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Recupero crediti a Malta

Il processo di recupero crediti a Malta inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Prima di avviare un’azione legale di riscossione, vale la pena prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione per il recupero crediti è di 5 anni. Le conseguenze della prescrizione sono opponibili in giudizio solo su richiesta del debitore. Il decorso del termine di prescrizione è interrotto da qualsiasi atto con cui il debitore riconosce il debito al creditore, come ad esempio il pagamento parziale del debito. Dopo l’interruzione, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere.

Il recupero crediti giudiziario a Malta si svolge con procedure ordinarie e semplificate.

Il procedimento giudiziario ordinario si avvia con la presentazione di un atto di citazione. La citazione deve essere accompagnata da una dichiarazione giurata che esponga tutti i fatti relativi al caso e descriva separatamente ciascun fatto; un elenco dei testimoni da interrogare; e prove a sostegno delle pretese del creditore. Se la citazione è conforme ai requisiti procedurali, il tribunale la registra e dispone la convocazione dell’imputato in tribunale.

Entro venti giorni dalla data di notifica dell’atto di citazione, il convenuto è obbligato a rispondere, se non intende riconoscere la domanda. Se il convenuto intende riconoscere integralmente e incondizionatamente la domanda, è tenuto a presentare una dichiarazione in tal senso. In caso contrario, il convenuto deve depositare una memoria difensiva che includa: (a) tutte le eccezioni, che si considereranno decadute se non sollevate prima dell’inizio della controversia; (b) un’esposizione chiara e precisa delle obiezioni nel merito della domanda, senza fare riferimento alle fonti giuridiche. Insieme alla memoria difensiva, il convenuto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente: 1) tutti i fatti rilevanti per la causa; 2) una confutazione, un riconoscimento o una spiegazione dei fatti esposti nell’atto di citazione dell’attore. La dichiarazione deve essere confermata sotto giuramento davanti al cancelliere o accompagnata da un affidavit del convenuto. Il convenuto è inoltre obbligato a indicare i nomi dei testimoni che intende citare, specificando i fatti e le prove che intende dimostrare tramite le loro testimonianze. Tutti i documenti necessari a supportare le obiezioni devono essere allegati alla memoria difensiva.

Se il convenuto non deposita una memoria difensiva e una dichiarazione, il tribunale emetterà una sentenza come se il convenuto non fosse comparso al momento della citazione, a meno che il convenuto non fornisca una spiegazione soddisfacente per il mancato deposito di questi documenti entro i termini previsti. Tuttavia, il giudice concederà al convenuto un breve periodo di tempo, non prorogabile, per depositare difese scritte alla domanda dell’attore prima di emettere la sentenza. Tali difese devono essere notificate all’attore, al quale sarà concesso un breve periodo di tempo per rispondere. Con il deposito della memoria difensiva o dopo la scadenza dei termini previsti, le procedure scritte preliminari si considerano concluse e la causa viene fissata per l’udienza. 

Se il credito del creditore riguarda un debito determinato, liquido ed esigibile, non connesso all’esecuzione di un’azione, il creditore può richiedere nel proprio atto di citazione una decisione semplificata del tribunale senza processo. A tal fine, l’attore deve dichiarare che, a suo avviso, il debitore non dispone di una difesa contro la domanda. Dalla notifica dell’atto, il convenuto è tenuto a presentarsi in tribunale non prima di quindici (15) giorni e non oltre trenta (30) giorni per contestare l’azione dell’attore. Se il convenuto non lo fa o non convince il tribunale che dispone di una difesa fondata, il giudice deciderà a favore dell’attore. Se invece il convenuto contesta con successo l’azione, avrà il diritto di difendersi e di presentare una memoria difensiva entro venti (20) giorni dalla data dell’ordinanza del tribunale.

Un caso programmato per un’udienza deve essere discusso senza interruzione fino a quando non venga presa una decisione definitiva. Nulla impedisce al tribunale di emettere una decisione sul caso nel giorno specificato nella citazione se la richiesta non è contestata o se il tribunale è convinto che l’attore non ha alcun motivo di agire o il convenuto non ha una difesa ragionevole. L’udienza può essere rinviata solo in casi particolari che impediscono l’esame del caso, come la mancata comparizione di un testimone. Se l’imputato o il suo avvocato non si presentano, il caso può essere discusso sulla base dei materiali disponibili, dopo aver ascoltato le prove che il tribunale riterrà necessarie nonostante la mancata comparizione dell’imputato.

Dopo aver esaminato gli atti processuali delle parti e le prove presentate, il tribunale emette una decisione.

Qualsiasi parte della controversia che non sia soddisfatta della sentenza definitiva del tribunale di prima istanza ha il diritto di presentare appello contro di essa entro 20 giorni dalla data della sentenza. Non è possibile presentare appello contro una sentenza resa sulla base dell’ammissione di un credito, o sulla base di una rinuncia al diritto di appello o di un accordo con le conclusioni della sentenza. In caso di appello, la corte emetterà una sentenza che avrà effetto dalla data di adozione e non sarà soggetta a ulteriore appello.

Dopo aver ricevuto la sentenza definitiva del tribunale, se il debitore rifiuta di conformarsi volontariamente alla sentenza, è necessario ottenere un ordine di esecuzione e presentarlo per l’esecuzione forzata. Il mandato esecutivo può essere presentato per l’esecuzione entro 5 anni. La soddisfazione dei crediti del creditore nel processo di esecuzione forzata avviene mediante il pignoramento dei fondi e la loro cancellazione; sequestro di beni mobili ed immobili con successiva vendita all’asta; sequestro e vendita di titoli.

Se il debitore si trova in stato di insolvenza, il creditore dovrebbe valutare la possibilità di dichiarare il fallimento del debitore. Un debitore commerciale è considerato in stato di fallimento nei seguenti casi: 1) se, tenendo conto delle passività potenziali e prospettiche, il debitore non è in grado di pagare i propri debiti commerciali; 2) se un debito commerciale rimane insoluto in tutto o in parte entro ventiquattro settimane dall’esecuzione del titolo esecutivo nei confronti del debitore mediante una qualsiasi delle azioni esecutive. Un creditore può, indipendentemente dal fatto che il debito nei suoi confronti sia commerciale o di altro tipo, e anche se la data di scadenza per il pagamento di tale debito non è ancora giunta, presentare al tribunale una richiesta per ottenere il riconoscimento dello stato di fallimento del debitore. Contestualmente alla presentazione del reclamo, il creditore è tenuto a fornire una garanzia equivalente al maggiore tra i seguenti importi: il dieci per cento dell’ammontare del debito dovuto al creditore o mille euro, a favore del debitore, al fine di garantire una corretta gestione della causa senza ritardi e la giustificazione della propria domanda. Le spese sostenute durante la procedura di fallimento sono rimborsate al creditore utilizzando i fondi ricavati dalla massa fallimentare, con priorità rispetto a qualsiasi altro debito.

Nel corso della procedura fallimentare, ogni atto di trasferimento della proprietà, compresa la rinuncia a qualsiasi eredità o prescrizione acquisita, nonché ogni obbligazione assunta dal fallito o altro atto da lui compiuto a danno dei suoi creditori, è riconosciuto invalido, anche se gli interessati hanno agito in buona fede. L’annullamento di tali atti consente di recuperare i beni persi dal debitore e di incrementare la massa fallimentare, contribuendo così a una soddisfazione più completa delle pretese dei creditori.

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21.06.2024
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