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Recupero crediti in Bolivia

Il procedimento di recupero crediti in Bolivia inizia con un’analisi giuridica, finanziaria e patrimoniale del debitore, dell’origine dell’obbligazione e dei documenti che provano il credito. In questa fase è importante stabilire se il debitore agisce come persona fisica, imprenditore individuale, società commerciale o soggetto estero con attività in Bolivia; se ha una registrazione o un’attività verificabile nel registro commerciale boliviano; se dispone di beni immobili, diritti registrati, procedimenti esecutivi, garanzie, crediti verso terzi, controversie giudiziarie o segnali di insolvenza che possono incidere sulla strategia di recupero.

Devono inoltre essere esaminati la data di esigibilità dell’obbligazione, la valuta pattuita, gli interessi, i pagamenti parziali, il riconoscimento del debito, la corrispondenza commerciale, i documenti contabili, le garanzie e le possibili difese del debitore, come pagamento, prescrizione, compensazione, mancanza di forza esecutiva del documento, contestazione dell’importo o contestazione del rapporto contrattuale. Questa verifica consente di decidere se procedere con una gestione stragiudiziale documentata, una conciliazione preliminare, un processo ordinario, un processo esecutivo, l’esecuzione di una sentenza boliviana, il riconoscimento di una sentenza straniera o una procedura concorsuale.

Se il debitore mantiene un’attività reale, conserva beni individuabili e la documentazione consente di sostenere una pretesa chiara, la prima fase può essere orientata a ottenere il pagamento volontario, il riconoscimento scritto dell’obbligazione, una garanzia sufficiente o un piano di pagamento che rafforzi anche la posizione del creditore in un’eventuale fase giudiziale successiva.

La fase di recupero crediti stragiudiziale in Bolivia si fonda su comunicazioni formali e dimostrabili con il debitore, finalizzate a confermare l’esistenza del debito, fissare la posizione del creditore e ottenere una risposta documentata sul pagamento. A seconda del caso, la soluzione può consistere nel pagamento integrale, in un piano rateale, nel riconoscimento scritto del debito, nella costituzione di una garanzia, nella restituzione di beni, nella cessione di crediti, in una compensazione documentata o nell’intervento di un terzo che assuma o garantisca l’obbligazione.

Il contatto con il debitore può avvenire attraverso i mezzi abitualmente utilizzati dalle parti, come comunicazione scritta, posta elettronica, messaggi commerciali, telefono o comunicazione con rappresentanti autorizzati, conservando la prova dell’invio, della ricezione e del contenuto della richiesta. In Bolivia questa documentazione ha rilievo pratico perché può dimostrare la messa in mora, la posizione del debitore, il riconoscimento espresso o tacito dell’obbligazione e l’opportunità di passare a una procedura giudiziale.

La durata di questa fase dipende dalla reazione del debitore, dalla qualità dei documenti, dalla reale possibilità di accordo, dal rischio di trasferimento dei beni e dallo stato del termine di prescrizione. Se il debitore evita di rispondere, nega il debito senza basi sufficienti, propone un pagamento irrealistico, trasferisce beni o utilizza la trattativa per peggiorare la posizione del creditore, la strategia deve passare al recupero giudiziale o a un’altra procedura formale disponibile.

Prima di avviare un’azione giudiziale, occorre valutare il termine di prescrizione applicabile al credito. In Bolivia, come regola generale, i diritti patrimoniali si estinguono per prescrizione nel termine di cinque anni, salvo che la legge preveda un termine diverso. La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato o dal momento in cui il suo titolare ha cessato di esercitarlo, e i giudici non la applicano d’ufficio se non viene invocata dal soggetto che può beneficiarne.

Oltre al termine generale di cinque anni, possono esistere termini speciali più brevi in base alla natura dell’obbligazione. Essi possono riguardare, ad esempio, interessi, canoni di locazione, pagamenti periodici, compensi professionali, determinati servizi e il prezzo di merci vendute da commercianti a soggetti che non le rivendono. Per questo motivo, in una richiesta di recupero del debito non basta verificare la data del contratto: occorre analizzare anche il tipo di credito, la data di scadenza, la condotta successiva del debitore e i documenti che possono avere interrotto la prescrizione.

Il termine di prescrizione può essere interrotto da una domanda giudiziale, da un provvedimento giudiziario, da un atto di pignoramento notificato al debitore, da qualsiasi atto idoneo a costituirlo in mora, dal riconoscimento espresso o tacito del diritto del creditore e dalla ripresa dell’esercizio del diritto prima della scadenza del termine. Dopo l’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione e il tempo decorso in precedenza non viene computato.

La legislazione boliviana prevede il recupero giudiziale dei crediti principalmente attraverso il processo ordinario e il processo esecutivo, a seconda della natura del credito, dell’esistenza di un documento con forza esecutiva e del grado di contestazione sull’obbligazione.

Il processo ordinario si applica quando la legge non prevede una procedura speciale e, nelle controversie relative al recupero del debito, viene normalmente utilizzato quando il creditore deve ottenere dal giudice l’accertamento dell’esistenza, dell’importo e dell’esigibilità dell’obbligazione dopo la valutazione di fatti, documenti e difese del debitore. La domanda ordinaria è di norma preceduta da una conciliazione preliminare, salvo i casi esclusi dalla legge, e, quando richiesto, deve essere accompagnata dal verbale rilasciato dal conciliatore autorizzato.

Il processo ordinario inizia con la presentazione della domanda davanti al tribunale competente. La domanda deve rispettare i requisiti di forma e contenuto previsti dalla normativa processuale civile, inclusi l’indicazione del tribunale, i dati dell’attore e del convenuto, l’oggetto della pretesa, i fatti rilevanti, i fondamenti giuridici, l’importo richiesto quando si tratta di una somma di denaro, la richiesta concreta al giudice, le firme necessarie e i documenti che provano il credito.

Una volta ammessa la domanda, il tribunale dispone il trasferimento degli atti e la citazione della parte convenuta. Dopo la regolare citazione, il convenuto deve presentare la risposta entro trenta giorni. Nella risposta deve pronunciarsi sui fatti, sui documenti, sull’importo richiesto e sulle pretese del creditore, oltre a esporre in modo chiaro i fatti sui quali fonda la propria difesa e ad allegare le prove documentali disponibili o indicare i mezzi di prova che intende utilizzare.

Nel rispondere alla domanda, il convenuto può riconoscere totalmente o parzialmente la pretesa, opporsi, sollevare eccezioni preliminari o proporre domanda riconvenzionale. Se viene proposta una domanda riconvenzionale, l’attore ha lo stesso termine di trenta giorni per rispondere. Se vengono sollevate eccezioni preliminari contro la domanda o contro la domanda riconvenzionale, alla parte corrispondente viene concesso il termine previsto dalla legge per esprimere la propria posizione, affinché tali questioni siano decise all’interno del processo.

Scaduti i termini processuali, con o senza risposta, il tribunale convoca d’ufficio l’udienza preliminare entro un termine non superiore a cinque giorni. In tale udienza le parti confermano o chiariscono le proprie posizioni, si tenta la conciliazione su tutti o su alcuni punti controversi, si determina l’oggetto del processo, si risolvono le questioni processuali, si ordina e si ammette la prova e si decide se la controversia può essere definita in questa fase o se deve essere fissata un’udienza complementare.

Se la parte convenuta non compare dopo essere stata regolarmente citata, può essere dichiarata contumace. La contumacia genera una presunzione semplice rispetto ai fatti allegati dall’attore finché non siano contraddetti, e l’attore può chiedere il pignoramento o altre misure cautelari necessarie, senza impedire al convenuto di comparire successivamente e assumere il processo nello stato in cui si trova.

Se nell’udienza preliminare non viene acquisita tutta la prova necessaria, il tribunale fissa un’udienza complementare, da tenersi entro il termine previsto dalla legge. In questa fase vengono assunte le prove ammesse, come documenti, dichiarazioni, perizie, ispezioni e altri mezzi pertinenti. Dopo la valutazione delle prove e l’ascolto delle argomentazioni delle parti, il tribunale pronuncia la decisione corrispondente in base all’esito del processo.

Il processo esecutivo in Bolivia si applica quando il creditore dispone di un titolo esecutivo dal quale risulta un’obbligazione di pagare una somma liquida, esigibile e scaduta. Possono avere forza esecutiva, tra gli altri, gli atti pubblici, gli atti privati riconosciuti dall’autorità competente o davanti a un notaio, i titoli di credito e i documenti commerciali con forza esecutiva, i conti approvati con decisione giudiziale definitiva, i documenti relativi a crediti da locazione di beni, il riconoscimento di un debito liquido ed esigibile davanti all’autorità giudiziaria competente e gli accordi formalizzati in atto pubblico o in documento privato riconosciuto.

Dopo la presentazione della domanda esecutiva, il tribunale verifica il titolo, la propria competenza, la capacità e la legittimazione delle parti, la determinazione dell’importo e la scadenza dell’obbligazione. Se il documento ha forza esecutiva, il tribunale emette una decisione iniziale, dispone il pignoramento e ordina la prosecuzione dell’esecuzione fino al pagamento dell’importo richiesto, degli interessi, delle spese processuali e dei costi. Se il documento non ha forza esecutiva, il tribunale dichiara che non vi sono i presupposti per procedere in via esecutiva.

Dopo la citazione, il debitore ha dieci giorni per sollevare in un unico atto tutte le eccezioni contro la domanda, presentare le prove documentali disponibili e indicare gli altri mezzi di prova che intende utilizzare. Le eccezioni possono riguardare, tra l’altro, l’incompetenza, la mancanza di rappresentanza, l’assenza di forza esecutiva del documento, l’esistenza di un altro processo sulla stessa controversia, la falsità o l’inidoneità del titolo, la prescrizione, la decadenza o il pagamento totale o parziale documentato.

Se non vengono sollevate eccezioni entro il termine previsto, la decisione iniziale acquista autorità di cosa giudicata e il processo passa direttamente alla fase di esecuzione. Se vengono sollevate eccezioni, esse sono decise con la sentenza definitiva pronunciata nell’udienza corrispondente, e la parte lesa può proporre appello nei casi previsti dalla normativa processuale civile.

La decisione resa nel processo esecutivo può essere modificata in un successivo processo ordinario quando l’azione riguarda il diritto sostanziale e non la procedura esecutiva. Tale processo successivo può essere promosso da ciascuna delle parti dopo che la decisione è divenuta definitiva, entro il termine di sei mesi; decorso tale termine, decade il diritto di chiedere la revisione della decisione resa nel processo esecutivo. Il processo ordinario successivo si svolge separatamente e non sospende l’esecuzione della decisione esecutiva.

La sentenza o il provvedimento definitivo del tribunale di primo grado può essere impugnato mediante appello entro dieci giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato per iscritto con l’indicazione dei motivi e viene trattato con possibilità per la parte contraria di esprimere la propria posizione. In secondo grado, il tribunale competente esamina i motivi proposti e pronuncia la decisione corrispondente nei limiti dell’impugnazione.

Il ricorso per cassazione è ammesso contro le decisioni di secondo grado nei processi ordinari e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Non costituisce una nuova trattazione completa della causa, ma uno strumento di controllo giuridico fondato sulla violazione della legge, sull’errata interpretazione o applicazione della norma, su errori di diritto o su errori di fatto dimostrabili mediante documenti o atti autentici. Il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla notifica della decisione di secondo grado e deve indicare con chiarezza la norma violata e il modo in cui si è verificata la violazione.

La Corte suprema boliviana verifica il rispetto dei requisiti del ricorso e, quando ne ricorrono i presupposti, decide la cassazione entro i limiti dei motivi dedotti. La decisione resa in cassazione chiude la via ordinaria di impugnazione nel processo civile, non ammette un nuovo appello o una nuova cassazione nello stesso processo e rende la decisione corrispondente eseguibile davanti al tribunale inferiore.

Quando il creditore dispone già di una sentenza pronunciata in un altro Stato, il recupero in Bolivia può richiedere il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze straniere. Le sentenze straniere possono produrre effetti obbligatori, probatori ed esecutivi in Bolivia secondo i trattati applicabili e la normativa processuale civile. Per essere eseguita, la sentenza deve essere riconosciuta senza un nuovo esame del merito già deciso dal giudice straniero.

La sentenza straniera deve rispettare requisiti di autenticità, legalizzazione, traduzione in spagnolo quando necessaria, competenza internazionale del giudice di origine, regolare citazione o notifica della parte convenuta, rispetto del diritto di difesa, definitività della decisione e compatibilità con l’ordine pubblico internazionale. Per chiedere il riconoscimento e l’esecuzione devono essere presentati una copia legalizzata o autenticata della sentenza, gli atti necessari del processo che provano la citazione e il rispetto del diritto di difesa, nonché la certificazione della definitività. Sono eseguibili le sentenze straniere che impongono l’adempimento di un’obbligazione, incluso il pagamento di un debito.

Dopo che la sentenza è divenuta definitiva, il creditore può avviare il procedimento di esecuzione davanti all’autorità competente per ottenere l’adempimento effettivo dell’obbligazione riconosciuta dal giudice. In questa fase è importante individuare beni, diritti e crediti del debitore che possano essere utilizzati per soddisfare il debito, poiché l’efficacia pratica della sentenza dipende in larga misura dall’esistenza di beni localizzabili e giuridicamente pignorabili.

L’esecuzione può essere diretta contro beni immobili, beni mobili soggetti a registrazione, beni mobili ordinari, crediti verso terzi e altri diritti patrimoniali del debitore. Il pignoramento di immobili e beni mobili soggetti a registrazione acquista efficacia pratica mediante l’iscrizione nel registro competente; il pignoramento di beni mobili avviene mediante apprensione, con possibilità di nominare un custode; il pignoramento di crediti si realizza mediante notifica al soggetto che deve adempiere nei confronti del debitore.

In una strategia di esecuzione forzata in Bolivia, la verifica preventiva delle informazioni registrali, dell’attività commerciale, dei procedimenti esistenti, delle garanzie, dei crediti da incassare e dei beni soggetti a registrazione consente di scegliere misure più efficaci e di ridurre il rischio di avviare un’esecuzione formale senza beni sufficienti a coprire il debito.

Una via ulteriore per tutelare gli interessi del creditore in Bolivia può essere il fallimento o la procedura concorsuale, ma la scelta dello strumento dipende dalla qualità del debitore. Nell’ambito commerciale, la normativa disciplina il concordato preventivo e il fallimento dei commercianti registrati e delle società commerciali legalmente costituite che si trovano in stato di cessazione dei pagamenti. Per i debitori che non sono commercianti, la normativa processuale civile prevede una procedura concorsuale necessaria o volontaria quando sussistono i presupposti legali di insolvenza.

Il concordato preventivo può essere richiesto da un commerciante registrato o da una società commerciale legalmente costituita in stato di cessazione dei pagamenti, con l’obiettivo di rendere possibile un accordo con i creditori. Nel caso delle società commerciali, la richiesta viene presentata dai rappresentanti legali e, a seconda del tipo societario, può richiedere l’approvazione dei soci, dell’assemblea o dell’organo competente.

Il fallimento commerciale può essere dichiarato quando il commerciante, senza utilizzare il beneficio del concordato preventivo, cessa il pagamento delle proprie obbligazioni. La normativa boliviana presume la cessazione dei pagamenti, tra gli altri casi, quando vi è inadempimento di una o più obbligazioni liquide ed esigibili, assenza o occultamento del debitore o degli amministratori, chiusura dell’impresa per più di cinque giorni lavorativi senza previo avviso, vendita o occultamento di beni, cessione di beni in pregiudizio dei creditori, revoca giudiziale di atti compiuti in frode, utilizzo di mezzi rovinosi o fraudolenti per ottenere risorse, inesistenza o insufficienza di beni pignorabili, improcedibilità o insuccesso del concordato preventivo, oppure inadempimento di un precedente accordo preventivo.

Se il debitore non è commerciante, la procedura concorsuale si applica quando si trova in stato di cessazione dei pagamenti. La procedura necessaria può essere promossa quando tre o più creditori hanno avviato processi esecutivi per recuperare i propri crediti e non vi sono beni sufficienti a coprire le obbligazioni. La procedura volontaria può essere promossa dal debitore di buona fede e insolvente che intende cedere i beni ai creditori, indipendentemente dall’esistenza di processi esecutivi pendenti, purché vi siano tre o più creditori.

L’apertura della procedura concorsuale produce conseguenze pratiche rilevanti per il creditore. La procedura comprende i debiti e i beni del debitore, salvo i beni non pignorabili; vengono riuniti i processi esecutivi e le esecuzioni coattive per somme di denaro; possono essere adottate misure cautelari per conservare beni e crediti; viene nominato un curatore provvisorio; il debitore viene intimato a presentare documenti sui debiti e sui beni entro un termine non superiore a dieci giorni; e l’assemblea dei creditori viene convocata entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ultimo avviso.

Nel fallimento commerciale, gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio della massa possono essere dichiarati inefficaci se eseguiti dalla data di retroazione degli effetti del fallimento. Rientrano tra questi la cessione gratuita di beni o la cessione per un corrispettivo manifestamente inferiore, il pagamento di debiti non ancora scaduti, la dazione di beni in pagamento, la costituzione di garanzie su crediti anteriori al periodo di retroazione, gli atti onerosi compiuti in frode ai creditori quando il terzo conosceva il cattivo stato degli affari del fallito, e le modifiche societarie che alterano la responsabilità dei soci in pregiudizio della massa.

La data di retroazione degli effetti del fallimento è fissata dal giudice fino a un massimo di due anni dal provvedimento di fallimento. I beni, i frutti e i redditi che devono essere reintegrati vengono consegnati al curatore per aumentare la massa disponibile e consentire una distribuzione più efficace tra i creditori. L’inefficacia di tali atti può essere dichiarata anche d’ufficio, senza necessità di una richiesta espressa di parte.

Il fallimento può essere fortuito, colposo o fraudolento. Se viene qualificato come colposo o fraudolento, possono derivarne conseguenze ulteriori, compresa l’inabilitazione all’esercizio del commercio e le sanzioni previste dalla normativa penale. Gli amministratori e i rappresentanti di una società che abbiano compiuto atti fraudolenti o colposi che hanno consentito o aggravato la diminuzione del patrimonio del fallito possono rispondere dei danni, essere inabilitati all’esercizio del commercio e subire le altre conseguenze legali applicabili.

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18.09.2024
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