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Il processo di recupero crediti in Lussemburgo inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.
Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.
Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).
L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.
Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.
Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione per le controversie civili è di 30 anni e di 10 anni per le controversie commerciali. La legislazione non prevede la possibilità di modificare i termini di prescrizione specificati previo accordo delle parti. Le conseguenze del mancato termine di prescrizione vengono applicate dal tribunale solo se il convenuto lo dichiara. Il termine di prescrizione viene interrotto se il debitore riconosce il debito, ad esempio un riconoscimento scritto del debito. Dopo l’interruzione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere.
La legge lussemburghese prevede la riscossione giudiziale dei crediti sotto forma di procedura generale e mediante l’emissione di un ordine di pagamento.
I procedimenti giudiziari generali si svolgono presentando una citazione al tribunale per citare il convenuto, dopo di che il tribunale cita il convenuto e si prepara all’esame della controversia. Dalla data di ricevimento della citazione, il convenuto dispone di 15 giorni per nominare un avvocato (nelle cause commerciali trattate dai tribunali distrettuali, la nomina di un avvocato non è obbligatoria). Lo scambio delle eccezioni e dei documenti avviene solo tramite i legali delle parti. Copie di tali documenti vengono trasferite alla cancelleria del tribunale con conferma di consegna alla controparte. A questo proposito, dopo che l’imputato ha nominato il suo avvocato, è tenuto a darne notifica all’avvocato del querelante. Prima di completare lo scambio di documenti e obiezioni, le parti forniscono al tribunale le conclusioni definitive in base alle quali verrà esaminata la loro controversia. In caso contrario si ritiene che vi abbiano rinunciato e il tribunale deciderà solo sulla base delle ultime eccezioni presentate. La disposizione sulle conclusioni finali non si applica alla preparazione semplificata.
Va tenuto presente che, su richiesta del convenuto, l’attore è obbligato a fornire garanzie per il pagamento delle spese e dei danni in caso di pretesa illegittima. Le garanzie di cui sopra non sono concesse ai ricorrenti domiciliati o residenti nel territorio di: un membro dell’Unione europea, Stato membro del Consiglio d’Europa o Stato con il quale il Lussemburgo è vincolato da una convenzione internazionale che prevede l’esenzione da tale garanzia.
Dopo aver ricevuto le conclusioni finali, il presidente del tribunale fissa il giorno e l’ora per l’esame del caso. Il giorno stabilito il caso deve essere trasferito al presidente della camera per la nomina di un magistrato incaricato delle indagini sul caso. Il giudice fissa progressivamente i termini necessari per l’istruttoria del caso, tenendo conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa e previo accertamento del parere dei difensori. Al termine delle indagini, il giudice dichiara chiusa l’indagine e la trasmette al presidente della sezione per organizzare il successivo esame della causa in tribunale.
Per i casi in cui il valore delle pretese non supera i 100.000 euro e in cui sono coinvolti solo un attore e un convenuto, è prevista la preparazione semplificata della causa per l’esame.
Non oltre otto giorni prima dell’inizio della seduta fissata per l’esame delle discussioni, gli avvocati delle parti devono comunicare per iscritto al tribunale presso cui è pendente la causa l’intenzione di condurre il caso. In caso contrario, si considera che le parti abbiano confermato le loro argomentazioni durante l’udienza orale e i loro avvocati sono esonerati dalla partecipazione all’udienza fissata a tale scopo. Dopo l’esame delle discussioni, il tribunale emette una decisione che entra in vigore alla scadenza del termine per l’appello.
Le controversie di importo fino a 15.000 euro sono esaminate dai giudici di pace. Se l’importo della domanda supera i 15.000 euro, la causa è soggetta all’esame del tribunale distrettuale. La decisione del giudice di pace può essere impugnata presso il tribunale distrettuale e la decisione del tribunale distrettuale presso la Corte Suprema. L’appello deve essere presentato entro quaranta giorni dalla notifica della decisione. In fase di appello, solo gli avvocati hanno il diritto di rappresentare le parti e prendere decisioni a loro nome. La presentazione di un ricorso sospende l’entrata in vigore e l’esecuzione della decisione contestata. A seguito dell’esame del ricorso, il tribunale di appello adotta una decisione che diventa esecutiva dal momento della sua pronuncia.
La procedura di emissione dell’ingiunzione di pagamento si applica alle richieste di riscossione di una somma di denaro non superiore a 15.000 euro. Per attuare questa procedura è necessario presentare una domanda al magistrato con i documenti che confermano il debito. Se la richiesta sembra giustificata al magistrato, emette un ordine di pagamento condizionato esigendo il pagamento del debito e lo consegna al debitore. Dalla data di consegna dell’ordine di pagamento, il debitore ha 30 giorni di tempo per presentare opposizione. L’opposizione proposta entro il termine prescritto in relazione a tutto o parte del credito sospende il procedimento di esecuzione dell’ingiunzione di pagamento. In caso di controversia ciascuna delle parti ha il diritto di chiedere un’udienza. Se, all’esito del dibattito in udienza, l’eccezione dell’imputato viene ritenuta fondata, il magistrato ne dà atto con decisione motivata e dichiara nullo l’ingiunzione di pagamento condizionale da lui emessa. Se il giudice decide che l’opposizione non è fondata, l’ingiunzione di pagamento diventa una decisione definitiva soggetta a esecuzione. Se non vi è controversia e trascorso il termine di trenta giorni concesso al debitore per proporre opposizione, il creditore può chiedere l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento condizionale. Il magistrato valuta tale richiesta del creditore e, dopo aver verificato il rispetto della procedura stabilita, prende una decisione definitiva. Una volta che l’ingiunzione di pagamento ha acquisito forza di decisione definitiva, può essere sottoposta all’esecuzione entro sei mesi. Dopo la scadenza del periodo specificato, l’ordine di pagamento è considerato non valido.
Dopo l’entrata in vigore della sentenza, il creditore dovrebbe avviare un procedimento di esecuzione. Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, i crediti del creditore possono essere soddisfatti pignorando e cancellando fondi dai conti del debitore; pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita; sequestro e vendita di titoli; arresto e confisca di quote societarie; confisca dei frutti (sei settimane prima della normale maturazione); arresto e confisca dei beni del debitore che sono in possesso di terzi.
Se il debitore presenta segni di fallimento, si dovrebbe prendere in considerazione l’opzione di una procedura fallimentare per il debitore. Secondo il Codice del Commercio, un debitore che smette di effettuare i pagamenti e la cui storia creditizia è danneggiata è in fallimento. Nell’ambito di tale procedura, a condizione che il patrimonio del debitore sia assente o insufficiente, è possibile contestare e invalidare le operazioni del debitore effettuate prima dell’apertura della procedura concorsuale. Tra tali operazioni si segnalano, ad esempio: le operazioni di cessione di beni mobili o immobili a titolo gratuito, nonché gli atti, transazioni o contratti, pagati o gratuiti, se il valore di quanto trasferito dal debitore supera sensibilmente il valore di ciò che ha ricevuto in cambio; tutti i pagamenti sui debiti non ancora scaduti; eventuali azioni o pagamenti effettuati frodando i creditori.
Inoltre, se il fallito o i dirigenti legali ed effettivi, collegati o meno, visibili o nascosti, retribuiti o meno, in carica o collocati a riposo dalla società al momento della dichiarazione di fallimento, hanno contribuito al fallimento in modo grave e comportamento illecito caratteristico, il giudice ha il potere di vietare a queste persone di esercitare direttamente o per interposta attività commerciale, o di svolgere funzioni di amministratore, direttore, commissario, revisore di una società, società autorizzata o qualsiasi funzione simile. La durata del divieto non può essere inferiore ad un anno e superiore a venti anni.
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