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Recupero crediti in Estonia

Il processo di recupero crediti in Estonia inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Prima di avviare un recupero giudiziario, è opportuno prestare attenzione al periodo di prescrizione. Il periodo di prescrizione per i crediti basati su transazioni è di 3 anni. Se si stabilisce che il debitore ha violato intenzionalmente i suoi obblighi derivanti dalla transazione conclusa, il periodo di prescrizione in questo caso è di 10 anni. La legislazione non prevede la possibilità di modificare i termini di prescrizione specificati previo accordo delle parti. La scadenza del termine di prescrizione non costituisce un ostacolo al ricorso al tribunale, poiché le conseguenze della scadenza del termine si applicano solo su richiesta del convenuto. Il decorso della prescrizione si considera interrotto se il debitore compie atti idonei a riconoscere il debito, ad esempio il pagamento parziale del debito, gli interessi, la costituzione di una garanzia o altro atto analogo. Una volta completata tale azione, il termine di prescrizione viene interrotto e inizia a contare nuovamente.

A seconda della complessità del caso e del valore del credito, la legge estone prevede le seguenti opzioni per il recupero giudiziario dei crediti: 

Il procedimento ordinario si svolge mediante la presentazione di una causa in tribunale, dopodiché il tribunale decide di accettare la causa per l’esame e procede alla preparazione del processo. Una volta accettata la domanda, il tribunale invia immediatamente al convenuto una copia della domanda con i relativi allegati e fissa un termine per la risposta del convenuto alla domanda. Il termine per la presentazione della risposta alla causa deve essere di almeno 14 giorni dalla data di notifica della causa (per un convenuto straniero, almeno 28 giorni). Al ricevimento della risposta del debitore o alla scadenza del termine per il deposito, il tribunale fissa un’udienza per esaminare il merito della causa. A seconda delle circostanze del caso, prima dell’udienza il tribunale può fissare un’udienza preliminare per svolgere attività di preparazione all’udienza principale.  A seguito dell’udienza di merito, il tribunale emette una sentenza (“Kohtulahend”), che diventa definitiva dopo la scadenza del termine per l’appello. 

La parte interessata che non sia soddisfatta della sentenza del tribunale di primo grado ha il diritto di presentare appello contro di essa entro 30 giorni dalla data di ricevimento, ma non oltre cinque mesi dalla data di annuncio pubblico della sentenza del tribunale di primo grado. Una volta che l’appello è stato ammesso al procedimento, il tribunale obbliga il convenuto a rispondere all’appello entro il termine stabilito dal tribunale. Il termine per il deposito della risposta all’appello è di almeno 14 giorni dalla data di deposito dell’appello. Il tribunale può autorizzare il convenuto e l’altra parte del procedimento a rispondere all’appello oralmente in tribunale se ritiene che non sia necessaria una risposta scritta. Se né l’attore né il convenuto hanno richiesto un’udienza, il tribunale può trattare la causa e accogliere il ricorso senza ascoltarlo in tribunale. In questo caso, il tribunale stabilisce quanto prima il termine entro il quale le parti del procedimento possono presentare dichiarazioni o posizioni al tribunale e il momento della pubblicazione della sentenza, e ne informa le parti del procedimento. Se nel corso della procedura scritta il tribunale stabilisce che la causa deve essere risolta in un’udienza, fissa un’udienza e invita le parti a partecipare all’udienza. In caso di mancata comparizione all’udienza, il tribunale giudica la causa senza le parti o rinvia l’udienza.  Dopo l’udienza, il tribunale adotta una decisione che entra in vigore dopo la scadenza del termine per il ricorso in cassazione.

La sentenza della corte d’appello può essere impugnata presentando un ricorso per cassazione alla Corte Suprema dell’Estonia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ma non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione della sentenza del tribunale di secondo grado. Al ricevimento del ricorso per cassazione, la Corte Suprema notifica immediatamente alle altre parti del procedimento e notifica loro una copia del ricorso per cassazione con i relativi allegati, informandole dell’obbligo di presentare una risposta e di esporre la propria posizione.  La Corte di cassazione, entro un termine ragionevole dalla scadenza del termine concesso all’imputato e ai terzi per rispondere al ricorso per cassazione e prendere posizione, decide se accogliere il ricorso per cassazione o respingerlo. Se il ricorso per cassazione viene accettato, la corte procede alla preparazione dell’esame del caso.  La corte può esaminare e risolvere il caso senza esaminare il ricorso per cassazione in un’udienza se non ritiene necessario tenere un’udienza. In tal caso, il tribunale stabilisce quanto prima il termine entro il quale le parti del procedimento possono presentare dichiarazioni o pareri al tribunale e il momento della pubblicazione della sentenza, e ne informa le parti del procedimento. Se la causa viene discussa in un’udienza, la Corte suprema notifica alle parti del procedimento l’ora e il luogo dell’udienza. Se una parte del procedimento non si presenta all’udienza, la Corte Suprema può accogliere il ricorso senza la partecipazione della parte o rinviare l’udienza del caso se, a giudizio della Corte Suprema, la presenza della parte è necessaria per la trattazione del caso. Dopo aver ascoltato il ricorso, la Corte emette una sentenza che non è soggetta a ulteriori ricorsi ed entra in vigore non appena viene pronunciata.

La procedura scritta (“Kirjalik menetlus”) si applica ai casi in cui le parti del procedimento chiedono al tribunale di trattare la causa senza udienza. Se nella domanda il creditore non dichiara il proprio consenso a trattare la causa con la procedura scritta, si presume che la causa verrà esaminata con la procedura ordinaria che prevede un’udienza. Il Codice di Procedura Civile prevede che il giudice possa, a sua discrezione, esaminare la causa con la procedura scritta se il valore della domanda principale non supera 4500 euro e, insieme alle domande accessorie, non supera 8000 euro.Inoltre, in questo caso, il giudice ha il diritto di annullare la procedura scritta se, a suo parere, la presenza personale di una parte per chiarire le circostanze alla base della richiesta è inevitabile o se, su richiesta di una parte, la richiesta deve essere ascoltata indipendentemente dalla nomina di una procedura scritta. La procedura di appello contro una sentenza è simile alla procedura generale.

La procedura semplificata (“Lihtmenetlus”) si applica per domande principali che non superano i 3500 euro e, insieme alle domande accessorie, fino a 7000 euro. Il tribunale esamina la domanda nell’ambito della procedura semplificata a sua discrezione, guidato solo da principi procedurali generali, con la fissazione di termini per l’esame diversi da quelli previsti dalla legge. Nell’ambito di questa procedura, su richiesta di una parte, il tribunale può ascoltare la posizione della parte senza un’udienza. La procedura di appello contro una sentenza è simile a quella generale.

La procedura documentale (“Dokumendimenetlus”) è applicabile alle richieste di recupero di denaro derivanti da cambiali e assegni, a condizione che tutte le circostanze che provano il credito possano essere stabilite sulla base dei documenti allegati. L’applicazione di questa procedura richiede anche una petizione del creditore a tal fine. Solo i documenti presentati dalle parti e le spiegazioni fornite dalle parti sotto giuramento saranno considerati come prove nei procedimenti documentali. Possono essere provate solo le circostanze che giustificano il debito e l’autenticità o la falsificazione del documento. Non sono ammesse altre prove e non sono prese in considerazione le obiezioni. In un’azione documentale, se l’attore non riesce a provare il suo credito con prove ammissibili in un’azione documentale, l’azione è abbandonata. In questo caso, la domanda può essere ripresentata secondo le modalità consuete. Se il tribunale accoglie la domanda in via documentale, emette una sentenza con riserva, in cui si riserva il diritto del convenuto di difendere i propri diritti in futuro. La sentenza con riserva è considerata una sentenza definitiva dal punto di vista dell’appello e dell’esecuzione. Se viene emessa una sentenza con riserva in merito ai diritti del convenuto in un procedimento documentale, la controversia prosegue nel procedimento ordinario.

Il procedimento di ingiunzione di pagamento accelerato (“Maksekäsu kiirmenetluse”) si applica alle richieste di pagamento di una certa somma di denaro derivanti da un rapporto di diritto privato. La richiesta deve essere supportata da un documento contrattuale o da un documento di debito e non deve superare gli 8.000 euro. La domanda di emissione accelerata di un’ingiunzione di pagamento deve essere presentata per via elettronica e firmata digitalmente. Il tribunale esamina la domanda entro 10 giorni. Se il tribunale respinge la domanda, il creditore ha il diritto di rivolgersi al tribunale con procedura generale. Se il tribunale accoglie la domanda, emette un’ingiunzione di pagamento che ordina al debitore di pagare il debito entro 15 giorni dal ricevimento della domanda (30 giorni se il debitore è all’estero) o di presentare un’opposizione entro lo stesso termine. Se il debitore non presenta opposizione, l’ingiunzione di pagamento diventa una sentenza definitiva e viene emessa sotto forma di mandato di riscossione. Se viene presentata un’opposizione, l’ordine di pagamento sarà esaminato con la procedura ordinaria.

Una volta ottenuta la sentenza definitiva, questa deve essere presentata all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione. La sentenza del tribunale può essere presentata per l’esecuzione entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge. Se la legge o la decisione del tribunale non fissano un termine per l’esecuzione volontaria della sentenza, questo viene stabilito dall’ufficiale giudiziario. Il termine non può essere inferiore a 30 giorni. Con il consenso del creditore, l’esecutore giudiziario può stabilire un termine di adempimento volontario della sentenza superiore a 30 giorni. Il Codice dei procedimenti esecutivi stabilisce che il debitore è tenuto a informare l’ufficiale giudiziario sui suoi beni, compresi quelli che il debitore ha donato due anni prima dell’apertura del procedimento esecutivo e quelli che il debitore ha donato a persone vicine dietro compenso un anno prima dell’apertura del procedimento esecutivo. Durante l’esecuzione forzata della decisione, le richieste del creditore possono essere soddisfatte tramite il prelievo di fondi dai conti del debitore, il sequestro di beni mobili e immobili del debitore seguito dalla loro vendita, l’ottenimento di reddito dalla gestione dei beni del debitore, il confiscamento di beni e denaro del debitore in possesso di terzi, la riscossione della quota del debitore nel capitale sociale della società. Anche in questa fase, il debitore ha il diritto di intentare una causa contro il debitore e l’altra parte della transazione e chiedere che il tribunale riconosca che la transazione ha danneggiato gli interessi del debitore e gli restituisca i beni persi a causa di tale transazione. Il tribunale riconoscerà come invalida una transazione effettuata dal debitore nei tre anni precedenti la richiesta di invalidazione, una transazione che è stata consapevolmente effettuata a danno degli interessi del ricorrente, se l’altra parte ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo al momento della transazione. Per difetto, si presume che la controparte sapesse o dovesse sapere che la transazione era lesiva degli interessi del creditore se la controparte è una persona vicina al debitore o se la transazione è stata effettuata sei mesi prima dell’inizio del procedimento esecutivo.

Se il debitore presenta segni di insolvenza (quando la persona giuridica non è in grado di soddisfare il credito del creditore e questa incapacità non è temporanea a causa della situazione economica del debitore), si dovrebbe prendere in considerazione l’opzione di una procedura fallimentare contro il debitore. Un creditore può ricorrere a questa procedura se entro tre mesi il debitore non riesce a soddisfare i crediti del creditore nella fase della procedura esecutiva o se prima di tre mesi nella procedura esecutiva si stabilisce che il debitore non ha beni sufficienti per soddisfare tutte le obbligazioni.

Nell’ambito di questa procedura, a condizione che non vi siano beni del debitore o che siano insufficienti, esiste la possibilità di annullare le transazioni del debitore finalizzate al prelievo di beni per evitare il soddisfacimento delle richieste dei creditori. Tali transazioni, ad esempio, includono le transazioni effettuate nei cinque anni precedenti la nomina di un amministratore temporaneo o di un fiduciario, se il debitore ha consapevolmente causato un danno agli interessi del creditore con la transazione e l’altra parte della transazione era una persona vicina che ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo. Se la parte della transazione non è una persona vicina, la transazione può essere contestata se è stata effettuata nei tre anni precedenti la nomina di un amministratore temporaneo o di un curatore fallimentare. A seguito dell’annullamento di tali transazioni è possibile restituire al debitore ciò di cui è stato privato da tali transazioni e, a spese di questo, aumentare la massa di liquidazione per soddisfare le richieste dei creditori e coprire i costi di attuazione della procedura fallimentare.

Come opzione alternativa per il recupero dei crediti, dovreste considerare la possibilità di portare il debitore a rispondere penalmente ai sensi dell’articolo 176 del Codice penale estone per mancata esecuzione intenzionale di una sentenza del tribunale, che prevede la responsabilità sotto forma di multa, arresto o reclusione fino a cinque anni.  

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25.06.2024
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