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Il processo di recupero crediti in Costa d’Avorio inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.
Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.
Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).
L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.
Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.
La Repubblica della Costa d’Avorio è membro dell’OHADA (Organizzazione per l’armonizzazione del diritto commerciale in Africa), che comprende nove atti giuridici uniformi approvati e soggetti all’applicazione da parte di tutti i paesi membri della suddetta organizzazione. Pertanto, le procedure di recupero crediti giudiziale, di esecuzione forzata e di fallimento sono principalmente regolate dalle disposizioni delle relative Leggi Uniformi.
Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione generale ai sensi del diritto nazionale in Costa d’Avorio è di 30 anni. Secondo le disposizioni del diritto commerciale generale dell’OHADA, gli obblighi derivanti dalle transazioni commerciali tra commercianti o tra commercianti e non commercianti si estinguono dopo cinque anni. Gli effetti della scadenza del termine di prescrizione si applicano dinanzi al tribunale di primo e d’appello solo su richiesta del debitore. Il termine di prescrizione viene interrotto dal riconoscimento da parte del debitore dei crediti del creditore. Dopo l’interruzione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere. Il termine di prescrizione può essere abbreviato o prorogato previo accordo delle parti. Tuttavia, non può essere ridotto a meno di un anno e aumentato a più di dieci anni. Le parti potranno inoltre, di comune accordo, integrare l’elenco delle cause di sospensione e interruzione della prescrizione.
La riscossione giudiziale dei debiti nella Repubblica della Costa d’Avorio si effettua con la consueta ordinanza del tribunale e con l’emissione di un’ingiunzione di pagamento.
I procedimenti legali regolari iniziano con la notifica di una citazione. Nei casi di pretese personali il cui valore non supera i 500 000 franchi, la causa può essere avviata mediante istanza.
Tra il giorno della notificazione della citazione e quello fissato per comparire devono intercorrere almeno otto giorni se il destinatario risiede nel territorio del tribunale. Questo termine è aumentato di quindici giorni se l’imputato risiede in un’altra regione del Paese e di due mesi se si trova fuori del territorio della Costa d’Avorio.
Se la causa viene iniziata con istanza, il cancelliere redige un verbale del deposito dell’istanza, copia del quale è immediatamente trasmessa al convenuto. In questo caso i termini per presentarsi all’istanza sono gli stessi indicati al comma precedente.
Nel giorno fissato per l’udienza le parti devono comparire personalmente o tramite i loro rappresentanti. Se l’imputato o il suo rappresentante non si presentano, il caso viene esaminato senza la partecipazione dell’imputato. Se il giorno dell’udienza entrambe le parti compaiono o si sono fatte rappresentare, il tribunale ha il diritto: di esaminare immediatamente la causa se è pronta per l’udienza; fissare una data per l’esame del caso, concedendo tempo per la presentazione di documenti o pareri scritti; rinviare il caso al presidente o al giudice designato per la preparazione dell’udienza.
Il giudice incaricato dell’istruttoria della causa ha il diritto di adottare le misure necessarie per esaminare pienamente la causa, tra cui: richiedere pareri scritti o orali alle parti; convocazione delle parti e dei loro rappresentanti per comunicazioni, ordinanze o conciliazioni; richiesta di prove aggiuntive; nomina di un esame, verifica di documenti, ispezione del sito o altre azioni; adottare misure preliminari; considerazione delle questioni procedurali.
L’iter istruttorio deve concludersi entro tre mesi, altrimenti è necessaria una motivata proroga del termine. Se il caso è pronto per l’udienza, il giudice emetterà un ordine di completamento, che non è soggetto a ricorso. L’ordinanza è notificata alle parti e contiene la data dell’udienza. Il giudice redige inoltre una relazione sul caso, sull’oggetto, sulle argomentazioni delle parti e sulle difficoltà per facilitare il procedimento.
Il giorno dell’udienza, il presidente del tribunale esamina le prove e le conclusioni delle parti, valuta la relazione sul caso (se il caso è stato inviato alla fase preparatoria) e conduce anche i dibattiti tra le parti. Una volta che il tribunale ritiene che il caso sia stato sufficientemente indagato, lo dichiara chiuso e si ritira immediatamente per prendere una decisione.
Il processo di emissione di un’ingiunzione di pagamento è regolato dalla legge sulla liquidazione dei debiti dell’OHADA ed è destinato a riscuotere i debiti contratti ai sensi di un contratto, di una cambiale negoziabile o di un assegno. Per avviarlo, il creditore deve chiedere al tribunale un’ingiunzione di pagamento, allegando i documenti attestanti l’esistenza del debito. Se i materiali presentati confermano i requisiti in tutto o in parte, il tribunale emette un’ordinanza adeguata per pagare l’importo del debito. Se la domanda viene respinta in tutto o in parte, il creditore non ha il diritto di impugnare tale decisione, ma può presentare ricorso in sede giudiziaria ordinaria.
Una copia dell’istanza e dell’ingiunzione di pagamento deve essere notificata al debitore entro tre mesi, pena la nullità dell’ingiunzione. Dopo aver ricevuto i documenti, il debitore è tenuto a saldare il debito o a presentare opposizione entro 15 giorni. Se non viene proposta opposizione, l’ordinanza diventa atto esecutivo. In caso di opposizione il giudice organizzerà un tentativo di conciliazione tra le parti. Se si raggiunge un accordo si redige un atto di conciliazione, sottoscritto dalle parti, di cui una delle copie riporta la formula esecutiva. Se la riconciliazione fallisce, il tribunale esamina immediatamente il caso e prende una decisione, anche in assenza del debitore che ha presentato opposizione. Una tale decisione equivale ad un atto giudiziario adottato nell’ambito di un processo in contraddittorio. La decisione presa a seguito dell’esame dell’opposizione sostituisce l’ingiunzione di pagamento originariamente emessa.
La decisione del tribunale di primo grado può essere impugnata davanti alla corte d’appello entro un mese dalla data di adozione della decisione impugnata. Non è ammesso ricorso se l’importo della pretesa è inferiore a 500 000 franchi. La decisione della corte d’appello può essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione della Repubblica della Costa d’Avorio entro un mese dalla data di notifica della decisione. Il termine di ricorso è prorogato fatta salva l’applicazione delle norme sulla distanza, sopra descritte nella sezione Termini per comparire in risposta ad una citazione. Di norma, durante il termine di ricorso l’efficacia della decisione impugnata non è sospesa. Tuttavia, se l’esecuzione della decisione impugnata può turbare l’ordine pubblico o causare un danno irreparabile, o se il richiedente versa un deposito cauzionale presso un istituto finanziario statale per un importo non inferiore a un quarto dell’importo recuperato, il tribunale può sospendere l’effetto di tale decisione. La decisione della Corte di Cassazione è definitiva e non suscettibile di ulteriore appello.
Dopo l’entrata in vigore della decisione del tribunale, il creditore dovrebbe avviare una procedura di esecuzione. Una sentenza può essere eseguita entro 30 anni. Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, i crediti del creditore possono essere soddisfatti pignorando e cancellando fondi dai conti del debitore; pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita; arresto e confisca di titoli, arresto e confisca dei beni del debitore che siano in possesso di terzi.
Un modo alternativo per riscuotere il debito è avviare una procedura di fallimento per il debitore. Nella Repubblica della Costa d’Avorio, questa procedura è disciplinata dalle disposizioni della Legge Uniforme sull’Insolvenza OHADA. Il creditore ha il diritto di avviare tale procedura se esistono crediti incontestati, liquidi ed esigibili. Se il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare tutte le pretese dei creditori, è possibile annullare le operazioni effettuate con l’obiettivo di arrecare danno ai creditori. Tra le operazioni perfezionate nel periodo compreso tra la sospensione dei pagamenti e l’apertura della procedura concorsuale figurano: trasferimenti a titolo gratuito di beni; operazioni con condizioni manifestamente sfavorevoli per il debitore; rimborso anticipato dei debiti prima della loro scadenza; fornitura di garanzie per obblighi esistenti; così come le transazioni in cui la controparte era a conoscenza dell’insolvenza finanziaria del debitore. L’annullamento di tali operazioni consente la restituzione dei beni o dei beni perduti dal debitore, il che contribuisce ad aumentare la massa di liquidazione per soddisfare le pretese dei creditori e coprire i costi associati alla procedura fallimentare.
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