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Il processo di recupero crediti in Burundi inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.
Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.
Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).
L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.
Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.
Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione per il recupero crediti è di 30 anni. Il termine di prescrizione si interrompe se il debitore riconosce il debito per iscritto. Dopo l’interruzione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere.
Il recupero crediti giudiziale in Burundi si svolge normalmente.
I procedimenti giudiziari ordinari vengono avviati presentando una richiesta o un’istanza al tribunale. Se la richiesta o la dichiarazione soddisfa i requisiti procedurali, il tribunale emette un ordine di citazione per citare l’imputato. Il termine per comparire in tribunale dopo aver ricevuto una citazione è di otto giorni, e per le persone al di fuori del Burundi il periodo per comparire è di sessanta giorni.
Per l’esame del caso, il presidente del tribunale nomina un giudice del merito preliminare, il quale stabilisce i tempi e le modalità per lo scambio degli accertamenti e degli atti processuali, nonché l’adempimento dei necessari obblighi.
Nel giorno indicato all’ordine del giorno le parti devono comparire personalmente o tramite i loro rappresentanti. Se il convenuto non compare, il tribunale può esaminare il caso unilateralmente o ordinare una seconda citazione. Quando compaiono le parti, il giudice ascolta le loro argomentazioni ed esamina le prove presentate. Se alla prima udienza il tribunale comprende pienamente le circostanze del caso, può prendere una decisione immediatamente. In caso contrario, il tribunale prosegue l’udienza disponendo misure investigative.
Durante le azioni investigative, il tribunale interroga testimoni, nomina periti, ispeziona oggetti, verifica l’autenticità dei documenti, richiede la partecipazione personale delle parti ed esegue altri atti procedurali necessari. Al termine delle indagini, il giudice rinvia la causa al processo di merito, nel corso del quale vengono valutate le prove raccolte e si svolge il dibattito tra le parti. Al termine dei dibattiti, il tribunale prende una decisione immediata o si aggiorna per ulteriori deliberazioni per un periodo non superiore a trenta giorni.
La decisione del tribunale di primo grado può essere impugnata davanti alla corte d’appello entro trenta giorni dalla data di adozione della decisione impugnata. Il tempestivo ricorso sospende l’efficacia della decisione impugnata. La decisione della Corte d’Appello è soggetta a ricorso alla Corte Suprema del Burundi entro sessanta giorni. L’efficacia della decisione del ricorso può essere sospesa durante l’esame del ricorso se la sua esecuzione può causare un danno irreparabile. La decisione della Corte Suprema è definitiva e non è soggetta ad ulteriore appello.
Dopo l’entrata in vigore della decisione del tribunale, il creditore dovrebbe avviare una procedura di esecuzione. La sentenza può essere esecutiva entro 30 anni. Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, i crediti del creditore possono essere soddisfatti pignorando e cancellando fondi dai conti del debitore; pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita; arresto e confisca dei raccolti; arresto e confisca dei beni del debitore che sono in possesso di terzi.
Un’opzione alternativa per il recupero crediti è la procedura fallimentare del debitore. Secondo la legge fallimentare, un debitore è considerato in fallimento se ha smesso di effettuare i pagamenti e la sua solvibilità è peggiorata. Nell’ambito di questa procedura, se il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare integralmente le pretese dei creditori, è possibile annullare le operazioni del debitore effettuate dal momento della sospensione dei pagamenti fino all’apertura della procedura concorsuale. Tali operazioni dovrebbero comprendere, in particolare: 1) tutte le operazioni a titolo gratuito; 2) tutte le operazioni su base rimborsabile, se il valore delle obbligazioni assunte dal debitore supera significativamente il valore delle obbligazioni assunte dalla sua controparte; 3) tutti i pagamenti per debiti non ancora scaduti; 4) tutti i pagamenti per debiti scaduti non effettuati in contanti o in effetti commerciali; 5) tutte le garanzie stabilite sui beni del debitore per debiti precedentemente contratti; 6) tutte le operazioni nelle quali la controparte era a conoscenza che il debitore aveva sospeso i pagamenti. In seguito all’annullamento delle operazioni di cui sopra, è possibile restituire al debitore ciò che ha perso da tali operazioni e aumentare così la massa liquidatoria per soddisfare le pretese dei creditori e coprire i costi della procedura fallimentare.
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