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Recupero crediti in Marocco

Il recupero crediti in Marocco inizia con un’analisi giuridica e finanziaria del debitore: natura civile o commerciale del credito, solvibilità, attività effettiva dell’impresa, presenza di beni in Marocco, procedimenti giudiziari o esecutivi in corso, possibile apertura di una procedura collettiva e probabilità di contestazione del debito. Per i crediti commerciali è importante verificare non solo il contratto, ma anche fatture, documenti di consegna, corrispondenza, riconoscimento del debito, pagamenti parziali e documenti contabili. Questa valutazione consente di scegliere la strategia più adatta per il recupero crediti in Marocco: recupero amichevole, azione giudiziaria, ordine di pagamento, esecuzione forzata o dichiarazione del credito in una procedura di risanamento giudiziario o liquidazione giudiziaria.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

Il contatto con il debitore deve essere organizzato attraverso una richiesta di pagamento chiara e dimostrabile, seguita da trattative documentate. La comunicazione può avvenire tramite posta, e-mail, telefono o servizi di messaggistica, ma il suo obiettivo non deve essere esercitare pressione informale. Lo scopo è chiarire la posizione del debitore, ottenere un pagamento volontario, un piano di pagamento, una garanzia, un riconoscimento scritto del debito o un altro elemento utile per il fascicolo.

Una trattativa documentata può rafforzare la posizione del creditore se successivamente diventa necessario rivolgersi al tribunale. La durata del recupero amichevole dipende dal comportamento del debitore, dall’importo del credito, dalla solidità delle prove, dall’esistenza di beni identificabili, dalla possibilità di ottenere un impegno scritto e dal rischio di prescrizione. Se il debitore non paga, trasferisce beni, nega il debito o emergono segnali di una procedura collettiva, la fase amichevole non deve essere prolungata inutilmente e deve essere valutato il recupero giudiziale.

Prima di intraprendere un’azione legale, occorre determinare il termine di prescrizione applicabile al credito concreto. Nel diritto marocchino il termine generale per le azioni derivanti da un’obbligazione è di quindici anni, salvo diversa disposizione speciale. Per le obbligazioni sorte in occasione di attività commerciali, tra commercianti o tra commercianti e non commercianti, la normativa commerciale prevede in linea generale un termine di cinque anni, salvo disposizioni speciali.

Esistono inoltre termini specifici per determinati titoli o rapporti giuridici: ad esempio, le azioni derivanti da una cambiale contro l’accettante si prescrivono in tre anni dalla scadenza, mentre altri rimedi collegati ai titoli cambiari possono essere soggetti a termini più brevi. Le conseguenze della prescrizione non sono applicate d’ufficio dal tribunale e devono essere invocate dalla parte interessata.

Il termine di prescrizione può essere interrotto da una richiesta giudiziale o stragiudiziale con data certa che metta il debitore in mora, da una misura conservativa o esecutiva sui beni del debitore, dalla dichiarazione del credito in una procedura collettiva o da un atto del debitore che riconosca il diritto del creditore. Nella pratica, il riconoscimento scritto del debito, il pagamento parziale, la richiesta di dilazione, la prestazione di una fideiussione o di altra garanzia, oppure l’invocazione della compensazione possono essere rilevanti ai fini della prescrizione. Dopo l’interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.

Quando il recupero amichevole non consente di ottenere il pagamento, il creditore può passare al recupero giudiziale. Nel diritto marocchino, le principali vie giudiziali per reclamare un credito sono la procedura giudiziaria ordinaria e la procedura di ordine di pagamento. La scelta dipende dall’importo del credito, dalla qualità del documento che lo prova, dal domicilio del debitore, dalla necessità di notificare all’estero e dall’esistenza o meno di una contestazione seria del credito.

La consueta procedura giudiziaria inizia con la presentazione di una domanda scritta al tribunale. Successivamente, il reclamo viene iscritto in un apposito registro nell’ordine di ricezione, indicando i nomi delle parti, nonché la data della citazione in tribunale. Subito dopo la registrazione della domanda, il presidente del tribunale nomina, a seconda dei casi, un giudice relatore o un giudice che presiederà la causa.

Inoltre, il giudice convoca immediatamente per iscritto l’attore e il convenuto all’udienza nel giorno da lui indicato. Tra la notifica della citazione e il giorno fissato per la comparizione devono intercorrere almeno cinque giorni, se il partecipante è situato nel distretto giudiziario o in località limitrofe; e quindici giorni se il partecipante si trova in qualsiasi altro luogo del territorio marocchino. Se il citato si trova fuori del Regno, il termine di comparizione va dai due ai quattro mesi, a seconda della distanza dal Marocco.

Nel giorno indicato nella citazione, le parti devono comparire personalmente o tramite il proprio rappresentante. In base allo stato del fascicolo e ai termini applicabili, la causa può essere esaminata nella stessa udienza oppure rinviata a una seduta successiva. Se il convenuto o il suo rappresentante, debitamente informato, non compare nel giorno fissato, la causa può essere giudicata in contumacia, ferma restando l’applicazione delle regole relative alle decisioni considerate contraddittorie.

Su richiesta delle parti o di propria iniziativa, il tribunale può, prima di emettere una sentenza di merito, nominare un perito, ispezionare la scena dei fatti, interrogare i testimoni, verificare l’autenticità dei documenti o intraprendere qualsiasi altra azione di raccolta delle prove. Dopo aver completato la raccolta delle prove, il tribunale tiene un dibattito tra le parti e prende una decisione nel merito.

La procedura di ordine di pagamento può essere utilizzata per reclamare una somma superiore a 1.000 dirham marocchini, quando il credito si fonda su un documento o su un’obbligazione riconosciuta. La domanda deve identificare le parti, indicare l’importo richiesto e spiegare l’origine del credito, allegando i documenti che ne provano l’esistenza e l’ammontare. Questa via è particolarmente adatta ai crediti documentati, liquidi e poco contestabili.

La domanda non è ammissibile se la notifica al debitore deve essere effettuata all’estero o se il debitore non ha un domicilio conosciuto nel territorio del Regno del Marocco. Se il credito appare giustificato, il tribunale emette un ordine che obbliga il debitore a pagare il credito e le spese. Se i requisiti non sono soddisfatti, la domanda è respinta con decisione motivata e il creditore viene rinviato alla procedura giudiziaria ordinaria. La decisione di rigetto non è soggetta a impugnazione.

Dopo la notifica dell’ordine di pagamento, il debitore dispone di otto giorni per pagare oppure, se intende presentare difese sulla competenza o sul merito, utilizzare il mezzo di impugnazione previsto dalla legge. Se entro tale termine non paga e non propone impugnazione, l’ordine di pagamento diventa esecutivo per effetto della legge.

Quando il credito si fonda su titoli cambiari o documenti autentici, il termine per impugnare e l’impugnazione proposta non sospendono di per sé l’esecuzione, salvo che il tribunale competente disponga la sospensione nei casi previsti dalla legge. Se l’impugnazione viene respinta e il tribunale ritiene che sia stata proposta solo per ritardare il procedimento, può imporre al debitore una sanzione civile a favore dell’erario, pari al 10%–25% dell’importo del credito.

La decisione del tribunale di primo grado può essere impugnata entro trenta giorni dalla notifica, salvo che la legge preveda un termine speciale. Nelle controversie commerciali, l’impugnazione delle decisioni del tribunale commerciale deve essere presentata entro quindici giorni dalla notifica della sentenza. Le decisioni rese in contumacia dal tribunale di primo grado e non soggette ad appello possono essere contestate mediante opposizione entro dieci giorni dalla notifica.

Le decisioni pronunciate in ultima istanza possono essere impugnate davanti alla Corte di cassazione del Marocco alle condizioni previste dalla legge. Tuttavia, per determinate domande la cassazione può essere esclusa, in particolare quando il valore della domanda è inferiore a 20.000 dirham marocchini. Il ricorso per cassazione di regola non sospende l’esecuzione della decisione impugnata, salvo nei casi limitati previsti dalla legge. La decisione della Corte di cassazione chiude la fase di cassazione.

Dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore deve avviare l’esecuzione forzata. Le decisioni pronunciate dai tribunali marocchini sono eseguibili su tutto il territorio nazionale su richiesta della parte beneficiaria o del suo rappresentante. Per l’esecuzione è necessario un titolo esecutivo e, in caso di pignoramento di beni mobili o immobili, il credito deve essere certo e liquido.

Nell’esecuzione forzata, il soggetto incaricato dell’esecuzione notifica la decisione al debitore e gli richiede il pagamento immediato oppure la comunicazione della propria posizione entro un termine che non può superare dieci giorni. Se il debitore non paga o dichiara di non poterlo fare, l’esecuzione può proseguire mediante pignoramento di beni mobili, pignoramento di beni immobili quando i beni mobili sono insufficienti, pignoramento di crediti o beni detenuti da terzi e vendita forzata dei beni pignorati secondo le regole processuali applicabili.

Quando il creditore dispone già di una decisione pronunciata da un tribunale straniero, tale decisione non può essere eseguita automaticamente in Marocco. Occorre prima chiedere al tribunale di primo grado competente il riconoscimento e l’autorizzazione all’esecuzione della decisione straniera. Il tribunale marocchino verifica, tra l’altro, la regolarità della decisione, la competenza del tribunale straniero che l’ha pronunciata e la sua compatibilità con l’ordine pubblico marocchino. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dalla legge, compresa una copia autentica della decisione, la prova della sua notifica o un documento equivalente, un certificato che attesti l’assenza di mezzi ordinari o straordinari di impugnazione e, se necessario, una traduzione certificata in arabo.

Nel recupero di crediti verso un’impresa o un imprenditore, oltre all’azione individuale, può assumere rilievo una procedura di risanamento giudiziario o di liquidazione giudiziaria. Secondo il diritto commerciale marocchino, un’impresa commerciale può trovarsi in cessazione dei pagamenti quando non è in grado di far fronte ai debiti scaduti con le attività disponibili. Se la situazione economica può essere corretta, può essere aperta una procedura di risanamento giudiziario; se il risanamento non è possibile, la liquidazione giudiziaria può condurre alla realizzazione dei beni del debitore e alla distribuzione del ricavato tra i creditori secondo il loro grado.

L’apertura di questo tipo di procedura modifica la strategia del creditore. La decisione di apertura sospende o vieta le azioni individuali dei creditori anteriori dirette alla condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro, nonché le misure individuali di esecuzione sui beni mobili e immobili del debitore. Per questo motivo il creditore deve dichiarare il proprio credito al soggetto incaricato della procedura, anche se non è ancora accertato da un titolo. La dichiarazione del credito è necessaria per partecipare alla verifica del passivo e a un’eventuale distribuzione dell’attivo.

La dichiarazione del credito deve indicare l’importo dovuto alla data di apertura della procedura, la parte non ancora scaduta in caso di risanamento giudiziario, la natura di eventuali privilegi o garanzie, gli elementi che provano l’esistenza e l’ammontare del credito, le basi di calcolo degli interessi se riprendono a decorrere e il tribunale competente se il credito è già oggetto di controversia. I documenti giustificativi sono allegati in apposito elenco e il soggetto incaricato della procedura può richiedere gli originali o documenti complementari.

Il periodo sospetto conserva un’importanza particolare per i creditori. Si estende dalla data di cessazione dei pagamenti fino alla decisione giudiziaria di apertura della procedura, con possibile estensione a un periodo precedente per determinati contratti. Gli atti gratuiti compiuti dal debitore dopo la cessazione dei pagamenti sono nulli. Il tribunale può inoltre annullare determinati atti gratuiti compiuti nei sei mesi precedenti tale data, nonché alcuni atti onerosi, pagamenti, garanzie o costituzioni di sicurezza effettuati dopo la cessazione dei pagamenti.

L’azione di nullità è esercitata dal soggetto incaricato della procedura e ha lo scopo di ricostituire il patrimonio dell’impresa. Per un creditore, questo meccanismo può essere importante quando il debitore ha trasferito beni, costituito garanzie o effettuato pagamenti dopo la cessazione dei pagamenti. L’annullamento di tali atti può aumentare l’attivo disponibile e migliorare le possibilità di pagamento dei creditori nell’ambito del risanamento giudiziario o della liquidazione giudiziaria.

Se devi valutare la possibilità di recuperare un credito in Marocco, scegliere tra recupero amichevole, ordine di pagamento, azione giudiziaria, esecuzione forzata o dichiarazione del credito in una procedura di risanamento giudiziario o liquidazione giudiziaria, possiamo analizzare i documenti disponibili, la situazione del debitore e le vie di recupero applicabili al caso. Contattaci per ottenere una prima valutazione della situazione e definire i prossimi passi possibili.

27.11.2024
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