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Recupero crediti in Argentina

Il recupero crediti in Argentina inizia con una valutazione giuridica, finanziaria e patrimoniale del debitore. In questa fase è importante verificare la denominazione esatta della società o i dati personali del debitore, gli identificativi fiscali argentini, l’attività effettivamente svolta, i documenti che provano il debito, la storia dei pagamenti, l’esistenza di assegni respinti, le esposizioni risultanti da fonti bancarie e creditizie, i procedimenti giudiziari, le esecuzioni in corso, le pubblicazioni ufficiali rilevanti, eventuali segnali di concorso o fallimento e i beni individuabili nel territorio argentino. Questa analisi consente di decidere se procedere con una trattativa documentata, una mediazione preventiva, un procedimento esecutivo, un giudizio ordinario, l’esecuzione di una sentenza straniera o azioni collegate all’insolvenza del debitore.

Se il debitore continua a svolgere attività economica, dispone di contatti verificabili, non mostra evidenti segnali di sottrazione di beni e i documenti permettono di provare l’obbligazione, può essere opportuno iniziare con una fase stragiudiziale. Se invece il debitore accumula inadempimenti, presenta indizi di insolvenza, trasferisce beni, evita le comunicazioni o altri creditori hanno già avviato reclami, la strategia deve essere preparata sin dall’inizio tenendo conto del recupero giudiziale del credito e della successiva esecuzione sui beni localizzabili in Argentina.

La fase stragiudiziale comprende trattative strutturate con il debitore per ottenere il pagamento totale o parziale, concordare un piano di pagamento, ricevere una garanzia, documentare un riconoscimento del debito, organizzare la restituzione di beni, concordare una compensazione, formalizzare l’assunzione del debito da parte di un terzo o definire un’altra soluzione compatibile con la natura dell’obbligazione.

Il contatto con il debitore deve avvenire con mezzi che permettano di conservare la prova dell’invio, del contenuto della richiesta e della risposta ricevuta. Nella pratica possono essere utilizzati posta, posta elettronica, canali commerciali abituali, messaggi o altri mezzi adeguati, purché l’attività resti documentata e possa essere successivamente utilizzata per dimostrare la condotta del debitore, l’esistenza del debito o la mancanza di disponibilità al pagamento.

L’utilità della fase stragiudiziale dipende dalla reazione del debitore, dalla qualità dei documenti, dall’anzianità del credito, dall’esistenza di beni in Argentina, dal rischio di prescrizione e dalla possibilità di ottenere un accordo scritto. Se il debitore non risponde, nega l’obbligazione senza fondamento, viola una proposta di pagamento, occulta informazioni rilevanti o l’analisi iniziale mostra che la trattativa non tutela sufficientemente il creditore, occorre valutare l’avvio della mediazione preventiva o della procedura giudiziale corrispondente.

Prima di intraprendere un’azione giudiziale, deve essere valutato il termine di prescrizione applicabile al credito. Come regola generale, il Codice civile e commerciale argentino prevede un termine ordinario di cinque anni per le azioni che non sono soggette a un termine speciale diverso. Questo termine non può essere modificato per accordo tra le parti e, di regola, inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione diventa esigibile. Per alcuni crediti possono applicarsi termini speciali, ad esempio per prestazioni periodiche, risarcimenti, determinati titoli di credito o azioni di diversa natura.

La prescrizione non viene dichiarata d’ufficio dal giudice e deve essere eccepita nel momento processuale previsto. Il suo decorso può essere sospeso una sola volta da una richiesta certa del creditore per sei mesi o per il termine inferiore applicabile, e può essere sospeso anche dalla richiesta di mediazione. Il riconoscimento del debito da parte del debitore e la domanda giudiziale del creditore possono interrompere la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine secondo le regole del Codice civile e commerciale argentino.

Nel sistema nazionale argentino, prima di avviare molti procedimenti civili e commerciali, è necessario svolgere la mediazione preventiva. La mediazione si tiene prima del giudizio, con la partecipazione di un mediatore avvocato, delle parti e dei loro avvocati. Se le parti raggiungono un accordo, questo può disciplinare il pagamento, il calendario di adempimento, la garanzia o un altro modo di estinzione del debito. Se l’accordo non viene rispettato, può essere eseguito come una sentenza giudiziaria. Se l’accordo non viene raggiunto, il creditore può avviare il processo.

La legislazione argentina consente di organizzare il recupero giudiziale del credito attraverso diverse vie, in base al documento disponibile e alla natura dell’obbligazione. Se occorre discutere l’esistenza, l’ammontare o l’inadempimento del debito, può essere necessario il giudizio ordinario. Nei casi meno complessi o quando la legge permette una trattazione più breve, può essere utilizzato il procedimento sommario. Quando il creditore dispone di un titolo con forza esecutiva e l’obbligazione consiste nel pagamento di somme determinate o facilmente determinabili, può essere applicato il procedimento esecutivo.

Il procedimento esecutivo inizia con la presentazione del titolo esecutivo e della domanda di esecuzione. Possono costituire titoli esecutivi, tra gli altri, l’atto pubblico presentato in forma legale, l’atto privato riconosciuto in giudizio o con firma certificata alle condizioni previste dalla legge, il riconoscimento di un debito liquido ed esigibile davanti al giudice competente, il conto approvato o riconosciuto, la cambiale, la fattura di credito, l’incasso bancario della fattura di credito, il pagherò, l’assegno, la certificazione del saldo debitore di un conto corrente bancario, i crediti per canoni di locazione o affitto di immobili, le spese comuni e altri titoli ai quali la legge attribuisce forza esecutiva.

Nelle operazioni commerciali argentine può avere rilievo anche la fattura elettronica di credito per micro, piccole e medie imprese. Una volta accettata espressamente o tacitamente, tale fattura può diventare titolo esecutivo e servire come base per richiedere il pagamento attraverso la via corrispondente. Questo aspetto è importante quando il debito deriva da rapporti commerciali tra imprese e il creditore deve verificare se la fattura emessa rispetta le condizioni formali e giuridiche per accelerare il recupero.

Se il giudice ritiene che il documento presentato sia un titolo esecutivo e che i presupposti processuali siano soddisfatti, emette un ordine di pignoramento. Con tale ordine, l’ufficiale giudiziario richiede il pagamento al debitore. Se il debitore non paga immediatamente il capitale richiesto, gli interessi, le spese stimate e le eventuali sanzioni, vengono pignorati beni sufficienti a coprire la somma indicata nell’ordine. Il denaro pignorato deve essere depositato entro il primo giorno lavorativo successivo presso la banca dei depositi giudiziari. Se il pignoramento riguarda immobili o beni soggetti a registrazione, gli atti o le richieste corrispondenti devono essere emessi entro quarantotto ore dal provvedimento che ordina il pignoramento.

L’intimazione di pagamento vale anche come citazione per proporre eccezioni. Il debitore esecutato ha cinque giorni per presentare tutte le eccezioni in un unico atto e offrire le prove corrispondenti. Se non propone eccezioni entro tale termine, il giudice pronuncia la sentenza di vendita senza ulteriore trattazione. Le difese ammissibili nel procedimento esecutivo sono limitate: incompetenza, difetto di rappresentanza processuale, pendenza di altro processo, falsità o inidoneità del titolo, prescrizione, pagamento documentato totale o parziale, compensazione di un credito liquido risultante da documento con forza esecutiva, riduzione del debito, proroga, remissione, novazione, transazione, conciliazione o accordo documentato, nonché giudicato.

Se le eccezioni non sono ammissibili o non sono formulate in modo chiaro e concreto, il giudice le respinge e pronuncia la sentenza di vendita. Se le eccezioni rispettano i requisiti di legge, al creditore viene concesso un termine di cinque giorni per rispondere e offrire prove. Quando le eccezioni riguardano soltanto questioni di diritto, si fondano esclusivamente sugli atti del fascicolo o non richiedono ulteriori prove, il giudice pronuncia la sentenza entro dieci giorni dalla risposta del creditore o dal momento in cui la decisione viene richiesta. Se viene svolta attività probatoria, una volta chiuso il periodo di prova, il giudice deve pronunciare la sentenza entro dieci giorni.

La sentenza di vendita può ordinare che l’esecuzione prosegua in tutto o in parte, oppure respingerla. Quando il debitore agisce senza una ragione valida, ostacola il normale svolgimento del processo con istanze manifestamente infondate o ritarda ingiustificatamente la procedura, il tribunale può imporre a favore del creditore una sanzione tra il cinque e il trenta per cento dell’importo del debito, in base all’incidenza di tale condotta sul ritardo del procedimento.

Nei procedimenti giudiziari, le parti devono agire con rappresentanza legale e gli atti processuali devono essere firmati da un avvocato. La mancanza di assistenza professionale può impedire l’ammissione o la corretta trattazione degli atti presentati al tribunale.

Il giudizio ordinario inizia con la presentazione della domanda davanti al tribunale competente. Il giudice verifica se la domanda rispetta i requisiti formali e, se ne ricorrono i presupposti, ne ordina la comunicazione al convenuto affinché compaia e presenti la risposta entro quindici giorni. Quando il convenuto è lo Stato nazionale, una provincia o un comune, il termine per comparire e rispondere è di sessanta giorni. Se il convenuto risiede fuori dall’Argentina, il giudice determina il termine di comparizione tenendo conto della distanza e della facilità delle comunicazioni.

Nella risposta, il convenuto deve proporre le difese che intende utilizzare, indicare chiaramente i fatti su cui fonda la propria posizione e riconoscere o negare in modo categorico ciascuno dei fatti esposti nella domanda, l’autenticità dei documenti a lui attribuiti e la ricezione delle lettere o comunicazioni prodotte dall’attore. Il silenzio, le risposte evasive o la negazione generica possono essere valutati come riconoscimento dei fatti pertinenti e leciti, e i documenti possono essere considerati riconosciuti o ricevuti secondo le circostanze.

Dopo la risposta del convenuto o la scadenza del termine per rispondere, se la controversia si limita a una questione di diritto, il tribunale può porre la causa in condizione di decisione. Se esistono fatti rilevanti controversi, il giudice ammette la causa alla prova, fissa l’udienza corrispondente e organizza l’attività probatoria necessaria.

All’udienza, il tribunale può tentare la conciliazione delle parti, delimitare i fatti rilevanti, ascoltare gli intervenienti e ammettere le prove che ritiene procedenti. Se non vi sono prove pendenti o se la prova si limita a documenti già acquisiti e non contestati, la causa può essere pronta per la sentenza. In caso contrario, il giudice fissa il termine per la produzione della prova, che non può superare quaranta giorni e decorre dall’udienza prevista dalla legge processuale.

Il procedimento sommario si applica quando la natura della questione e le prove offerte consentono una trattazione più breve. In questa via, la domanda e la risposta devono includere le prove e la documentazione; non sono ammesse eccezioni preliminari autonome né domanda riconvenzionale; tutti i termini sono di tre giorni, salvo il termine per rispondere alla domanda e il termine per motivare l’appello e rispondere alla memoria, che sono di cinque giorni. L’udienza deve essere fissata entro dieci giorni dalla risposta alla domanda o dalla scadenza del termine per rispondere.

Le decisioni giudiziarie possono essere impugnate in base al tipo di procedimento, alla natura del provvedimento e al mezzo di impugnazione previsto dalla legge. Come regola generale del Codice processuale civile e commerciale argentino, il termine per proporre appello è di cinque giorni, salvo disposizione speciale diversa. Quando l’appello è concesso sulla base degli atti, l’appellante deve motivarlo entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che concede il ricorso, e l’altra parte riceve lo stesso termine per rispondere.

Nel procedimento sommario, sono appellabili soltanto la sentenza definitiva e i provvedimenti che concedono o negano misure cautelari. L’appello viene trattato sulla base degli atti e, di regola, non sospende l’esecuzione, salvo quando l’esecuzione della sentenza possa causare un pregiudizio irreparabile.

Il ricorso alla Corte Suprema di Giustizia della Nazione non costituisce una terza istanza ordinaria per riesaminare qualsiasi decisione civile o commerciale. Il ricorso straordinario federale è ammesso nei casi previsti dalla legge e deve essere presentato per iscritto, con motivazione, entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata. Se il tribunale concede il ricorso, gli atti vengono trasmessi alla Corte Suprema entro cinque giorni dall’ultima notifica del provvedimento che lo concede.

Quando il creditore possiede già una sentenza straniera contro un debitore che ha beni o attività in Argentina, occorre valutare il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere. Le sentenze straniere hanno forza esecutiva in Argentina secondo i trattati applicabili con lo Stato di origine. In assenza di un trattato, possono essere eseguite quando la sentenza ha autorità di cosa giudicata nello Stato di origine, proviene da un tribunale competente secondo le regole argentine di giurisdizione internazionale, il convenuto è stato personalmente citato e ha avuto la possibilità di difendersi, la sentenza soddisfa i requisiti di autenticità richiesti dalla legge argentina, non viola l’ordine pubblico argentino e non è incompatibile con una sentenza argentina precedente o simultanea.

L’esecuzione di una sentenza straniera viene richiesta davanti al giudice di primo grado competente. Alla domanda devono essere allegati il documento legalizzato e tradotto, insieme agli elementi che provano che la sentenza è divenuta esecutiva e che i requisiti necessari sono stati rispettati. Se il giudice ammette l’esecuzione, il recupero prosegue secondo le regole applicabili alle sentenze emesse dai tribunali argentini.

Se l’obbligazione è espressa in valuta estera, la via esecutiva viene promossa per l’equivalente in valuta nazionale secondo il cambio della banca ufficiale corrispondente al giorno dell’avvio della procedura o quello concordato dalle parti, fatta salva la rideterminazione che possa spettare al giorno del pagamento. Questo aspetto è particolarmente importante per i debiti internazionali pattuiti in dollari statunitensi, euro o altra valuta estera.

Una volta che la sentenza argentina, la decisione arbitrale eseguibile, la transazione omologata o l’accordo eseguibile in via giudiziale diventa definitivo o esecutivo, il creditore può avviare l’esecuzione forzata su istanza della parte interessata. In questa fase, il recupero può avvenire mediante pignoramento e trasferimento di somme presenti sui conti del debitore, pignoramento e vendita di beni mobili o immobili, aggressione di crediti, valori mobiliari, quote, azioni o altri diritti patrimoniali, in base ai beni disponibili e alle misure autorizzate dal tribunale.

Se il debitore si trova in stato di cessazione dei pagamenti, qualunque sia la causa e la natura delle obbligazioni interessate, può essere aperta una procedura concorsuale secondo la legge argentina sui concorsi e sui fallimenti. La cessazione dei pagamenti deve essere provata attraverso fatti che dimostrino che il debitore non è in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Tra questi fatti possono rientrare il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione, il riconoscimento giudiziale o stragiudiziale della situazione, l’assenza o l’occultamento del debitore o dei suoi amministratori, la chiusura della sede o dello stabilimento, la vendita a prezzo vile, l’occultamento o la consegna di beni in pagamento, la revoca giudiziale di atti fraudolenti o l’uso di mezzi rovinosi o fraudolenti per ottenere risorse.

Ogni creditore il cui credito sia esigibile può chiedere il fallimento del debitore. Se il credito gode di un privilegio speciale, il creditore deve dimostrare sommariamente che i beni gravati sono insufficienti a coprirlo, salvo i casi esclusi dalla legge. Non è necessaria la pluralità dei creditori per provare la cessazione dei pagamenti. Per i debitori domiciliati all’estero, la legge concorsuale argentina prevede anche la competenza rispetto ai beni esistenti nel Paese.

Se i beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare integralmente le pretese dei creditori, la procedura fallimentare può includere azioni volte a recuperare beni o neutralizzare atti pregiudizievoli compiuti prima della dichiarazione di fallimento. Il periodo sospetto è il tempo compreso tra la data determinata come inizio della cessazione dei pagamenti e la sentenza di fallimento. Ai fini dell’inefficacia degli atti pregiudizievoli, la data di inizio della cessazione dei pagamenti non può essere retrodatata oltre due anni dalla decisione di fallimento o dalla presentazione della domanda di concordato preventivo.

Sono inefficaci nei confronti dei creditori gli atti compiuti dal debitore durante il periodo sospetto che consistono in atti a titolo gratuito, pagamento anticipato di debiti il cui termine sarebbe scaduto nel giorno del fallimento o successivamente, e costituzione di ipoteca, pegno o altra preferenza relativa a un’obbligazione non ancora scaduta che in origine non aveva tale garanzia. La dichiarazione di inefficacia di questi atti viene pronunciata senza necessità di un’azione o di una richiesta espressa e può essere impugnata con procedimento incidentale.

Altri atti pregiudizievoli per i creditori, compiuti durante il periodo sospetto, possono essere dichiarati inefficaci se chi ha contrattato con il debitore conosceva il suo stato di cessazione dei pagamenti. In tal caso, il terzo deve provare che l’atto non ha causato danno. L’azione viene proposta davanti al giudice del fallimento e segue il rito ordinario, salvo che le parti scelgano il procedimento incidentale. L’azione del curatore richiede la previa autorizzazione della maggioranza semplice del capitale chirografario verificato e dichiarato ammissibile, e l’istanza si estingue se non viene portata avanti entro sei mesi.

Possono inoltre esistere azioni di responsabilità contro rappresentanti, amministratori, mandatari, gestori di affari o terzi che abbiano agito dolosamente per produrre, facilitare, consentire o aggravare l’insolvenza del debitore, diminuire l’attivo o aumentare artificialmente il passivo. Tali azioni possono permettere il reintegro di beni, il risarcimento dei danni e l’adozione di misure cautelari quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Nel loro insieme, questi strumenti possono aumentare la massa disponibile per pagare i creditori e coprire i costi della procedura concorsuale.

Se hai bisogno di assistenza nel recupero crediti in Argentina, Grandliga può seguire le diverse fasi del lavoro: analisi del debitore e dei documenti, verifica dei rischi patrimoniali, trattative stragiudiziali, mediazione preventiva, scelta della procedura giudiziale adeguata, preparazione dei materiali per il procedimento esecutivo o il giudizio ordinario, riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere, esecuzione forzata e azioni collegate a concorso o fallimento. L’obiettivo è costruire una strategia di recupero basata sui documenti, sui beni individuabili e sulla via processuale adatta alla situazione reale del debitore.

23.09.2024
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