Un fornitore straniero ha consegnato beni o prestato servizi a una società belga. Le fatture sono scadute, l’obbligazione di pagamento è documentata e l’acquirente non ha contestato il prezzo, la quantità, la qualità o la corretta esecuzione del contratto. Semplicemente, non paga.
In una situazione di questo tipo, il passo successivo più ovvio potrebbe essere l’avvio di un normale procedimento giudiziario. Il diritto belga prevede però anche un’altra possibilità.
Gli articoli 1394/20–1394/27 del Codice giudiziario belga disciplinano una procedura speciale per il recupero dei crediti pecuniari non contestati. Quando le condizioni previste dalla legge sono soddisfatte, il creditore può passare da un credito commerciale insoluto a un titolo esecutivo senza dover prima affrontare un ordinario giudizio sul merito della pretesa. La procedura viene avviata su incarico dell’avvocato del creditore e si svolge con l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
Ciò non significa che il controllo giudiziario sia completamente assente. Nella fase finale, il verbale di mancata contestazione deve acquisire efficacia esecutiva secondo il procedimento previsto dalla legge. La differenza fondamentale è che, se la procedura speciale viene utilizzata correttamente, non si svolge un ordinario processo sul merito della controversia commerciale.
Per un creditore straniero che valuta il recupero crediti in Belgio, questa distinzione può incidere in modo significativo sia sulla strategia sia sui tempi necessari per ottenere un titolo esecutivo.
La procedura riguarda soltanto crediti commerciali realmente non contestati
Prima di avviare la procedura occorre verificare diverse condizioni previste dall’articolo 1394/20.
Il credito deve riguardare una somma di denaro, essere certo, esigibile e non contestato. L’articolo 1394/20 non stabilisce un limite massimo generale per l’importo del capitale.
Il meccanismo è destinato ai crediti derivanti dall’attività d’impresa. Non si applica quando l’operazione rilevante non è stata compiuta nell’ambito dell’attività professionale o commerciale delle parti.
Sono inoltre escluse determinate categorie di crediti, tra cui quelli connessi a fallimento, riorganizzazione giudiziaria, regolazione collettiva dei debiti e altre situazioni previste dalla legge nelle quali si verifica un concorso tra creditori. Restrizioni specifiche riguardano anche i crediti verso determinati enti pubblici.
Le obbligazioni extracontrattuali, in linea generale, non rientrano nella procedura. La legge prevede soltanto alcune eccezioni limitate, ad esempio quando le parti hanno raggiunto un accordo oppure il debitore ha riconosciuto il debito.
Un elemento particolarmente importante è proprio il carattere non contestato del credito.
La procedura speciale non serve a trasformare una controversia commerciale già esistente in un titolo esecutivo soltanto perché nessuna delle parti ha ancora promosso una causa.
Nella decisione n. 62/2018 del 31 maggio 2018, la Corte costituzionale belga ha sottolineato il ruolo di controllo dell’avvocato del creditore. L’avvocato costituisce il primo filtro giuridico della procedura: se dalla corrispondenza già disponibile risulta che il credito è contestato, la procedura speciale non dovrebbe essere avviata oppure dovrebbe essere interrotta.
Per questo motivo, la normale corrispondenza commerciale può assumere un’importanza decisiva.
Un acquirente che ha ripetutamente lamentato difetti della merce, contestato il prezzo concordato o denunciato un inadempimento contrattuale si trova in una situazione completamente diversa rispetto a un acquirente che ha ricevuto fatture e solleciti ma non ha mai formulato contestazioni sulla sostanza del debito.
Anche un creditore straniero dell’UE può utilizzare la procedura
Il meccanismo speciale non è riservato esclusivamente ai creditori registrati in Belgio.
Questo aspetto ha assunto particolare rilevanza dopo una modifica legislativa intervenuta nel 2026.
Dal 26 febbraio 2026, l’articolo 1394/20 prende in considerazione non soltanto l’iscrizione nella banca dati centrale delle imprese belga, ma anche l’iscrizione nei registri centrali, commerciali o societari di altri Stati membri dell’Unione europea, purché collegati mediante il sistema europeo di interconnessione dei registri previsto dall’articolo 22 della Direttiva (UE) 2017/1132.
Per un creditore straniero, lo status di registrazione non è quindi una semplice formalità amministrativa. Fa parte della verifica preliminare sull’ammissibilità della procedura.
Si immagini un fornitore tedesco che vende macchinari industriali a una società belga.
Se il fornitore è iscritto in un registro societario tedesco idoneo e collegato al sistema europeo, e l’acquirente belga soddisfa i requisiti di registrazione previsti in Belgio, il semplice fatto che il creditore non sia una società belga non impedisce l’utilizzo della procedura.
La situazione può essere diversa quando un’impresa è registrata esclusivamente in un Paese non appartenente all’Unione europea.
Il problema risulta particolarmente evidente dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE. Se il creditore o il debitore interessato è registrato unicamente in un registro societario britannico e non dispone della necessaria registrazione in uno Stato membro dell’UE, la procedura speciale belga può non essere disponibile in una controversia transfrontaliera di questo tipo.
La verifica del registro dovrebbe quindi essere uno dei primi controlli svolti da un creditore straniero.
L’atto dell’ufficiale giudiziario fa decorrere un termine di un mese
La procedura non inizia con una domanda giudiziale diretta a ottenere una decisione del giudice sull’obbligo di pagare la fattura.
L’articolo 1394/21 prevede invece che l’ufficiale giudiziario notifichi al debitore un formale atto di intimazione di pagamento.
L’atto deve identificare chiaramente l’obbligazione da cui deriva il debito e specificare in modo comprensibile la composizione e la giustificazione degli importi richiesti. Il debitore dispone di un mese per pagare e deve essere informato sulle modalità con cui può reagire alla richiesta.
All’atto devono essere allegati i documenti giustificativi del creditore e il modulo di risposta previsto dalla legge.
In pratica, il debitore ha tre possibilità principali.
Può pagare.
Può chiedere una dilazione o altre modalità di pagamento.
Oppure può indicare le ragioni per cui contesta il credito.
Una contestazione motivata produce conseguenze processuali immediate.
Ai sensi degli articoli 1394/22 e 1394/23, la procedura speciale termina se il debitore espone le ragioni per cui contesta il debito.
Il creditore non perde per questo il proprio diritto di credito. Può comunque rivolgersi al giudice attraverso un procedimento ordinario, ma non può proseguire con il meccanismo speciale come se la controversia non esistesse.
Se le parti concordano una dilazione di pagamento, la procedura speciale viene sospesa.
Si tratta di una delle principali garanzie del sistema belga. Il meccanismo è destinato ai crediti sui quali non esiste una reale controversia, non a sostituire il giudice quando occorre accertare fatti contestati o risolvere questioni giuridiche.
Il silenzio del debitore non crea un titolo esecutivo il giorno successivo
Se il debitore non reagisce entro il termine di un mese, ciò assume grande importanza. Tuttavia, il creditore non ottiene automaticamente un titolo esecutivo subito dopo la scadenza del termine.
L’articolo 1394/24 prevede un ulteriore periodo di attesa.
Solo non prima di otto giorni dalla scadenza del termine mensile l’ufficiale giudiziario può, su richiesta del creditore, redigere un verbale di mancata contestazione.
Il verbale può essere redatto quando il debitore non ha pagato, in tutto o in parte, non ha richiesto o ottenuto modalità di pagamento e non ha indicato motivi per contestare il credito.
Può inoltre essere redatto quando le parti avevano concordato un piano di pagamento che il debitore ha successivamente cessato di rispettare.
I termini previsti dalla legge hanno quindi un’importanza pratica concreta.
Il meccanismo non deve essere considerato come una trasformazione automatica e immediata di una fattura insoluta in un titolo esecutivo. La legge concede al debitore un periodo definito per reagire e prevede poi un ulteriore intervallo prima che possa essere redatto il verbale di mancata contestazione.
Tra il verbale e l’esecuzione rimane un controllo giudiziario
L’espressione “senza un processo ordinario” deve essere utilizzata con precisione.
Il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario non diventa automaticamente esecutivo per il solo fatto di essere stato formato.
Ai sensi dell’articolo 1394/24 § 2, l’ufficiale giudiziario deve chiedere che il verbale sia dichiarato esecutivo da un magistrato dell’organo competente di gestione e controllo.
Una volta apposta la formula esecutiva, il verbale costituisce un titolo che può essere eseguito secondo le disposizioni del Codice giudiziario.
La Corte costituzionale belga ha chiarito che, in questa fase, viene verificato il rispetto delle condizioni formali previste dalla legge, ma non viene svolto un esame completo del merito del credito analogo a quello di un ordinario processo civile.
È proprio questo a rendere particolare il meccanismo belga.
Un controllo giudiziario rimane presente, ma non si svolge un ordinario giudizio sul merito finché il debitore non solleva una reale contestazione o la controversia non viene successivamente portata davanti al giudice.
Il limite del 10% può cambiare la strategia del creditore
La procedura speciale può essere conveniente nel caso di una normale fattura non pagata, ma dal punto di vista economico non è sempre equivalente a un ordinario procedimento giudiziario.
L’articolo 1394/20 limita l’importo complessivo di interessi e indennità contrattuali recuperabili attraverso questa procedura a un massimo del 10% del capitale dovuto.
Gli aumenti previsti direttamente dalla legge e i costi di recupero sono trattati separatamente.
La limitazione può diventare molto importante quando il contratto prevede interessi di mora elevati oppure una significativa indennità contrattuale.
Si immagini che il capitale dovuto sia pari a 100.000 euro e che il creditore ritenga di avere diritto a ulteriori 15.000 euro tra interessi e indennità contrattuali.
Attraverso la procedura speciale dell’articolo 1394/20 non sarà possibile recuperare integralmente quei 15.000 euro sotto queste due voci: l’importo complessivo è limitato a 10.000 euro.
La Corte di cassazione belga ha affrontato proprio questa questione strategica nella causa C.17.0622.N del 10 maggio 2019.
La Corte ha stabilito che un creditore che abbia diritto, o possa ragionevolmente ritenere di avere diritto, a interessi e indennità contrattuali superiori al 10% del capitale non agisce in modo scorretto per il solo fatto di scegliere un ordinario procedimento giudiziario invece della procedura speciale.
La decisione dimostra perché una via più rapida non sia necessariamente anche la più conveniente.
Prima di scegliere il procedimento, il creditore dovrebbe confrontare l’importo effettivamente recuperabile attraverso il meccanismo speciale con la somma complessiva che intende chiedere in sede giudiziaria.
Il procedimento giudiziario ordinario rimane una scelta legittima
Il diritto belga non obbliga ogni creditore che soddisfi formalmente i requisiti della procedura speciale a utilizzare necessariamente tale meccanismo.
Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione belga nella causa C.17.0120.N del 12 ottobre 2017.
La Corte ha stabilito che la scelta di un ordinario procedimento giudiziario in luogo della procedura speciale non costituisce, di per sé, una condotta illecita né un abuso processuale.
Per un creditore commerciale, questo principio ha un’importanza pratica notevole.
Il procedimento ordinario può essere preferibile quando:
- il debitore ha già sollevato contestazioni sostanziali;
- possono essere necessarie testimonianze o una perizia;
- il creditore intende chiedere interessi o indennità contrattuali significativamente superiori al limite della procedura speciale;
- occorre risolvere una controversia sull’interpretazione del contratto;
- insieme al credito principale devono essere fatti valere ulteriori diritti;
- esistono dubbi sull’applicabilità del meccanismo speciale al caso concreto.
La scelta del procedimento dovrebbe quindi dipendere dalle caratteristiche effettive del credito e non dall’idea che il meccanismo speciale debba essere utilizzato ogni volta che una fattura appare non contestata.
Il debitore conserva il diritto a un pieno controllo giudiziario
Un verbale di mancata contestazione dichiarato esecutivo non priva il debitore dell’accesso al giudice.
Secondo l’attuale articolo 1394/24 § 3, l’esecuzione del verbale può essere sospesa mediante un’azione giudiziaria proposta entro un mese dalla notifica del verbale esecutivo.
La Corte costituzionale belga ha inoltre sottolineato un aspetto importante dell’eventuale controllo giudiziario successivo.
Quando la controversia viene sottoposta al giudice attraverso il meccanismo di impugnazione previsto dalla legge, il giudice deve poter esaminare pienamente le circostanze di fatto, le questioni giuridiche e gli aspetti processuali della vicenda.
La procedura speciale non crea quindi un titolo irreversibile che impedisca definitivamente al debitore di ottenere un esame della sostanza del credito.
La logica del sistema è diversa: quando non esiste una reale controversia, un completo giudizio ordinario non deve necessariamente costituire la prima fase per ottenere un titolo esecutivo.
Insolvenza e controversia già esistente sono due importanti segnali di rischio
Prima che la rapidità della procedura diventi il principale argomento a favore della sua scelta, il creditore dovrebbe effettuare almeno due verifiche.
La prima riguarda l’effettiva assenza di contestazioni.
Se l’acquirente ha già formulato un’obiezione documentata, la procedura dell’articolo 1394/20 non dovrebbe essere utilizzata come strumento per evitare l’esame giudiziario di tale obiezione.
La seconda riguarda l’eventuale insolvenza del debitore.
L’articolo 1394/20 esclude espressamente i crediti collegati a fallimento, riorganizzazione giudiziaria, regolazione collettiva dei debiti e altre situazioni previste dalla legge nelle quali opera un concorso tra creditori.
Per un creditore straniero, ciò significa che disporre di una fattura ben documentata non è sufficiente.
Prima di scegliere la procedura è necessario verificare anche lo stato giuridico attuale del debitore.
Un titolo esecutivo ottenuto rapidamente ha un’utilità pratica limitata se il creditore ha scelto un meccanismo che non è più disponibile a causa dell’avvio di una procedura collettiva di insolvenza.
Esempio: fornitore tedesco e acquirente belga
Si immagini che un fornitore industriale tedesco consegni a una società belga macchinari per un valore di 68.000 euro.
Entrambe le parti sono iscritte nei registri richiesti. La consegna è documentata. Le fatture sono scadute. Il cliente belga non ha denunciato difetti dei macchinari, non ha contestato il prezzo e non ha lamentato alcuna violazione del contratto. Diversi solleciti di pagamento sono rimasti senza risposta.
In questa situazione, l’avvocato belga del creditore può verificare se il credito soddisfa le condizioni della procedura speciale per il recupero delle somme non contestate.
Se i requisiti di legge sono rispettati, l’ufficiale giudiziario notifica al debitore l’atto formale insieme ai documenti giustificativi e al modulo di risposta.
La società belga dispone quindi di un mese per pagare, chiedere una dilazione o spiegare perché contesta il credito.
Se il debitore continua a non reagire, l’ufficiale giudiziario deve comunque attendere l’ulteriore termine di otto giorni prima di poter redigere il verbale di mancata contestazione.
Successivamente, il verbale deve seguire la fase prevista dalla legge per ottenere efficacia esecutiva.
La situazione cambia immediatamente se l’acquirente presenta una contestazione reale e motivata, ad esempio sostenendo che alcuni macchinari erano difettosi e producendo corrispondenza dalla quale risulta che il problema era già stato segnalato.
In tal caso la procedura speciale si interrompe e il creditore deve decidere se proseguire il recupero del credito contestato attraverso un ordinario procedimento giudiziario.
Lo stesso creditore può scegliere fin dall’inizio il processo ordinario se il contratto prevede interessi e indennità contrattuali sensibilmente superiori al limite del 10% applicabile alla procedura speciale.
Cosa dovrebbe verificare un creditore straniero prima di avviare la procedura
Per una società straniera, la parte più importante del lavoro viene spesso svolta prima ancora che l’ufficiale giudiziario notifichi il primo atto formale.
Il creditore dovrebbe verificare:
- se il credito è pecuniario, certo e già esigibile;
- se la corrispondenza esistente contiene contestazioni sostanziali del debito;
- se l’obbligazione è sorta nell’ambito dell’attività imprenditoriale delle parti;
- se entrambe le parti soddisfano i requisiti di iscrizione nei registri applicabili;
- se il debitore è soggetto a fallimento, riorganizzazione giudiziaria o altra procedura collettiva;
- se contratto, ordini, fatture, documenti di consegna o accettazione e corrispondenza confermano adeguatamente l’importo richiesto;
- in quale rapporto si trovano gli interessi e le indennità contrattuali richiesti rispetto al limite legale del 10%;
- se un procedimento giudiziario ordinario sia strategicamente preferibile quando è necessario risolvere questioni di fatto contestate o controversie sui diritti contrattuali.
Dopo le modifiche legislative del febbraio 2026, la verifica del registro societario assume particolare importanza nelle controversie transfrontaliere.
Un creditore straniero dovrebbe accertare in quale specifico registro è iscritta la società interessata, invece di presumere che qualsiasi registrazione societaria straniera consenta automaticamente di utilizzare la procedura belga.
Una procedura accelerata non serve ad aggirare una vera controversia
La procedura belga per il recupero dei crediti pecuniari non contestati offre al creditore commerciale un vantaggio importante: la possibilità di arrivare a un titolo esecutivo senza dover prima affrontare un ordinario processo sul merito del credito.
La sua utilità pratica dipende però dal motivo per cui la fattura rimane insoluta.
Se il credito è realmente non contestato, le parti soddisfano i requisiti di registrazione, non esistono procedure di insolvenza che ne impediscano l’utilizzo e il limite del 10% non comporta la perdita di una parte significativa della pretesa, il meccanismo speciale può offrire una via efficace verso l’esecuzione.
Se invece l’acquirente ha già formulato una contestazione reale, importanti somme contrattuali superano il limite previsto per la procedura speciale oppure è stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti del debitore, un ordinario procedimento giudiziario o un’altra strategia di recupero possono risultare più appropriati.
Per un creditore internazionale, la questione decisiva non è quindi soltanto se il Belgio disponga di una procedura accelerata.
Occorre stabilire se il credito concreto soddisfi ancora le condizioni di tale procedura prima che venga notificata la prima intimazione formale di pagamento.

