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Recupero crediti in Eritrea

Il recupero crediti in Eritrea dovrebbe iniziare con una valutazione giuridica e pratica del debitore, dei documenti che provano il debito e del collegamento della controversia con l’Eritrea. In questa fase è importante stabilire se il debitore è registrato, risiede, svolge attività commerciale o possiede beni in Eritrea, se dispone di conti, crediti verso terzi, beni mobili o immobili, e se nei suoi confronti sono già pendenti procedimenti giudiziari o procedure esecutive.

Questa valutazione consente di determinare se il creditore debba iniziare con un recupero amichevole, preparare un procedimento civile ordinario, utilizzare la procedura speciale per il recupero di un debito pecuniario, agire sulla base di una decisione giudiziaria straniera già ottenuta oppure passare ad attività legate all’esecuzione quando esiste già un titolo esecutivo. Nelle controversie transfrontaliere sono rilevanti anche il luogo di esecuzione del contratto, la presenza commerciale del debitore in Eritrea, la localizzazione dei beni, la forma dei documenti, la lingua delle prove, la possibilità pratica di notificare il debitore e l’effettiva esecuzione del risultato ottenuto.

La fase amichevole può comprendere una richiesta formale di pagamento, comunicazioni documentate con il debitore, trattative con persone autorizzate a prendere decisioni e proposte di accordo. A seconda della natura del debito, l’accordo può prevedere il pagamento integrale, un piano di pagamento, la restituzione di beni, il trasferimento del debito a un terzo, la compensazione dei crediti, lo scambio di servizi o un’altra soluzione commercialmente accettabile per il creditore.

La comunicazione con il debitore può avvenire tramite posta, posta elettronica, telefono o strumenti di messaggistica, quando tali canali sono disponibili e consentono di conservare le prove necessarie per il fascicolo. L’obiettivo di questa fase è formalizzare la posizione del creditore, stabilire se il debitore riconosce o contesta il credito, individuare la persona autorizzata a negoziare, conservare la prova della richiesta di pagamento e valutare se il pagamento volontario sia realistico.

Se il debitore ignora la richiesta, contesta il debito senza una base documentale sufficiente, evita la comunicazione, viola un accordo di pagamento o mostra segnali di insolvenza, il creditore dovrebbe passare al recupero giudiziale dei crediti in Eritrea o a un altro meccanismo giuridico adeguato.

Prima di avviare un procedimento giudiziario, il creditore dovrebbe verificare il termine di prescrizione applicabile secondo il diritto civile dell’Eritrea. In via generale, i diritti di azione si prescrivono in 20 anni. La domanda volta a ottenere l’adempimento di un’obbligazione contrattuale di dare o di fare si prescrive in 5 anni, decorrenti dall’inizio del giorno successivo a quello in cui il credito è diventato esigibile. Per le obbligazioni senza un termine determinato di adempimento, il termine decorre dopo la comunicazione del creditore al debitore dell’intenzione di esigere l’adempimento, entro i limiti previsti dal diritto civile.

Il tribunale non applica la prescrizione di propria iniziativa; il debitore deve invocarla come difesa. Il termine di prescrizione può essere interrotto mediante la proposizione di un’azione o di un altro rimedio giudiziario, mediante un avvertimento scritto o una comunicazione scritta nella quale il creditore riserva in modo inequivoco il proprio diritto di esigere l’adempimento, nonché mediante il riconoscimento del diritto da parte del debitore. Dopo l’interruzione inizia un nuovo termine di prescrizione, ma esso è pari al termine originario e non può superare 5 anni; inoltre, la prescrizione non si conclude prima della data in cui si sarebbe conclusa senza l’interruzione.

La legislazione dell’Eritrea prevede il recupero giudiziale dei crediti nell’ambito del procedimento civile ordinario e di una procedura speciale applicabile a determinati debiti pecuniari provati da documenti.

Il procedimento civile ordinario inizia con la presentazione di una domanda al tribunale. Se la domanda rispetta i requisiti procedurali, viene iscritta nel registro delle cause civili. Successivamente, il tribunale emette una citazione che obbliga il convenuto a comparire e a rispondere alla domanda nella data indicata; la citazione viene notificata insieme alla domanda e ai relativi allegati.

La citazione può indicare che la causa sarà esaminata nella data fissata anche se il convenuto non compare o compare senza risposta. Per il creditore ciò significa che la domanda iniziale deve già indicare chiaramente la base giuridica del debito, l’importo richiesto, la data di esigibilità, l’inadempimento del debitore e le prove a sostegno della pretesa.

Se il convenuto compare e deposita una risposta nella quale nega i fatti indicati nella domanda, tale risposta deve riguardare il merito delle allegazioni del creditore. Le risposte evasive sono deboli sul piano procedurale. Se la domanda contiene più allegazioni di fatto, una negazione generale non è sufficiente. Ogni allegazione di fatto che non sia espressamente contestata, implicitamente contestata o indicata come non ammessa può essere considerata ammessa dal convenuto.

Nella prima udienza, il tribunale determina le questioni essenziali di fatto e di diritto sulle quali le parti sono in disaccordo e formula i punti da cui dipende l’esito della causa. Se il convenuto non ha depositato una risposta alla prima udienza, questa fase può non essere necessaria. Se il tribunale accerta che tra le parti non esiste una reale controversia sui fatti o sul diritto, può pronunciare una decisione senza proseguire l’esame della causa.

Se la corretta formulazione dei punti controversi richiede l’esame di una persona assente o l’ispezione di un documento rilevante, il tribunale può rinviare questa fase ad altra data. Il tribunale può anche ordinare la comparizione di una persona o la produzione di un documento quando tale documento si trova in suo possesso.

Dopo la formulazione dei punti controversi, il tribunale può continuare l’esame sulla base dei materiali immediatamente disponibili, se ritiene che non siano necessarie ulteriori prove o argomentazioni e che la prosecuzione immediata non comporti ingiustizia. In una controversia relativa a un debito, il creditore dovrebbe quindi preparare il fascicolo in modo che il contratto, le fatture, i documenti di consegna, la corrispondenza, la riconciliazione dei conti, il riconoscimento del debito, la cronologia dei pagamenti e il calcolo dell’importo residuo possano sostenere la pretesa senza ritardi inutili.

Dopo l’esame delle prove e la risoluzione dei punti controversi, il tribunale può pronunciare la decisione immediatamente o in un’udienza separata.

La procedura speciale per il recupero di un debito pecuniario può essere utilizzata per determinate pretese monetarie documentate. Può essere avviata dal creditore contro il debitore quando la pretesa si fonda su un titolo negoziabile, come una cambiale, un vaglia cambiario o un assegno, su un’obbligazione o un contratto scritto per il pagamento di una somma determinata, oppure su una garanzia, se la pretesa contro il debitore principale riguarda soltanto un debito o un importo determinato.

Per utilizzare questa procedura, il creditore presenta una domanda che soddisfa i requisiti della domanda nel procedimento ordinario e indica che si tratta di una procedura per il recupero di un debito pecuniario. Il tribunale esamina la domanda e i documenti presentati. Se la domanda è ammissibile e fondata, il tribunale pronuncia una decisione contro il debitore e determina l’importo dovuto al creditore.

Dopo la notifica della decisione, il debitore viene invitato a pagare la somma fissata entro un termine ragionevole oppure a presentare opposizione entro 15 giorni dalla notifica. Se il debitore non presenta opposizione entro tale termine, la decisione non è impugnabile, diventa definitiva e vincolante e può essere eseguita come una decisione pronunciata nel procedimento ordinario. Se il debitore presenta opposizione nei termini, la causa prosegue secondo le regole del procedimento civile ordinario e la domanda del creditore viene trattata come domanda introduttiva.

Una decisione giudiziaria può essere impugnata nell’ambito della struttura di impugnazione prevista dal diritto processuale dell’Eritrea. Il primo ricorso può essere proposto dal tribunale comunitario al tribunale regionale, dal tribunale regionale all’Alta Corte e dall’Alta Corte alla Corte Suprema. Il secondo ricorso è limitato al motivo che il primo giudice di impugnazione abbia commesso un errore, mentre la Corte Suprema ha anche una competenza speciale di impugnazione nelle cause relative a questioni costituzionali o a principi giuridici importanti.

L’avviso di impugnazione deve essere depositato per iscritto entro 15 giorni dalla decisione presso la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la decisione impugnata. Dopo la notifica di una copia della decisione all’impugnante o al suo rappresentante, il memorandum di impugnazione deve essere depositato entro 60 giorni dal ricevimento di tale copia.

Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere in Eritrea sono particolarmente importanti quando il creditore possiede già una decisione pronunciata dal tribunale di un altro Stato e il debitore o beni aggredibili si trovano in Eritrea. Salvo diversa previsione di un trattato internazionale, una decisione giudiziaria straniera può essere eseguita in Eritrea solo attraverso la procedura prevista dal diritto processuale. La domanda viene presentata alla sezione competente dell’Alta Corte nella regione in cui deve avvenire l’esecuzione.

La domanda di esecuzione di una decisione giudiziaria straniera deve essere presentata per iscritto e accompagnata da una copia certificata della decisione e da un certificato firmato dal presidente o dal cancelliere del tribunale che ha pronunciato la decisione, attestante che essa è definitiva ed esecutiva. L’autorizzazione all’esecuzione dipende, tra le altre condizioni, dalla reciprocità, dalla regolare costituzione del tribunale straniero, dalla possibilità concessa al debitore di comparire e presentare la propria difesa, dal carattere definitivo ed esecutivo della decisione, nonché dalla sua compatibilità con l’ordine pubblico e il buon costume.

L’Eritrea non è uno Stato parte della Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri; pertanto, nei contratti con un debitore dell’Eritrea è preferibile evitare le clausole arbitrali. Una clausola arbitrale può essere presa in considerazione solo quando il debitore possiede beni nella giurisdizione di uno Stato parte della Convenzione di New York e il futuro lodo arbitrale può essere realisticamente eseguito su tali beni.

Quando la decisione giudiziaria diventa esecutiva, il creditore può avviare una procedura di esecuzione. Secondo il diritto civile, il potere di eseguire una decisione giudiziaria o arbitrale si prescrive, di regola, in 20 anni, decorrenti dall’inizio del giorno successivo alla decisione oppure, quando l’esecuzione dipende dall’adempimento di determinate condizioni, dall’inizio del giorno successivo al loro adempimento. Allo stesso tempo, il diritto processuale prevede che una domanda di esecuzione non possa essere presentata dopo il decorso di 10 anni dalla data della decisione di cui si chiede l’esecuzione o, quando la decisione o un successivo provvedimento prevede un pagamento o una consegna in una data determinata o a scadenze periodiche, dalla data dell’inadempimento del pagamento o della consegna interessata.

Dopo aver ricevuto la domanda di esecuzione, il tribunale verifica se i requisiti procedurali sono stati rispettati. Se la domanda viene ammessa, il tribunale emette un ordine di esecuzione e ne invia copia al debitore. Il debitore può presentare opposizioni dopo aver ricevuto l’ordine di esecuzione, e il tribunale esamina la domanda e le opposizioni nel modo che ritiene appropriato.

Nell’ambito dell’esecuzione forzata, le pretese del creditore possono essere soddisfatte sui beni del debitore, compresi fondi, beni mobili, immobili, quote societarie, salario o altri diritti e beni pignorabili, anche quando si trovano in possesso di terzi. L’efficacia pratica dell’esecuzione dipende dall’individuazione dei beni del debitore in Eritrea e dalla preparazione delle prove che consentano di collegare tali beni al debitore.

Una delle modalità alternative per recuperare un credito nei confronti di una società o di un imprenditore è l’avvio di una procedura fallimentare contro il debitore. Secondo il diritto commerciale dell’Eritrea, questa opzione può essere rilevante quando il debitore non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni con i beni disponibili e la pretesa del creditore è chiaramente determinata, pecuniaria ed esecutiva. Per il creditore, il fallimento può essere utile quando l’esecuzione ordinaria su singoli beni non offre una prospettiva pratica, quando più creditori concorrono su un patrimonio limitato o quando il debitore ha trasferito beni prima o durante il peggioramento della propria situazione finanziaria.

Se i beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare integralmente i creditori, le misure legate al fallimento possono includere l’impugnazione delle operazioni che hanno ridotto il patrimonio del debitore o attribuito un vantaggio ingiustificato a determinate persone. Tali operazioni possono comprendere atti gratuiti di trasferimento della proprietà di beni, contratti in cui le obbligazioni del debitore superano in modo significativo quelle dell’altra parte, pagamento del debito prima della scadenza, pagamento del debito con modalità diverse da quelle previste dal contratto e costituzione di garanzie sui beni del debitore per debiti precedenti.

L’annullamento di tali operazioni può consentire il ritorno dei beni o del loro valore nel patrimonio del debitore e aumentare la massa disponibile per i creditori e per i costi della procedura fallimentare. Nella valutazione di questa strategia sono importanti la data dell’operazione, la situazione finanziaria del debitore, la natura della controprestazione, i rapporti tra le parti e la conoscenza delle difficoltà finanziarie del debitore da parte dei partecipanti all’operazione.

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14.11.2024
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