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Recupero crediti in Botswana

Il processo di recupero crediti in Botswana inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Prima di avviare un’azione legale di riscossione, vale la pena prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione per la riscossione dei crediti sulla base di accordi verbali è di 3 anni. Per i debiti derivanti da contratti scritti e cambiali, il termine di prescrizione è di 6 anni. Il termine di prescrizione è interrotto se il debitore riconosce il debito, effettua un pagamento parziale del debito o degli interessi o fornisce garanzie. Dopo l’interruzione, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere.

In Botswana il recupero crediti avviene attraverso procedure giudiziarie ordinarie e semplificate.

L’azione giudiziaria ordinaria si avvia con la presentazione di una citazione, dopodiché il cancelliere del tribunale, se la citazione è conforme ai requisiti procedurali, la registra e dispone la citazione del convenuto in tribunale.

Il termine per comparire in tribunale dopo aver ricevuto una citazione varia dai 14 ai 21 giorni e dipende dalla distanza dell’imputato dal tribunale. La comparizione dell’imputato deve essere verbalizzata mediante la corretta compilazione e consegna di un promemoria di comparizione. Subito dopo la comparsa dell’imputato per difendersi, il cancelliere deve deferire il caso al giudice.

Se il convenuto non registra la sua comparizione (soggetto alla regolare notifica della citazione), il cancelliere può, su richiesta dell’attore, emettere una sentenza definitiva nei confronti del convenuto per un importo non superiore a quello indicato nella richiesta, insieme agli interessi al tasso indicato e, se il tasso non è indicato, al tasso del 10 percento annuo fino al momento del pagamento.

Se il convenuto si costituisce in giudizio, l’attore deve redigere una dichiarazione di credito sul modulo di dichiarazione e depositarla entro 14 giorni dalla registrazione della comparsa. A sua volta, il convenuto deve depositare una memoria sulla dichiarazione dell’attore entro 14 giorni dal ricevimento della stessa. L’attore deve quindi presentare una risposta alla dichiarazione del convenuto entro 14 giorni. 

Se le richieste dell’attore sono per una somma di denaro fissa o si basano su un documento liquidato, l’attore può presentare un’istanza di giudizio sommario insieme alla dichiarazione. L’istanza deve essere accompagnata da un affidavit, che può fornire testimonianze sui fatti a sostegno della richiesta, nonché da una dichiarazione che il convenuto non ha alcuna difesa in buona fede e che la presentazione della dichiarazione di intenzione di difesa è stata fatta solo per ritardare la causa. L’udienza sull’istanza si terrà non prima di 15 giorni dalla presentazione dell’istanza. All’udienza della mozione, il convenuto può (a) fornire all’attore una garanzia soddisfacente per l’ufficiale di stato civile per l’eventuale sentenza, comprese le spese; e (b) convincere il giudice con una dichiarazione giurata o una testimonianza orale di avere una difesa in buona fede nella causa. Se il convenuto non fornisce garanzie o non convince il giudice, quest’ultimo può concedere un giudizio sommario a favore dell’attore. In caso contrario, il caso continuerà a essere trattato secondo le modalità generali.

Successivamente, dopo lo scambio degli atti procedurali, il tribunale fissa un incontro di gestione del caso, durante il quale le parti e gli avvocati si incontrano per discutere la natura e il fondamento delle loro rivendicazioni e obiezioni, nonché le possibilità di una rapida risoluzione della controversia.

Una volta completata la conferenza di gestione del caso, il giudice programmerà un’udienza preliminare. In questo caso, l’attore deve avviare una comunicazione con il convenuto allo scopo di predisporre una bozza di ordinanza di udienza preliminare. La bozza dell’ordinanza deve essere predisposta 4 giorni prima dell’udienza preliminare e deve comprendere tutte le questioni di fatto e di diritto che devono essere stabilite nel corso del procedimento; tutti i fatti rilevanti che non sono in discussione; i nomi di tutti i testimoni che saranno chiamati a testimoniare; un elenco di tutte le prove che le parti intendono fornire; proposte per accelerare il processo e altre questioni procedurali.

Il tribunale tiene quindi un dibattimento e, dopo aver esaminato tutte le prove e le conclusioni delle parti, tiene un dibattito tra le parti e prende una decisione. Se l’imputato è assente durante il processo, l’attore ha il diritto di presentare prove delle sue affermazioni nella misura in cui l’onere della prova grava su di lui. La sentenza sarà resa di conseguenza in base alle prove presentate dall’attore.

La decisione del tribunale magistrale può essere impugnata presso l’Alta Corte entro 21 giorni dalla data della sentenza. La decisione dell’Alta Corte può essere impugnata presso la Corte d’Appello entro sei settimane dalla data della sentenza. La decisione della Corte d’Appello non è soggetta a ulteriori impugnazioni.

Una volta che la sentenza del tribunale è entrata in vigore, il creditore deve avviare un procedimento di esecuzione. Una decisione del tribunale può essere sottoposta a esecuzione forzata entro 30 anni. Nell’ambito dell’esecuzione forzata di una decisione giudiziaria, le pretese del creditore possono essere soddisfatte mediante il sequestro e la cancellazione di fondi dai conti del debitore; pignoramento dei beni mobili ed immobili del debitore con successiva vendita degli stessi; sequestro e confisca di titoli; sequestro di azioni e quote di società; arresto e detenzione del debitore.

Un’opzione alternativa per il recupero dei crediti è la procedura fallimentare del debitore. Il creditore ha il diritto di avviare questa procedura se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) l’importo del debito non è inferiore a 100 Pula del Botswana, pagabile immediatamente o in un momento futuro specificato; 2) il debitore ha commesso un atto fallimentare.

Secondo le disposizioni della legge fallimentare, sono considerati atto fallimentari i seguenti atto: 1) il debitore dispone di uno qualsiasi dei suoi beni in modo tale da danneggiare i suoi creditori o da dare un vantaggio a un creditore rispetto ad altri; 2) conclude o propone di concludere un accordo con uno qualsiasi dei suoi creditori sulla liberazione totale o parziale del debitore dai debiti; 3) il debitore lascia il territorio del Botswana o si nasconde dai creditori; 4) il debitore non soddisfa il requisito della decisione del tribunale o non indica l’esistenza di tali beni, oppure se dalla relazione dell’esecutore risulta che questi non ha trovato sufficienti beni liquidi del debitore; 5) il debitore notifica a uno qualsiasi dei suoi creditori di aver sospeso o di voler sospendere il pagamento dei suoi debiti, oppure se ha effettivamente sospeso il pagamento dei suoi debiti.

Nella procedura fallimentare, se il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare integralmente i crediti dei creditori, è possibile annullare le operazioni del debitore compiute con l’intenzione di arrecare danno ai creditori. Tali transazioni includono, in particolare: 1) qualsiasi cessione di beni senza alcun corrispettivo; 2) qualsiasi transazione in cui la controparte del debitore sapeva che il debitore era in stato di fallimento; 3) dare la precedenza a un creditore rispetto ad altri. In seguito all’annullamento delle azioni e delle transazioni di cui sopra, è possibile restituire al debitore quanto perso da tali transazioni e, per questo motivo, aumentare la massa di liquidazione per soddisfare le pretese dei creditori e coprire i costi di attuazione la procedura fallimentare.

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13.01.2025
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