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Recupero crediti in Burundi

Il recupero crediti in Burundi inizia con una verifica giuridica, finanziaria e probatoria del caso. Il creditore deve individuare la forma giuridica del debitore, la sua sede registrata o il luogo effettivo di attività, l’origine del debito, i contratti, le fatture, gli ordini, i documenti di consegna, i verbali di accettazione dei servizi, la corrispondenza, le garanzie, i riconoscimenti di debito e ogni documento utile a dimostrare l’importo esigibile.

Questa verifica deve riguardare anche la reale capacità di pagamento del debitore. È importante accertare se il debitore continui a svolgere attività commerciale in Burundi, se possieda beni mobili o immobili, conti bancari, crediti verso terzi, procedimenti giudiziari pendenti, misure esecutive già avviate o segnali di insolvenza. Per un creditore straniero, l’indirizzo valido per le notifiche e l’esistenza di beni aggredibili in Burundi sono elementi particolarmente rilevanti.

Il risultato di questa valutazione consente di scegliere il percorso più adatto: trattativa amichevole, richiesta scritta di pagamento, azione giudiziaria, esecuzione di un titolo già ottenuto, riconoscimento ed esecuzione di una decisione straniera, misure esecutive o azioni collegate all’insolvenza del debitore commerciante.

La fase amichevole si basa su trattative documentate con il debitore per ottenere il pagamento volontario del debito o un’altra soluzione accettabile. In questa fase possono essere valutati la restituzione di beni, il trasferimento del debito a un terzo, lo scambio di beni o servizi, il pagamento parziale, il pagamento rateale, la costituzione di una garanzia o un riconoscimento scritto del debito.

Il contatto con il debitore inizia di solito con una richiesta scritta di pagamento chiara e dimostrabile. La richiesta deve indicare l’origine del debito, l’importo reclamato, l’aspettativa di pagamento e i principali documenti su cui si fonda la pretesa del creditore. Le comunicazioni tramite posta, posta elettronica, telefono o canali professionali devono servire a fissare la posizione del debitore, raggiungere le persone che prendono le decisioni, conservare le prove delle trattative e preparare il fascicolo per una possibile azione giudiziaria.

Se il debitore rifiuta di pagare, evita il contatto, contesta il debito senza una base seria, trasferisce beni o mostra segnali di insolvenza, il creditore può passare al recupero crediti giudiziale o a un’altra procedura giuridica adatta alla situazione del debitore.

Prima di avviare un’azione giudiziaria, il creditore deve valutare il termine di prescrizione applicabile al credito. Nel diritto civile del Burundi, le azioni reali e personali si prescrivono, di regola, in trenta anni quando non sia previsto un termine speciale più breve.

Alcuni tipi di crediti sono soggetti a termini più brevi. Le richieste relative ai canoni di locazione di abitazioni, ai canoni di beni rurali, agli interessi su somme prestate e, più in generale, ai pagamenti dovuti annualmente o a scadenze periodiche più brevi si prescrivono in cinque anni. Determinati crediti professionali, commerciali o di servizi possono essere soggetti, secondo la loro natura, a termini di sei mesi o di un anno.

La prescrizione può essere interrotta dalla proposizione di un’azione, da una richiesta formale di pagamento, da un pignoramento notificato al debitore o dal riconoscimento del diritto del creditore da parte del debitore. Dopo una valida interruzione, inizia a decorrere un nuovo termine.

Il recupero crediti giudiziale in Burundi si utilizza quando la fase amichevole non consente di ottenere il pagamento o quando il comportamento del debitore rende necessario il ricorso formale al tribunale competente.

Il procedimento può essere avviato mediante domanda giudiziale, dichiarazione congiunta depositata presso la cancelleria del tribunale, istanza o dichiarazione alla cancelleria. Se il procedimento è introdotto mediante citazione, devono essere indicati le richieste del creditore, i documenti su cui la pretesa si fonda e l’elenco delle prove prodotte. Salvo nei casi urgenti o nelle materie speciali, devono essere descritte anche le iniziative compiute per tentare una soluzione amichevole della controversia prima del ricorso al tribunale.

La citazione viene notificata al convenuto. Per il convenuto residente in Burundi, il termine ordinario di comparizione è di otto giorni pieni. Per il convenuto che si trova fuori dal Burundi, il termine di citazione è di sessanta giorni. Le regole generali sulla comparizione prevedono inoltre aumenti legati alla distanza: un giorno aggiuntivo per ogni trenta chilometri oltre i primi venti chilometri dalla sede del tribunale, un mese per le persone residenti fuori dal Burundi in un Paese con collegamento aereo regolare con scalo a Bujumbura e due mesi per le persone residenti in un Paese senza tale collegamento.

Dopo che il tribunale è stato regolarmente investito della causa, il presidente del tribunale o della sezione designa un giudice incaricato della preparazione del fascicolo. Questo giudice assicura lo svolgimento ordinato del procedimento, lo scambio degli scritti difensivi, la comunicazione dei documenti, il rispetto dei termini e il compimento degli atti necessari. Può ascoltare le parti o i loro avvocati, inviare comunicazioni utili, fissare termini e organizzare il calendario processuale.

Il giudice incaricato della preparazione del fascicolo può prendere atto di una conciliazione totale o parziale, proporre l’approvazione giudiziale di un accordo presentato dalle parti, richiedere la partecipazione delle persone la cui presenza sia necessaria, esaminare le eccezioni procedurali e chiudere la fase preparatoria quando una parte non compie gli atti richiesti nei termini stabiliti. Al termine di questa fase, redige una breve relazione senza pronunciarsi sul merito della controversia e trasmette il fascicolo per l’udienza.

Le parti devono comparire personalmente o tramite i loro rappresentanti nella data fissata. Se il convenuto non compare, il tribunale può decidere sulla base degli elementi presentati dal creditore oppure ordinare una nuova citazione quando necessario. Quando le parti compaiono, il giudice ascolta le loro argomentazioni, esamina i documenti prodotti e valuta se il fascicolo sia pronto per la decisione.

Se il caso richiede ulteriori attività, il tribunale può ascoltare testimoni, nominare esperti, ispezionare beni, verificare l’autenticità dei documenti, ordinare la comparizione personale delle parti e compiere altri atti processuali necessari per risolvere la controversia. Una volta chiuso il dibattito, la decisione deve essere pronunciata entro trenta giorni in una data comunicata in anticipo alle parti.

La decisione del tribunale di primo grado può essere oggetto di appello entro trenta giorni pieni, salvo diversa disposizione speciale. Per le decisioni rese in contraddittorio, il termine decorre dal giorno successivo alla notifica. Per le decisioni rese in assenza del convenuto, il termine inizia quando l’opposizione non è più ammissibile.

Contro la decisione resa in appello può essere presentato ricorso per cassazione davanti alla Corte Suprema del Burundi. Nelle materie civili, commerciali, sociali e amministrative, il termine per presentare il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notifica della decisione impugnata. Questo termine è calcolato in giorni pieni. Se la decisione è stata resa in assenza di una parte, il ricorso per cassazione diventa disponibile per tale parte solo quando l’opposizione non è più ammissibile.

Il ricorso per cassazione mira a controllare la corretta applicazione del diritto e non costituisce un nuovo riesame completo dei fatti. Il termine per ricorrere in cassazione e il ricorso stesso, di regola, non sospendono l’esecuzione della decisione impugnata. La sospensione può essere concessa nei casi previsti dalla legge, in particolare nelle materie relative ai beni immobili o quando l’esecuzione possa creare una situazione irreversibile. La decisione della Corte Suprema conclude l’esame della controversia nell’ambito di tale ricorso.

Se il creditore dispone già di una decisione pronunciata da un tribunale straniero in materia civile, commerciale, sociale o amministrativa, deve richiedere il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione giudiziaria straniera in Burundi prima di avviare misure sui beni locali del debitore. Questa fase consente alla decisione straniera di produrre effetti in Burundi e di costituire la base per l’esecuzione.

La decisione straniera non deve essere contraria all’ordine pubblico del Burundi, deve essere definitiva secondo il diritto del Paese di origine, deve presentare le necessarie garanzie di autenticità e deve essere stata pronunciata nel rispetto dei diritti di difesa. La domanda si presenta al tribunale di primo grado del luogo in cui deve essere eseguita la decisione.

Il creditore deve presentare una copia autentica della decisione, il documento che prova la sua notifica o un documento equivalente, e una certificazione della cancelleria del tribunale straniero che confermi che la decisione non è soggetta a opposizione o appello. Se i documenti non sono redatti in una lingua ufficiale utilizzata in Burundi, deve essere presentata una traduzione.

Dopo che la decisione giudiziaria diventa esecutiva o dopo l’ottenimento di un titolo utilizzabile in Burundi, il creditore può avviare l’esecuzione forzata. Gli atti esecutivi, come una richiesta formale di pagamento o un pignoramento notificato al debitore, sono importanti anche per la tutela dei diritti del creditore, poiché possono interrompere il decorso della prescrizione.

Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, le pretese del creditore possono essere soddisfatte mediante il pignoramento di fondi su conti bancari, il pignoramento e la vendita di beni mobili, il pignoramento di beni immobili, il pignoramento dei raccolti ancora sul terreno e il pignoramento di beni del debitore detenuti da terzi. Quando l’esecuzione riguarda un bene immobile, i canoni e i redditi possono essere vincolati dal momento della notifica all’autorità responsabile della registrazione fondiaria, per essere distribuiti insieme al prezzo dell’immobile.

L’esecuzione su beni immobili può portare a una vendita volontaria da parte del debitore o a una vendita pubblica con l’intervento dell’autorità responsabile della registrazione fondiaria. Per il creditore è quindi essenziale individuare in anticipo immobili, redditi da locazione, conti bancari, crediti commerciali e beni del debitore detenuti da terzi.

Un’altra via per il recupero del credito è la procedura di fallimento del debitore commerciante. Nel diritto del Burundi sull’insolvenza commerciale, il commerciante che ha cessato i pagamenti e il cui credito risulta compromesso può essere dichiarato fallito. Il fallimento può essere aperto con decisione giudiziaria sulla base della dichiarazione del debitore, della richiesta di uno o più creditori, della richiesta del pubblico ministero o della richiesta di un amministratore provvisorio.

Dalla decisione che dichiara il fallimento, il debitore perde per legge il potere di amministrare i propri beni. I pagamenti, le operazioni e gli atti compiuti dal debitore dopo tale decisione, così come i pagamenti effettuati al debitore, non possono essere opposti alla massa dei creditori, salvo per i beni e gli importi che la legge esclude dal patrimonio fallimentare.

La legge consente inoltre di rendere inopponibili alla massa dei creditori alcuni atti compiuti dalla data che il tribunale fissa come inizio della cessazione dei pagamenti. Rientrano in questa categoria gli atti gratuiti, gli atti a titolo oneroso nei quali gli obblighi assunti dal debitore superano in modo significativo gli obblighi assunti nei suoi confronti, i pagamenti di debiti non ancora scaduti, i pagamenti di debiti scaduti effettuati con mezzi diversi dal denaro o dagli effetti commerciali, e le garanzie costituite sui beni del debitore per debiti sorti in precedenza.

Possono essere dichiarati inopponibili anche altri pagamenti di debiti scaduti e altri atti a titolo oneroso compiuti dopo la cessazione dei pagamenti e prima della decisione di fallimento, quando la persona che ha trattato con il debitore conosceva tale cessazione dei pagamenti. Le ipoteche costituite dopo la cessazione dei pagamenti per debiti anteriori o per garantire debiti di un terzo sono esposte alla stessa conseguenza. Ogni atto o pagamento compiuto in frode ai creditori può essere inopponibile indipendentemente dalla sua data.

L’effetto pratico di queste regole è il rientro nella procedura di beni, valori o garanzie usciti dal patrimonio del debitore a danno dei creditori. Questa via è particolarmente importante quando il debitore ha trasferito beni, ha pagato alcuni creditori in modo preferenziale, ha costituito garanzie tardive o ha preparato la propria insolvenza prima dell’apertura della procedura.

Nei casi transfrontalieri, il diritto del Burundi prevede anche regole sulla insolvenza internazionale. Dopo il riconoscimento di una procedura straniera principale, una procedura concorrente in Burundi può essere aperta solo se il debitore possiede beni in Burundi. I suoi effetti sono, di regola, limitati ai beni situati in Burundi e ai beni che devono essere amministrati in tale procedura secondo il diritto del Burundi.

Grandliga assiste i creditori nei casi di recupero crediti in Burundi in tutte le fasi rilevanti: analisi del debitore e delle prove, preparazione della richiesta scritta di pagamento, trattative, scelta della via giudiziaria, riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere, esecuzione forzata sui beni individuabili e azioni collegate all’insolvenza del debitore commerciante. Questo approccio consente di adattare la strategia alla natura del credito, al comportamento del debitore e ai beni effettivamente raggiungibili in Burundi.

30.12.2024
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