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Il processo di recupero crediti in Papua Nuova Guinea inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.
Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.
Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).
L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.
Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.
Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione è di 6 anni. Il termine di prescrizione viene interrotto se il debitore riconosce il debito, ad esempio mediante riconoscimento scritto o pagamento parziale del debito o degli interessi. Dopo l’interruzione il termine di prescrizione ricomincia a contare.
I tribunali di prima istanza sono i Tribunali dei villaggi, i Tribunali distrettuali e la Corte nazionale. I tribunali dei villaggi si occupano principalmente di controversie legali ordinarie tra gli abitanti dei villaggi, ma hanno anche la giurisdizione sulle richieste di recupero crediti per piccoli importi fino a 1.000 kina. I tribunali distrettuali trattano le richieste di risarcimento meno gravi, quando l’importo richiesto non supera le 10.000 kina. I casi con richieste di risarcimento più elevate sono di competenza della Corte nazionale.
La funzione primaria di un tribunale di villaggio è quella di promuovere la pace e l’armonia nell’area per la quale è stato istituito, mediando e cercando una soluzione equa e amichevole delle controversie.
Il tribunale del villaggio non può esaminare una causa in assenza di una delle parti. Se il tribunale del villaggio ritiene che un convenuto che risiede abitualmente nella zona di competenza del tribunale del villaggio evita intenzionalmente di trovarsi in quella zona, la causa può essere esaminata solo tenendo udienze congiunte con il tribunale del villaggio nella cui giurisdizione il debitore risiede effettivamente. La sessione congiunta è composta da almeno due magistrati dei tribunali di villaggio di ciascun tribunale di villaggio e da un magistrato di tribunale del villaggio invitato. Se non è possibile tenere un’udienza congiunta, il tribunale del villaggio può proseguire la causa in assenza di una delle parti, ma in tal caso il tribunale del villaggio non ha l’autorità di emettere un’ordinanza.
La decisione definitiva del tribunale del villaggio può essere impugnata entro tre mesi presentando ricorso orale o scritto al magistrato. Il magistrato può rivedere la decisione del tribunale del villaggio in qualsiasi momento entro 12 mesi dalla data della decisione.
La riscossione giudiziale dei crediti presso il Tribunale distrettuale e presso il Tribunale nazionale viene effettuata mediante informazione o denuncia, che può essere presentata dal richiedente stesso, dal suo rappresentante legale o da un’altra persona autorizzata. Le informazioni riguardano solo una questione. Il reclamo può riguardare uno o più temi. Se l’informazione o la denuncia soddisfano i requisiti procedurali, il tribunale emetterà una citazione e la notificherà all’imputato. Il mandato di comparizione deve essere notificato entro e non oltre 72 ore prima dell’orario specificato nel mandato di comparizione per l’udienza.
All’udienza l’imputato viene informato della natura della denuncia e gli viene chiesto se ha ragioni per non emettere un’ordinanza nei suoi confronti. Se l’imputato ammette la verità della doglianza e non dimostra motivi sufficienti per cui non può essere emessa un’ordinanza nei suoi confronti, il tribunale, dopo aver ascoltato le prove che ritiene necessarie in relazione all’oggetto della doglianza, emette un’ordinanza contro l’imputato.
Se il convenuto non si presenta nel luogo e nell’ora specificati nella citazione o nel luogo e nell’ora per i quali l’udienza è stata rinviata, a seconda dei casi, il tribunale può continuare a esaminare il reclamo e decidere unilateralmente oppure può rinviare l’udienza ad un ulteriore termine.
Se l’imputato non ammette la verità della denuncia, il tribunale deve continuare il processo di ascolto delle posizioni delle parti, interrogare i testimoni e considerare le prove fornite dalle parti a sostegno delle loro posizioni. Il tribunale, dopo aver ascoltato le parti e le prove presentate da ciascuna di esse, deve esaminare e decidere l’intera questione e prendere una decisione definitiva.
La decisione della Corte distrettuale può essere impugnata dinanzi alla Corte nazionale. Il ricorrente deve dare notizia della propria intenzione di ricorrere depositando, entro un mese dalla data di entrata dell’ordinanza, un avviso di ricorso presso la cancelleria del tribunale che ha emesso l’ordinanza. La decisione della Corte nazionale può essere impugnata davanti alla Corte Suprema della Papua Nuova Guinea. Se una parte desidera appellarsi o chiedere il permesso di appellarsi alla Corte Suprema, deve depositare un avviso di appello o un avviso di richiesta di permesso di appello, entro 40 giorni dalla data della decisione contestata. La decisione della Corte suprema non è soggetta ad appello.
Dopo l’entrata in vigore della sentenza, il creditore dovrebbe avviare un procedimento di esecuzione. Una decisione del tribunale può essere presentata per l’esecuzione entro 6 anni dalla data della decisione. Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, i crediti del creditore possono essere soddisfatti pignorando e cancellando fondi dai conti del debitore; pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita; arresto e confisca di titoli; arresto e confisca delle azioni della società. Nei casi in cui vi è prova che il debitore lascerà il paese senza pagare i debiti, o si recherà in un altro luogo all’interno del paese con l’intenzione di sottrarsi al pagamento del debito, il tribunale può coinvolgere tale debitore custodia.
Un’opzione alternativa per il recupero crediti è quella di ricorrere alle procedure fallimentari. Un creditore può presentare istanza per dichiarare fallito un debitore se il debitore ha commesso un atto di insolvenza. Le azioni che rientrano nei segni di un atto di insolvenza includono, in particolare: il debitore ha trasferito i suoi beni al curatore nell’interesse dell’insieme dei suoi creditori; il debitore ha effettuato un trasferimento fraudolento dei suoi beni o di parte di essi; il debitore ha lasciato il territorio della Papua Nuova Guinea; il debitore è stato riscosso a seguito di una causa per un importo di almeno 100 kina e il debitore non ha pagato tale importo. In questa fase, se il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare pienamente le pretese dei creditori, è possibile annullare le operazioni del debitore effettuate con l’obiettivo di frodare i creditori. Pertanto, secondo la legge sull’insolvenza, un trasferimento, cessione, donazione, consegna o altra disposizione di beni che costituirebbe un atto di insolvenza è considerato nullo e deve essere restituito al debitore. Sono inoltre considerati fraudolenti e nulli il trasferimento, la donazione o la consegna di beni o gravami effettuati dal debitore allo scopo di cagionare danno o trattenere creditori, ovvero ridurre il patrimonio del debitore per distribuirlo tra i suoi creditori. Grazie all’utilizzo di queste disposizioni, è possibile restituire questi beni al debitore, aumentando così le possibilità di soddisfare interamente le richieste dei creditori.
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