Il recupero crediti in Armenia inizia con una verifica giuridica e patrimoniale del debitore: stato dell’impresa, attività effettiva, settore commerciale, documenti che provano il debito, controversie pendenti, precedenti decisioni giudiziarie, procedure esecutive già avviate e probabilità che il debitore contesti la pretesa. Questa fase è importante perché in Armenia la scelta tra trattativa, domanda di pagamento, giudizio ordinario, esecuzione forzata o procedura fallimentare dipende non solo dall’esistenza del debito, ma anche dalla qualità delle prove e dalla reale possibilità di individuare beni aggredibili.
Se il debitore continua a operare, non emergono segnali evidenti di insolvenza e non vi sono procedure che rendono inutile il dialogo, è opportuno iniziare con il recupero stragiudiziale. Se invece risultano altri creditori attivi, beni già sottoposti a esecuzione, contestazioni formali del debito o rischio di dispersione del patrimonio, la strategia deve essere costruita fin dall’inizio in vista del recupero giudiziale del credito e della successiva esecuzione.
La fase stragiudiziale si basa su trattative mirate con il debitore, con l’obiettivo di ottenere il pagamento del credito o una soluzione economicamente accettabile per il creditore. L’accordo può prevedere il pagamento integrale, un piano rateale, la restituzione di beni, il trasferimento del debito a un terzo, la compensazione di crediti contrapposti o un’altra soluzione negoziale compatibile con la posizione del creditore.
Il contatto con il debitore deve essere documentato e gestito in modo coerente: invio di una comunicazione scritta, richiesta di una posizione ufficiale sul debito, verifica della persona che può decidere il pagamento e fissazione di un termine concreto per adempiere. In questa fase è utile ottenere una conferma scritta del debito, una proposta di pagamento o una risposta motivata del debitore, perché tali elementi possono incidere sulla successiva strategia processuale.
La fase di recupero stragiudiziale può proseguire fino a 60 giorni quando le trattative restano costruttive e vi è una prospettiva realistica di pagamento volontario. Si tratta di un periodo pratico per la gestione del caso e non di un termine di attesa obbligatorio. Se il debitore non risponde, contesta il debito senza prove sufficienti, viola un piano di pagamento concordato o emergono segnali di sottrazione dei beni, è opportuno passare prima al recupero per via giudiziale.
Il termine generale di prescrizione in Armenia è di 3 anni. La legge non consente alle parti di modificare contrattualmente questo termine o le regole sul suo calcolo. Il decorso della prescrizione non impedisce al creditore di proporre un’azione giudiziale, ma il giudice applica la prescrizione se la parte interessata la invoca; in tal caso la domanda può essere respinta.
Per le obbligazioni con un termine di pagamento determinato, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di adempimento. Se il termine di adempimento non è previsto o il pagamento deve essere effettuato su richiesta del creditore, il termine decorre dal momento in cui il creditore acquisisce il diritto di chiedere l’adempimento. La prescrizione si interrompe con la proposizione della domanda secondo la procedura prevista dalla legge oppure con atti del debitore che riconoscono il debito; dopo l’interruzione, il termine triennale ricomincia a decorrere.
Prima di presentare la domanda in tribunale occorre verificare se il contratto o la legge prevedono una procedura stragiudiziale obbligatoria. Quando tale procedura è prevista, la controversia può essere portata davanti al tribunale dopo il compimento degli atti richiesti per la composizione stragiudiziale e dopo il decorso di 30 giorni di calendario, salvo che la legge o il contratto stabiliscano un termine o una procedura diversi. Il mancato rispetto di questo passaggio può comportare la restituzione della domanda.
Nella valutazione economica della causa occorre considerare anche la tassa giudiziaria. Per le domande pecuniarie proposte dinanzi ai tribunali di primo grado della giurisdizione ordinaria, la tassa è pari al 3% del valore della domanda, con un minimo pari a 6 volte e un massimo pari a 25.000 volte la tassa di base. Per la domanda di emissione di un ordine di pagamento, la tassa è pari a 1,5 volte la tassa di base.
La legislazione armena prevede diversi strumenti per il recupero del credito tramite tribunale: ordine di pagamento, giudizio ordinario, procedura semplificata e procedimento accelerato. La scelta dipende dal tipo di credito, dalla somma richiesta, dalla documentazione disponibile, dalla possibilità di notificare correttamente il debitore e dall’esistenza di una contestazione sostanziale.
La procedura per l’emissione di un ordine di pagamento è applicabile soltanto a determinati crediti pecuniari. Il credito è considerato determinato se risulta da un accordo tra le parti oppure può essere calcolato con precisione sulla base della legge o del contratto. La domanda deve essere presentata al tribunale competente in base al luogo di registrazione o di sede del debitore e deve indicare le parti, l’importo del credito principale e degli accessori, il fondamento della pretesa, le prove e la richiesta di emettere l’ordine di pagamento.
Il tribunale esamina la domanda senza convocare un’udienza e, entro due settimane dal suo ricevimento, può emettere l’ordine di pagamento, respingere integralmente la domanda oppure respingerla in parte ed emettere l’ordine per la parte ammissibile. L’ordine di pagamento e la copia della domanda con gli allegati devono essere inviati al debitore non oltre il giorno successivo all’emissione.
Il punto critico di questa procedura è la posizione del debitore. Se il debitore presenta opposizione entro due settimane dal ricevimento, paga il debito o se l’ordine non può essere consegnato all’indirizzo indicato nella domanda, il tribunale annulla l’ordine di pagamento. In caso di annullamento per opposizione o mancata consegna, il creditore può proseguire la tutela del credito con il giudizio ordinario.
Se il debitore non presenta opposizione entro due settimane dal ricevimento, l’ordine di pagamento acquista la forza di una decisione giudiziaria passata in giudicato ed è soggetto a esecuzione forzata.
Il giudizio ordinario si applica quando il debitore contesta il credito, il calcolo degli importi, la validità del contratto, l’adempimento delle prestazioni o l’esistenza di obblighi contrapposti. In questo caso il creditore presenta una domanda al tribunale e, prima del deposito, deve consegnarne una copia al convenuto con tutti gli allegati. In primo grado la causa deve essere esaminata e decisa entro un termine ragionevole, ma di regola non oltre 6 mesi dall’accettazione della domanda, salvo proroghe motivate previste dalla procedura.
Il procedimento accelerato può essere applicato quando non è necessario interrogare le parti, sentire testimoni, esperti o specialisti, esaminare prove nel luogo in cui si trovano o inviare richieste processuali ad altri organi. Nelle controversie di credito sono rilevanti, in particolare, i casi in cui la somma richiesta non supera 200 volte il salario minimo, il credito si fonda su un atto scritto e il convenuto non ne contesta la validità, i fatti rilevanti non sono controversi oppure il convenuto riconosce la domanda.
Dopo la decisione di applicare il procedimento accelerato, il tribunale passa alla pronuncia dell’atto finale. L’atto finale deve essere pubblicato non oltre un mese dalla decisione di applicare il procedimento accelerato. La decisione emessa con questa procedura entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, se entro lo stesso termine non viene proposto appello.
Il ricorso in appello contro una decisione finale viene esaminato dalla corte d’appello entro un termine ragionevole, ma non oltre 6 mesi dall’accettazione del ricorso. Per i ricorsi contro atti processuali intermedi o contro un ordine di pagamento è previsto un termine più breve: 15 giorni dall’accettazione del ricorso. In alcune questioni collegate al fallimento possono applicarsi termini processuali specifici.
Ciascuna parte può proporre ricorso per cassazione secondo le condizioni e i termini previsti dalla procedura civile. Il giudizio di cassazione non è una nuova valutazione completa della controversia nel merito: serve a verificare violazioni rilevanti del diritto sostanziale o processuale. Il ricorso per cassazione ammesso all’esame viene deciso entro un termine ragionevole; per i ricorsi contro atti intermedi della corte d’appello è previsto un termine non superiore a 3 mesi.
Se il creditore dispone già di una decisione straniera passata in giudicato, in Armenia di regola non è necessario provare nuovamente il debito originario: occorre seguire la procedura di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere. La domanda si presenta al tribunale del luogo di residenza o sede del debitore; se tale luogo in Armenia manca o non è noto, la competenza si determina in base al luogo in cui si trovano i beni del debitore.
Una decisione straniera soggetta a esecuzione forzata può essere presentata per il riconoscimento e l’esecuzione in Armenia entro 3 anni dal momento in cui è entrata in vigore. Alla domanda si allegano normalmente la decisione straniera o una copia autenticata, la conferma della sua entrata in vigore, le informazioni sulla parte già eseguita, la prova della corretta notifica alla parte che non ha partecipato al procedimento, la procura del rappresentante e le traduzioni certificate richieste. Dopo il riconoscimento e l’autorizzazione all’esecuzione, la decisione straniera viene eseguita secondo le regole dell’esecuzione forzata armena.
Dopo l’entrata in vigore dell’atto giudiziario e in mancanza di adempimento volontario, il creditore può avviare l’esecuzione forzata presso il Servizio di esecuzione forzata. A tal fine si presenta una domanda di esecuzione dell’intero atto giudiziario o di una sua parte. Nella domanda devono essere indicati i dati del creditore e del debitore, la parte dell’atto da eseguire, l’importo da recuperare e le informazioni utili per individuare beni, conti, redditi o altri attivi del debitore.
Il creditore può presentare la domanda di esecuzione entro un anno. Se l’atto giudiziario non è soggetto a esecuzione immediata, la domanda non può essere presentata prima che siano trascorse due settimane dalla sua entrata in vigore. Per i crediti pecuniari, il decorso del termine di esecuzione può essere interrotto da un pagamento parziale, se tale pagamento è confermato da un bonifico bancario; dopo l’interruzione il termine ricomincia a decorrere.
Nell’ambito del procedimento esecutivo, il recupero può riguardare denaro contante, conti bancari, depositi, moneta elettronica, somme su conti di pagamento, beni mobili e immobili, diritti patrimoniali, quote, azioni, partecipazioni, beni del debitore presso terzi e redditi del debitore. Se viene imposto un vincolo su somme di denaro, la banca o il soggetto presso cui si trovano le somme deve applicare il vincolo nell’importo corrispondente o trasferire le somme sul conto di deposito del Servizio secondo la procedura prevista.
Se il debitore non dispone di denaro sufficiente, l’esecuzione può proseguire su altri attivi: individuazione dei beni, applicazione del vincolo, valutazione e vendita forzata. Per crediti fino a 200.000 dram armeni, in caso di mancanza o insufficienza di denaro, l’esecuzione può essere rivolta ai redditi del debitore indipendentemente dall’esistenza di beni mobili o immobili. Per crediti pari o superiori a 200.000 dram armeni, l’esecuzione sui redditi è possibile con il consenso del creditore se il livello dei redditi consente di estinguere il credito al massimo entro 6 mesi.
La durata effettiva dell’esecuzione dipende dalla presenza di denaro disponibile, beni registrati, redditi, diritti societari o attivi presso terzi, nonché da eventuali contestazioni delle azioni dell’esecutore e dalla necessità di vendere beni. Per questo motivo, nel recupero del credito in Armenia il risultato dell’esecuzione dipende in modo significativo dalla ricerca preventiva degli attivi del debitore.
Se durante l’esecuzione emerge che il patrimonio del debitore non è sufficiente per soddisfare i creditori, la strategia può spostarsi verso il fallimento. Quando il valore dei beni aggredibili è inferiore ai crediti in misura pari o superiore a 2.000 volte il salario minimo previsto dalla legge, l’esecutore deve sospendere il procedimento esecutivo e informare le parti del diritto di rivolgersi al tribunale con una domanda di dichiarazione di fallimento del debitore.
La sospensione del procedimento esecutivo per insufficienza del patrimonio ha durata di 90 giorni. Se entro questo termine il debitore o il creditore non presenta la domanda di fallimento e non compaiono nuovi creditori, il procedimento esecutivo può essere ripreso. Se invece vi sono nuovi creditori o le parti chiedono di non riprendere l’esecuzione, l’esecutore invita le parti a presentare la domanda di fallimento.
Nel fallimento assume rilievo anche il comportamento degli amministratori, dei soci e delle altre persone che potevano impartire istruzioni vincolanti al debitore o determinarne le decisioni. Quando le persone obbligate a presentare la domanda di fallimento non lo fanno nei casi e nei termini previsti, possono rispondere verso i creditori per le obbligazioni sorte dopo la scadenza del termine. In generale, la domanda di fallimento del debitore deve essere presentata non oltre 2 mesi dalla scoperta dei relativi presupposti.
In caso di fallimento intenzionale, se il debitore è stato dichiarato fallito per colpa dei soci, dei partecipanti, dell’amministratore o di altre persone in grado di dirigere le decisioni del debitore, tali soggetti possono rispondere in via solidale delle obbligazioni del debitore quando il patrimonio di quest’ultimo è insufficiente.
Un ulteriore strumento giuridico dopo l’ottenimento di un atto giudiziario può essere la responsabilità penale per mancata esecuzione di un atto giudiziario o per ostacolo alla sua esecuzione. Secondo l’articolo 507 del Codice penale della Repubblica di Armenia, la responsabilità può sorgere quando una sentenza, una decisione o un altro atto giudiziario entrato in vigore non viene eseguito dal debitore o da una persona autorizzata entro il termine stabilito, oppure quando viene ostacolata l’esecuzione dell’atto. Questo strumento non sostituisce il procedimento esecutivo, ma può avere rilievo nei casi di inadempimento intenzionale o di ostacolo all’esecuzione.
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