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Recupero crediti in Libia

Il processo di recupero crediti in Libia inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione per il recupero crediti è di 15 anni. La legge vieta di modificare il periodo specificato previo accordo delle parti. Gli effetti della scadenza del termine di prescrizione si applicano dinanzi al tribunale di primo e d’appello solo su richiesta del debitore. Il termine di prescrizione viene interrotto dal riconoscimento esplicito o indiretto da parte del debitore dei crediti del creditore. Dopo l’interruzione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere.

La legislazione libica prevede la riscossione giudiziale dei debiti nel corso della legge ordinaria e mediante l’emissione di un ordine di pagamento.

La consueta procedura giudiziaria inizia con la presentazione di una domanda in tribunale. Dopodiché il tribunale consegna all’ufficiale giudiziario una copia della richiesta da consegnare al convenuto. Il termine per comparire in tribunale è di almeno otto giorni nelle cause civili e di tre giorni nelle cause commerciali. Dopo aver notificato la richiesta al convenuto, l’ufficiale giudiziario ne informa l’attore, e quindi l’attore è tenuto a presentare una richiesta di registrazione nella cancelleria del tribunale entro e non oltre il giorno precedente la data dell’udienza prevista.

Nel giorno stabilito per l’esame della causa le parti devono comparire personalmente o tramite i loro rappresentanti, avvocati, autorizzati con incarico generale o speciale. Possono anche affidare la rappresentanza a parenti o cognati fino al terzo grado di parentela sulla base di una dichiarazione resa in assemblea, o confermata dalla firma di un anziano tribale o di un capo di comunità, certificata da un magistrato competente.

Se l’imputato non si presenta alla prima udienza, il tribunale, d’ufficio, dopo aver verificato la correttezza della sua notifica, riconosce l’imputato come assente e tratta la causa in sua assenza. In questo caso, l’imputato ha il diritto di unirsi alla causa se non è ancora stata trasferita alla fase decisionale.

Al primo incontro, l’attore è obbligato a dichiarare i fatti e l’oggetto del reclamo, presentare tutte le affermazioni e le prove pertinenti. L’imputato è tenuto a presentare le sue eccezioni, richieste e documenti prima della seconda udienza. Il tribunale di primo grado ha il diritto, per validi motivi, di consentire alle parti durante l’esame della causa di presentare nuove eccezioni, prove o documenti o di apportare modifiche ai requisiti.

Il giudice di primo grado può tentare di conciliare le parti se lo ritiene utile. A tal fine, il tribunale ha il diritto di obbligare le parti a comparire personalmente. Se si ottiene la riconciliazione, viene redatto un protocollo che ha valore esecutivo. Il tribunale ha il diritto di ripetere i tentativi di conciliazione, se necessario.

Il tribunale deve istruire il caso il prima possibile e inviare le parti a un’udienza per esaminare il merito della richiesta. Cinque giorni prima di tale udienza, le parti devono depositare delle memorie in cui espongono le loro richieste finali, i fatti e le motivazioni giuridiche. Dopo aver esaminato il merito della richiesta, il tribunale prenderà una decisione definitiva. 

La procedura di emissione di un ordine di pagamento viene utilizzata per riscuotere debiti per un importo chiaramente definito e documentato. Per fare ciò, il creditore deve prima inviare al debitore una richiesta di adempimento dell’obbligazione con un termine di almeno tre giorni. Se il debitore non adempie a quanto richiesto entro il termine stabilito, il creditore ha il diritto di rivolgersi al tribunale per emettere un’ingiunzione di pagamento. Dopo aver depositato la domanda, il tribunale emette un’ingiunzione di pagamento. Se il tribunale non può accogliere la richiesta, viene fissata un’udienza.

L’ordine di pagamento deve essere consegnato al debitore entro sei mesi dalla sua emissione, altrimenti perde validità. Il debitore può presentare opposizione all’ordine di pagamento. L’opposizione viene effettuata convocando il creditore a un’udienza presso il tribunale di primo grado o il tribunale locale, a seconda delle circostanze. La cancelleria degli ufficiali giudiziari registra il caso di opposizione, e il tribunale lo esamina con procedura accelerata, pronunciando una decisione definitiva.

La decisione del tribunale di primo grado può essere impugnata davanti alla corte d’appello entro 30 giorni dalla data di adozione della decisione impugnata. La decisione della Corte d’Appello può essere impugnata davanti alla Corte Suprema della Libia entro 30 giorni dalla data della decisione impugnata. La decisione della Corte Suprema è definitiva e non è soggetta ad ulteriore appello.

Dopo l’entrata in vigore della decisione del tribunale, il creditore dovrebbe avviare una procedura di esecuzione. La decisione può essere eseguita entro 15 anni. Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, i crediti del creditore possono essere soddisfatti pignorando e cancellando fondi dai conti del debitore; pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita; arresto e confisca di titoli; arresto e confisca dei beni del debitore che sono in possesso di terzi.

Un’opzione alternativa per il recupero dei crediti di un’azienda e di un imprenditore è la procedura di fallimento del debitore. Secondo la Legge Commerciale della Libia, il creditore ha il diritto di avviare questa procedura se il debitore smette di pagare i suoi debiti. In questa fase, se il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare pienamente le pretese dei creditori, è possibile annullare le operazioni del debitore effettuate con l’intento di arrecare danno ai creditori. Alle transazioni o azioni compiute nei due anni precedenti all’apertura della procedura di fallimento si possono attribuire, in particolare: 1) Azioni a titolo gratuito, ad eccezione dei regali ordinari e delle azioni volte all’adempimento di un obbligo morale o al conseguimento di un beneficio sociale, purché proporzionate alla situazione finanziaria del donatore; 2) Pagamento anticipato dei debiti; 3) Transazioni con soggetti collegati; 4) Concessione di una garanzia a favore di un debito precedentemente sorto ma non ancora scaduto; 5) Operazioni in cui gli obblighi del debitore superano significativamente quelli della controparte. Sono altresì nulle le transazioni a titolo oneroso effettuate nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, a condizione che la controparte del debitore fosse a conoscenza dell’insolvenza del debitore. L’annullamento delle suddette transazioni consente di restituire al debitore quanto perso a seguito di tali operazioni, aumentando così la massa attiva destinata a soddisfare le richieste dei creditori e a coprire i costi della procedura fallimentare.

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19.11.2024
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