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Il processo di recupero crediti in Montenegro inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.
Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.
Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).
L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.
Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.
Prima di avviare un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione generale è di 10 anni. La legislazione vieta di modificare il periodo specificato previo accordo tra le parti. Il decorso del termine di prescrizione può essere interrotto se il debitore riconosce il debito tramite dichiarazione diretta al creditore o indirettamente, ad esempio pagamento parziale del debito, pagamento di interessi, costituzione di cauzioni. Il tribunale applica le conseguenze del mancato termine di prescrizione solo se il debitore lo dichiara.
La legislazione della Repubblica del Montenegro prevede tre opzioni per il recupero del debito attraverso il tribunale: tramite l’emissione di un mandato di pagamento, nel procedimento ordinario e nel processo per la risoluzione delle controversie minori.
La procedura di emissione di un ordine di pagamento si applica ai crediti pecuniari scaduti del creditore, confermati da documenti originali. I documenti autentici includono: documenti ufficiali; documenti privati sui quali è autenticata la firma del creditore da parte dell’organismo preposto alla certificazione; cambiali ed assegni con protesti e resi; estratti di libri aziendali certificati; fatture; documenti che, secondo norme speciali, hanno il significato di documenti statali.
Un’ingiunzione di pagamento viene emessa dal tribunale, anche se l’attore non ha richiesto l’emissione di un’ingiunzione di pagamento nella richiesta, ma sono soddisfatte tutte le condizioni per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento. Se sulla base di un documento autentico è possibile richiedere l’esecuzione conformemente alla legge che disciplina le procedure di esecuzione, il tribunale emetterà un’ingiunzione di pagamento solo se l’attore dimostra la probabilità di avere un interesse legittimo all’emissione dell’ingiunzione di pagamento. Se l’attore non dimostra l’esistenza di un interesse legale ad emettere un’ingiunzione di pagamento, questa gli verrà rifiutata.
Se nel ricorso sono presenti informazioni su una richiesta di pagamento in ritardo la cui somma non supera i 500 euro, il tribunale emette un mandato di pagamento nei confronti dell’imputato, anche se al ricorso non sono allegati documenti affidabili, e la validità delle richieste è stabilita sulla base dell’elenco delle prove indicate nella domanda.
L’ingiunzione di pagamento viene emessa dal tribunale senza che si tenga udienza in tribunale. Nell’ingiunzione di pagamento il tribunale indica che il convenuto è obbligato entro otto giorni e, in caso di controversie su fatture e assegni, entro tre giorni dal ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, a soddisfare il credito insieme alle spese valutate dal tribunale o, entro nello stesso termine, proporre opposizione all’ingiunzione di pagamento. Una copia della domanda con gli allegati viene consegnata al convenuto insieme all’ingiunzione di pagamento.
Se il tribunale non accoglie la richiesta di emettere un mandato di pagamento, il procedimento continuerà nel modo ordinario. Un ordine di pagamento può essere impugnato solo mediante opposizione. L’ingiunzione di pagamento acquista valore giuridico nella misura in cui non viene contestata. Se le eccezioni vengono tempestivamente presentate, il giudice valuterà se occorre fissare l’udienza preliminare oppure se è possibile fissare immediatamente l’udienza principale. Nel corso dell’udienza preliminare le parti possono esporre nuovi fatti e offrire nuove prove, e il convenuto può sollevare nuove eccezioni nei confronti della parte contestata dell’ingiunzione di pagamento. Nella decisione sulla causa principale, il tribunale valuterà se l’ingiunzione di pagamento resta in tutto o in parte in vigore oppure se viene annullata.
La procedura generale per i procedimenti giudiziari si svolge mediante il deposito di una memoria di reclamo, dopo averla ricevuta, il tribunale avvia i preparativi per l’udienza principale. Questa preparazione comprende l’esame preliminare della domanda, la presentazione della domanda al convenuto per una risposta obbligatoria, lo svolgimento di un’udienza preliminare e la fissazione di un’udienza di merito. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il tribunale invia la domanda con tutti gli allegati al convenuto e gli concede 30 giorni per fornire una risposta. Dopo aver ricevuto risposta all’azione legale, il tribunale fissa un’udienza preliminare. Se il convenuto non ha presentato risposta all’azione legale e non sussistono le condizioni per decidere a causa della mancata presentazione, il tribunale fisserà un’udienza preliminare dopo la scadenza del termine per il deposito della risposta alla domanda. L’udienza preliminare si tiene solitamente entro 30 giorni dalla data in cui il convenuto presenta una risposta scritta alla azione legale.
All’udienza preliminare, il tribunale stabilisce con una decisione: il giorno e l’ora dell’udienza principale, i quesiti che saranno discussi, le prove che saranno presentate e le persone che saranno invitate all’udienza principale. Di solito, l’udienza principale avrà luogo entro 60 giorni dalla data dell’udienza preliminare. Il tribunale può ordinare che l’udienza principale si svolga immediatamente dopo l’udienza preliminare.
Dopo il completamento di tutte le fasi dell’udienza principale, il tribunale dichiara chiusa l’udienza principale e prende una decisione (sentenza) entro 30 giorni. La decisione entra in vigore dopo quindici giorni (per fatture, assegni e controversie commerciali dopo otto giorni) dalla data di consegna della trascrizione della sentenza, a condizione che non sia impugnata. Una parte può rinunciare al diritto di ricorrere al ricevimento della trascrizione della decisione.
Il ricorso viene proposto in primo grado, dopodiché il tribunale di primo grado lo trasmette alla controparte, la quale può, entro otto giorni (per le controversie commerciali, entro tre giorni) dalla data di ricevimento, presentare replica il ricorso a questa corte. Una copia della risposta al ricorso viene trasmessa dal tribunale di primo grado al ricorrente.
Dopo aver ricevuto la risposta all’appello o dopo la scadenza del termine per rispondere all’appello, il tribunale di prima istanza trasmette l’appello e la risposta all’appello, se presentata, insieme a tutti i documenti, al tribunale di secondo grado entro otto giorni. Il tribunale di secondo grado prende una decisione sull’appello in una udienza collegiale o in base alla sessione giudiziaria. L’assenza delle parti nell’udienza giudiziaria non impedisce la considerazione dell’appello.
La decisione della corte d’appello è definitiva, ma può essere impugnata davanti alla Corte Suprema entro 30 giorni dalla data di notifica della trascrizione della decisione. Non è ammesso ricorso nelle controversie patrimoniali nelle quali la domanda riguarda una richiesta di denaro, di consegna di cose o di commissione di altro atto, se il valore della parte contestata della decisione entrata in vigore non supera 20.000 euro (per controversie commerciali fino a 40.000 euro), salvo il caso in cui tale ricorso sia necessario per affrontare una questione giuridica rilevante per garantire la certezza del diritto o l’applicazione uniforme della legge. A seguito dell’esame del caso, la Corte Suprema prende una decisione definitiva e non soggetta a ulteriore appello.
La procedura per controversie di modesta entità si applica ai crediti pecuniari non superiori a 1.000 euro (per controversie commerciali fino a 7.000 euro). L’esame del caso si svolge in modo simile alla procedura generale, solo in modo più semplificato. La decisione sul caso di piccole controversie viene annunciata immediatamente dopo la conclusione dell’udienza principale. Le decisioni o le ordinanze riguardanti la risoluzione delle controversie nel contesto delle piccole controversie possono essere impugnate solo in relazione a violazioni significative delle disposizioni del procedimento civile, nonché a causa di errata applicazione delle norme di diritto sostanziale.
Contro la sentenza di primo grado le parti possono ricorrere in appello entro otto giorni. Il termine per il ricorso decorre dalla data di pubblicazione della decisione e, se la decisione è stata consegnata alla parte, il termine decorre dalla data di consegna.
Se, dopo l’entrata in vigore della decisione del tribunale, il debitore non si conforma volontariamente alla decisione del tribunale, questa deve essere presentata all’ufficiale giudiziario per avviare la procedura di esecuzione. Dopo l’apertura della procedura di esecuzione, l’esecutore invia al debitore un avviso di esecuzione volontaria entro otto giorni e per le controversie relative a cambiali e assegni entro tre giorni. Se il debitore non paga il debito entro il termine stabilito, l’esecutore avvia l’esecuzione.
Le richieste del creditore nella fase di esecuzione forzata possono essere soddisfatte attraverso il sequestro dei conti del debitore e il prelievo di denaro da essi; il sequestro dei beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita; la monetizzazione di altri diritti non patrimoniali, la vendita di titoli e azioni di società commerciali.
In caso il debitore presenti segni di insolvenza (si considera insolvente il debitore che non può adempiere ai propri obblighi finanziari entro 45 giorni dalla scadenza degli stessi e se ha sospeso completamente tutti i pagamenti per un periodo di 30 giorni consecutivi) o un eccessivo indebitamento (il debitore è considerato in eccessivo indebitamento se il suo patrimonio netto è inferiore ai suoi debiti, ma non sarà considerato in eccessivo indebitamento se, a seconda delle circostanze del caso, come le fonti di finanziamento disponibili, il tipo di attività e l’assicurazione ottenuta, è ragionevolmente presumibile che la continuità dell’attività consentirà un adeguato adempimento degli obblighi al momento della scadenza) si dovrebbe considerare un’alternativa per il recupero del debito attraverso l’avvio della procedura di fallimento del debitore.
Nell’ambito di questa procedura, a condizione che il patrimonio del debitore sia assente o insufficiente, è possibile annullare operazioni o azioni del debitore che hanno causato un danno diretto al creditore, ad esempio, transazioni effettuate nei cinque anni precedenti l’apertura della procedura di fallimento con un controparte del debitore che sapeva dell’insolvenza del debitore e che sono dannose per il creditore; o transazioni in cui il debitore fornisce servizi o svolge attività senza compenso o con un compenso minimo; transazioni effettuate con parti correlate. In seguito all’annullamento di tali operazioni, è possibile restituire al debitore ciò che ha perso a causa di tali operazioni e quindi aumentare la massa liquidativa per soddisfare le pretese dei creditori e coprire i costi di attuazione della procedura fallimentare.
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