’impresa, mentre una procedura speciale di accordo di pagamento può essere rilevante per debitori che non operano come impresa commerciale. Queste procedure possono incidere sui tempi, sulle priorità e sul modo di agire del creditore.
Nella procedura di insolvenza, i creditori presentano i propri crediti affinché siano riconosciuti e soddisfatti secondo l’ordine previsto dalla legge. Se il patrimonio del debitore non è sufficiente a pagare integralmente tutti i creditori, occorre verificare gli atti compiuti prima dell’apertura della procedura che possano avere diminuito il patrimonio del debitore o reso più difficile la soddisfazione dei creditori.
La legge consente la revoca degli atti pregiudizievoli alla massa insolvente quando tali atti abbiano danneggiato i creditori e siano stati compiuti entro i limiti temporali previsti. Possono assumere particolare rilievo le cessioni gratuite di beni mobili o immobili effettuate nei due anni anteriori all’inizio della procedura di insolvenza, la costituzione di garanzie reali per obbligazioni preesistenti nei sei mesi anteriori all’inizio della procedura e le operazioni con persone particolarmente collegate al debitore.
A seguito della revoca, i beni o i valori usciti dal patrimonio del debitore possono rientrare nella massa insolvente, aumentando la possibilità di soddisfare i crediti dei creditori e di coprire i costi della procedura di insolvenza.
Se hai bisogno di assistenza nel recupero crediti internazionale in Portogallo, il nostro team può analizzare i documenti del credito, verificare la situazione del debitore, scegliere la procedura più adatta tra trattativa, procedimento monitorio, azione giudiziale, esecuzione forzata o insolvenza, nonché organizzare la strategia nei casi che riguardano decisioni straniere o beni situati in Portogallo. Contattaci per valutare il percorso di recupero più adatto al tuo caso.
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