Un fornitore straniero viene a sapere che un debitore con un debito insoluto negli Emirati Arabi Uniti potrebbe lasciare il Paese nel giro di pochi giorni. La causa principale non è ancora stata avviata e ottenere una decisione giudiziaria prima della partenza del debitore potrebbe non essere realistico.
In una situazione del genere, la procedura civile federale degli Emirati non impone sempre di attendere l’avvio della causa principale. L’articolo 324 del Decreto-Legge federale n. 42 del 2022 consente al creditore, in presenza dei presupposti previsti, di chiedere un divieto di espatrio prima ancora di depositare la domanda principale.
Si tratta di una misura cautelare, non di uno strumento che consente di ottenere direttamente il pagamento. Il suo scopo è proteggere la posizione del creditore quando esiste un rischio concreto che il debitore lasci gli Emirati durante il recupero del credito.
Quando il creditore può agire prima della causa?
Per un normale credito pecuniario, l’articolo 324 richiede seri motivi per temere che il debitore possa lasciare gli Emirati e, come regola generale, prevede una soglia minima di 10.000 AED. La legge contempla eccezioni specifiche per alcune categorie di obbligazioni, comprese determinate obbligazioni di mantenimento, obbligazioni connesse al lavoro e alcuni obblighi di fare o di non fare.
Se l’importo del debito è già determinato, il credito deve essere esigibile e non subordinato a una condizione.
Nelle controversie commerciali questa distinzione ha un rilievo pratico. Una fattura scaduta relativa a merci fornite a un prezzo concordato presenta una situazione probatoria diversa da una pretesa il cui importo dipende ancora da danni contestati, da un’esecuzione contrattuale incompleta o da un evento futuro.
I requisiti della misura devono essere valutati nel loro insieme. Il semplice fatto che il debito superi 10.000 AED non dà al creditore un diritto automatico al divieto di espatrio: occorre anche dimostrare il rischio di partenza previsto dalla legge e soddisfare i requisiti applicabili al credito stesso.
Cosa accade se l’importo esatto del debito non è ancora determinato?
Il fatto che l’importo definitivo non sia ancora stato quantificato non esclude automaticamente la possibilità di ottenere la misura.
L’articolo 324 consente al giudice di determinare provvisoriamente l’importo del credito quando questo non sia ancora definito con precisione. In tal caso si applicano garanzie aggiuntive: la pretesa del creditore deve essere sostenuta da prove scritte e il creditore deve fornire una garanzia accettata dal tribunale per gli eventuali danni subiti dal debitore qualora il divieto di espatrio risulti successivamente ingiustificato.
Questo può essere rilevante quando l’esistenza dell’obbligazione è documentata, ma l’importo finale richiede ulteriori calcoli. La determinazione provvisoria non decide la controversia nel merito; serve a consentire al giudice di valutare se la domanda cautelare possa essere esaminata.
Il rischio di partenza deve essere dimostrato separatamente
Per applicare l’articolo 324 non basta provare l’esistenza del debito. La legge richiede seri motivi per temere che il debitore lasci il Paese.
Il creditore deve quindi distinguere tra le prove che dimostrano il credito e quelle che dimostrano il rischio di espatrio. La legge non prevede un elenco chiuso di circostanze che provano automaticamente tale rischio, per cui la domanda deve essere costruita sui fatti concreti del caso.
Se la documentazione prodotta non è sufficiente, il giudice può effettuare una verifica sommaria delle circostanze prima di decidere.
Per un creditore commerciale ciò significa che è opportuno conservare le prove tempestivamente. Contratto, fatture, documenti di consegna, riconoscimenti del debito e corrispondenza possono dimostrare il credito, mentre le informazioni relative alla possibile partenza del debitore hanno una funzione processuale diversa. Una categoria di prove non sostituisce l’altra.
Cosa può ordinare il tribunale?
Se il divieto di espatrio viene concesso, il relativo provvedimento viene trasmesso ai punti di uscita dagli Emirati. L’articolo 324 consente inoltre al giudice di ordinare il deposito del passaporto del debitore presso il tribunale.
Il divieto, tuttavia, non trasferisce denaro al creditore, non comporta automaticamente il pignoramento di un conto bancario e non decide la fondatezza del credito. Per ottenere il pagamento, il creditore deve comunque seguire il procedimento giudiziario appropriato e, se necessario, la successiva fase esecutiva.
Le principali modalità di recupero e di esecuzione sono trattate nella guida Grandliga sul recupero crediti negli Emirati Arabi Uniti. Il divieto di espatrio va quindi considerato come uno strumento di protezione all’interno di una strategia di recupero più ampia, non come un suo sostituto.
Dopo il divieto il creditore ha solo otto giorni per avviare la causa principale
Questa è una delle conseguenze procedurali più importanti dell’utilizzo della misura prima dell’avvio della causa.
L’articolo 325 prevede che il divieto possa essere revocato se il creditore non dimostra di aver avviato l’azione relativa al credito entro otto giorni dalla data del provvedimento di divieto di espatrio.
Il creditore che utilizza l’articolo 324 come misura urgente prima della causa deve quindi essere pronto ad avviare immediatamente il procedimento principale. Ottenere la misura cautelare e poi ritardare l’azione giudiziaria può compromettere la protezione già ottenuta.
L’articolo 325 disciplina anche la fase successiva. Se il creditore ottiene una decisione definitiva ma non ne avvia l’esecuzione entro 30 giorni dal momento in cui la decisione diventa definitiva, ciò può costituire un ulteriore motivo per la cessazione del divieto.
Come può il debitore ottenere la revoca della misura?
Il divieto di espatrio non deve necessariamente restare in vigore fino al pagamento integrale effettuato personalmente dal debitore.
L’articolo 325 prevede diverse situazioni in cui la misura può essere revocata. Ciò può avvenire, tra l’altro, se vengono meno i presupposti che l’avevano giustificata, se il creditore acconsente per iscritto alla revoca, se il debitore fornisce una garanzia bancaria accettabile o un garante solvibile, oppure se deposita presso il tribunale una somma sufficiente a coprire il debito e le spese.
La persona soggetta al divieto può inoltre impugnare il provvedimento secondo la procedura prevista. Un analogo diritto spetta al richiedente la cui domanda sia stata respinta.
Cosa dovrebbe preparare un creditore straniero?
L’articolo 324 non stabilisce un unico pacchetto documentale valido per tutte le controversie commerciali. La preparazione deve dipendere dagli elementi che il tribunale sarà chiamato a valutare.
Di norma, il creditore dovrebbe poter documentare:
- il fondamento giuridico del credito;
- l’importo richiesto o il criterio per determinarlo provvisoriamente;
- l’esigibilità del pagamento, se l’importo è già definito;
- le prove scritte quando è necessaria una determinazione provvisoria del credito;
- le circostanze che dimostrano il rischio che il debitore lasci gli Emirati;
- la possibilità di fornire una garanzia accettata dal tribunale, quando richiesta dall’articolo 324.
Per questo motivo, la domanda di divieto di espatrio non dovrebbe essere aggiunta automaticamente a ogni procedimento di recupero crediti. I presupposti per limitare la possibilità di lasciare il Paese devono essere valutati separatamente dalla fondatezza del credito pecuniario.
Agire tempestivamente può cambiare la posizione del creditore
Se il creditore riceve informazioni attendibili secondo cui il debitore intende lasciare gli Emirati a breve, il fattore tempo diventa particolarmente importante. L’articolo 324 consente di intervenire prima della causa principale, ma soltanto se sussistono i requisiti previsti dalla legge e il creditore è pronto ad avviare rapidamente il procedimento principale.
Se il debitore ha già lasciato il Paese, la strategia di recupero cambia. Possono allora rendersi necessarie la ricerca dei beni, azioni nel Paese in cui si trovano il debitore o i suoi beni, nonché il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione giudiziaria all’estero. Questa situazione è trattata in un altro approfondimento Grandliga sul recupero crediti da un debitore fuggito all’estero.
Questo articolo riguarda le norme federali di procedura civile applicabili negli Emirati Arabi Uniti. Se la controversia rientra nella giurisdizione dei tribunali del Centro Finanziario Internazionale di Dubai o del Mercato Globale di Abu Dhabi, le questioni processuali sono disciplinate dalle regole del rispettivo sistema giudiziario.

