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Il recupero crediti in Lituania inizia con una valutazione giuridica e finanziaria del debitore, dei documenti disponibili e della reale possibilità di eseguire successivamente il credito. In questa fase è importante verificare l’esatta denominazione o il nome del debitore, il suo indirizzo in Lituania, lo stato dell’attività, la presenza di beni, procedimenti giudiziari in corso, procedure esecutive già avviate, eventuali segnali di insolvenza e i documenti che provano il debito.
Per un creditore straniero è importante anche stabilire se il credito nasce da un contratto, da una fornitura, da servizi prestati, da un riconoscimento del debito, da una decisione giudiziaria o da una decisione arbitrale. Da questa valutazione dipende la scelta tra trattativa stragiudiziale, azione giudiziaria, esecuzione forzata, riconoscimento di una decisione straniera o procedura di insolvenza.
Se il debitore continua a svolgere attività, ha recapiti verificabili e i documenti del creditore consentono di provare chiaramente l’importo e la base del debito, il primo passaggio operativo può essere il recupero stragiudiziale. In Lituania questa fase è utile soprattutto per verificare la reazione del debitore, fissare la sua posizione, ottenere un pagamento parziale, concordare un piano di rientro o preparare una base probatoria più solida per il tribunale.
Questa fase comprende le trattative con il debitore, l’invio di una richiesta scritta di pagamento, la verifica delle ragioni del ritardo e la ricerca di una soluzione che possa essere documentata. A seconda delle circostanze, la soluzione può consistere nel pagamento totale o parziale, in un piano di rientro, nella restituzione di beni, nella compensazione di crediti reciproci, nel trasferimento del debito a un terzo oppure in un’altra forma di definizione che non indebolisca la posizione probatoria del creditore.
La comunicazione stragiudiziale con il debitore deve essere coerente e verificabile. È utile conservare le notifiche, la corrispondenza, le risposte del debitore, le proposte di pagamento rateale, il riconoscimento del debito e le informazioni sulle persone che prendono effettivamente le decisioni. Questo approccio permette di valutare la disponibilità del debitore a pagare e, allo stesso tempo, di preparare i materiali per il tribunale se la definizione volontaria non produce risultati.
Se il debitore ignora le richieste, contesta un debito documentato, ritarda le trattative, nasconde beni o emergono segnali di insolvenza, è opportuno passare al recupero giudiziale e valutare parallelamente le misure di protezione, l’esecuzione forzata o una procedura di insolvenza.
Prima di intraprendere un’azione giudiziaria è necessario determinare il termine di prescrizione per ciascuna pretesa separatamente. In Lituania il termine generale di prescrizione è di 10 anni, ma per alcune categorie di richieste si applicano termini più brevi. Per il recupero di interessi e altri pagamenti periodici è previsto un termine di 5 anni, per penali, multe contrattuali e interessi di mora un termine di 6 mesi, per le pretese relative a difetti di beni, servizi o contenuto digitale un termine di 2 anni, mentre per le richieste di risarcimento del danno un termine di 3 anni. Le parti non possono modificare per accordo i termini di prescrizione né le regole per il loro calcolo.
Il decorso del termine di prescrizione non impedisce di presentare una domanda al tribunale. Tuttavia, se il debitore chiede l’applicazione delle conseguenze della prescrizione, il tribunale valuta tale eccezione e, se ne sussistono i presupposti, può respingere la domanda in tutto o nella parte interessata.
Non è richiesta l’esecuzione della procedura obbligatoria di recupero crediti stragiudiziale prima di rivolgersi al tribunale e l’inadempimento di tali azioni non è un requisito per l’avvio del procedimento.
A seconda dell’importo, delle prove disponibili, del luogo in cui si trova il debitore e della natura della controversia, la legislazione lituana prevede diversi tipi di recupero giudiziale del credito.
Il procedimento ordinario si applica quando la controversia richiede un esame completo delle prove e delle posizioni delle parti. La domanda viene presentata al tribunale competente, che decide sull’accettazione della causa, trasmette al convenuto copia degli atti processuali e concede un termine per la risposta. Di norma il termine per presentare la risposta è compreso tra 14 e 30 giorni; in casi eccezionali, tenendo conto della complessità della causa e della richiesta del convenuto, può essere prorogato fino a 60 giorni.
In Lituania gli atti processuali possono essere presentati tramite il portale elettronico dei tribunali. Attraverso tale portale è possibile inviare documenti al tribunale, ricevere notifiche sull’accettazione degli atti, sulle irregolarità riscontrate e sulle udienze, nonché pagare le somme dovute al tribunale. Questo è particolarmente rilevante per un creditore che segue la causa a distanza e deve controllare il movimento degli atti e delle comunicazioni.
Il processo può svolgersi oralmente, con convocazione dei partecipanti, oppure in forma scritta senza la loro partecipazione, quando ciò è consentito dalle regole processuali e dalle circostanze della causa.
La legge non stabilisce termini specifici per il processo, ma il tribunale è obbligato a garantire che il caso venga esaminato in tribunale il prima possibile, a non ritardare l’esame del caso e ad sforzarsi di esaminare il caso in un’unica sessione del tribunale. Se il tribunale di primo grado non compie gli atti procedurali da compiere entro il termine, la parte interessata al processo interessata a compiere tali atti ha il diritto di rivolgersi alla corte d’appello con istanza per fissare un termine per l’esecuzione di tali atti atti procedurali. Tale istanza viene presentata al tribunale di primo grado e, se il tribunale non completa l’azione procedurale entro sette giorni, l’istanza deve essere trasferita alla corte d’appello. La corte d’appello esamina l’istanza entro 7 giorni lavorativi e prende una decisione non soggetta a ricorso.
Come risultato dell’esame del caso, il tribunale prende una decisione sul caso, che diventa definitiva dopo la scadenza del termine per presentare ricorso. Quando prende una decisione, il tribunale, se necessario, determina la procedura specifica e il termine per l’esecuzione della decisione.
L’interessato che non è soddisfatto della decisione del tribunale di primo grado ha il diritto di ricorrere in appello entro 30 giorni dalla data della sua adozione. Il ricorso viene proposto tramite il tribunale di primo grado, il quale, entro tre giorni lavorativi dalla data di accoglimento del ricorso, invia copia del ricorso e dei suoi allegati alle parti coinvolte nella causa. Decorso il termine per impugnare la decisione sull’appello e presentare risposte al ricorso, il tribunale di primo grado, entro sette giorni, trasmette la causa alla corte d’appello e le parti coinvolte nella causa vengono informate dell’invio della caso.
L’esame del reclamo presso la corte d’appello, a seconda delle circostanze del caso, è possibile sia nella procedura orale che scritta. Nei procedimenti scritti, le persone coinvolte nella causa non sono invitate all’udienza e l’udienza si tiene in loro assenza. In caso di udienza orale, le persone coinvolte nella causa sono invitate all’udienza in tribunale, ma la loro assenza non impedisce che la causa venga esaminata in appello. Il termine per l’esame del ricorso non è stabilito dalla legge. A seguito dell’esame del caso, il tribunale, a seconda delle circostanze del caso, prende una decisione, che entra in vigore dal momento della sua adozione.
La decisione definitiva della corte d’appello può essere impugnata presentando ricorso per cassazione presso la Corte Suprema della Lituania entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della decisione impugnata. È consentito proporre ricorso per cassazione solo in caso di: violazione di norme sostanziali o procedurali di fondamentale importanza per l’uniforme interpretazione e applicazione della legge, se tale violazione potrebbe influenzare l’adozione di una decisione illegittima; se il tribunale si è discostato dalla prassi di applicazione e interpretazione della legge stabilita dalla Corte Suprema della Lituania nella decisione impugnata; se la prassi della Corte Suprema della Lituania sulla questione giuridica controversa non è uniforme.
Il caso di cassazione viene esaminato per iscritto. L’udienza consiste nella notifica del caso, nel ricorso in cassazione, nella risposta al ricorso in cassazione, nell’espressione del parere dei giudici, nella votazione e nell’adozione di una decisione. In casi eccezionali il caso può essere trattato oralmente. A seguito dell’esame del caso, la Corte Suprema prende una decisione definitiva e non soggetta a ulteriore appello.
Il procedimento documentale si applica alle pretese pecuniarie fondate su prove scritte ammissibili. Questa procedura non è adatta a ogni credito: non si applica se il convenuto risiede all’estero o se la sua sede si trova fuori dalla Lituania. Per chiedere l’esame della causa in forma documentale, l’attore deve formulare una richiesta espressa e indicare le prove scritte sulle quali fonda le proprie pretese.
Il tribunale emette una decisione preliminare senza informare preventivamente il convenuto della domanda presentata. La decisione preliminare non può essere impugnata in appello o in cassazione, ma il convenuto può presentare obiezioni scritte motivate entro 20 giorni dalla data in cui la decisione preliminare gli è stata notificata. Questo è un punto importante: il termine non decorre dalla data di emissione della decisione, ma dalla data della sua notifica al convenuto.
Se il convenuto non presenta obiezioni entro il termine stabilito, la decisione preliminare acquista forza di decisione definitiva. Se invece le obiezioni vengono presentate, il tribunale le trasmette all’attore, che può depositare una risposta, ulteriori argomenti e nuove prove. Successivamente la causa viene esaminata tenendo conto della posizione di entrambe le parti, e la decisione finale può essere impugnata secondo le regole ordinarie.
L’ingiunzione di pagamento si applica alle pretese pecuniarie del creditore, comprese quelle derivanti da contratto, danno, rapporti di lavoro, mantenimento e altri fondamenti giuridici. Questa procedura non si applica se il debitore risiede all’estero o se la sua sede si trova fuori dalla Lituania, se il luogo di residenza o di lavoro del debitore è sconosciuto, nonché negli altri casi previsti dalle regole processuali.
Nell’esaminare la domanda di ingiunzione di pagamento, il tribunale non verifica la fondatezza della pretesa con la stessa ampiezza prevista nel procedimento ordinario. Dopo l’accettazione della domanda, il tribunale emette l’ingiunzione e decide sulle misure di protezione temporanea, se richieste e giustificate dalle circostanze.
L’ingiunzione di pagamento non può essere impugnata in appello o in cassazione. Il debitore può presentare obiezioni scritte entro 20 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, senza essere obbligato a indicare i motivi delle obiezioni. Se le obiezioni non vengono presentate, l’ingiunzione acquista forza di decisione definitiva.
Se il debitore presenta obiezioni, il tribunale informa il creditore del diritto di proporre una domanda secondo il procedimento ordinario. In questo caso il creditore deve passare all’azione giudiziaria ordinaria e depositare una domanda correttamente redatta; in mancanza, la domanda di ingiunzione si considera non presentata e le misure temporanee possono essere revocate.
La procedura per le controversie di modesto valore si applica alle pretese pecuniarie fino a 5.000 euro. Tali cause sono esaminate secondo le regole generali del procedimento contenzioso, con le particolarità previste dalla legge. Di norma la causa viene trattata in forma scritta, ma l’udienza orale si svolge se almeno una delle parti lo richiede oppure se il tribunale ritiene necessario l’esame orale.
Dopo aver ottenuto una decisione definitiva del tribunale, se il debitore non la esegue volontariamente, il creditore deve ottenere un titolo esecutivo e trasmetterlo a un ufficiale giudiziario. Il titolo esecutivo fondato su una decisione giudiziaria può essere presentato per l’esecuzione entro 5 anni dalla data in cui la decisione è divenuta efficace.
I titoli esecutivi di natura pecuniaria vengono assegnati agli ufficiali giudiziari attraverso un sistema speciale di ripartizione. Dopo aver ricevuto il titolo esecutivo, l’ufficiale giudiziario verifica, di norma entro 3 giorni lavorativi, se vi siano motivi evidenti per rifiutare l’avvio dell’esecuzione. L’esecuzione si svolge nel luogo di residenza, lavoro o ubicazione dei beni del debitore, se il debitore è una persona fisica, oppure nel luogo della sede registrata o dei beni, se il debitore è una persona giuridica.
Nell’ambito dell’esecuzione forzata, le pretese del creditore possono essere soddisfatte mediante denaro del debitore, diritti patrimoniali, stipendio e altri redditi, beni mobili e immobili, somme e beni detenuti da terzi, compensazione di crediti reciproci e altre misure previste dalla legge. Più misure esecutive possono essere applicate contemporaneamente, se ciò è necessario per ottenere il recupero effettivo del credito.
Nel recupero nei confronti di una persona fisica occorre considerare i limiti previsti dalla legge. Ad esempio, l’esecuzione sull’abitazione in cui vive il debitore è possibile solo se l’importo da recuperare supera 4.000 euro, e in determinate situazioni il tribunale può tenere conto della situazione familiare, dei figli, delle persone con disabilità e dei soggetti socialmente vulnerabili. Gli atti o il rifiuto dell’ufficiale giudiziario possono essere contestati entro 20 giorni dal momento in cui la persona ha saputo o avrebbe dovuto sapere dell’atto o del rifiuto, ma non oltre 90 giorni dalla data dell’atto.
Nei casi transfrontalieri assume particolare importanza il riconoscimento e l’esecuzione in Lituania delle decisioni giudiziarie straniere e delle decisioni arbitrali. Tali questioni sono esaminate dalla Corte d’appello della Lituania, se i trattati internazionali o le regole applicabili non prevedono una procedura diversa. Il tribunale non riesamina il merito della decisione straniera, ma verifica le condizioni per il riconoscimento e l’autorizzazione all’esecuzione.
La domanda e gli allegati devono essere presentati in lingua lituana. A seconda del paese di origine della decisione, possono essere richiesti la conferma dell’autenticità del documento, la legalizzazione o una certificazione equivalente, la traduzione e i documenti che confermano che la decisione è divenuta efficace o eseguibile. La domanda può essere presentata direttamente, per posta oppure tramite il portale elettronico dei tribunali lituani.
Per il creditore questo significa che, prima di iniziare il recupero in Lituania, è necessario stabilire se la pretesa si fonda su una decisione giudiziaria lituana, su una decisione giudiziaria straniera, su una decisione arbitrale o sui documenti originari del debito. Da questa scelta dipende se occorre prima ottenere il riconoscimento della decisione, presentare una domanda autonoma in Lituania oppure utilizzare un altro meccanismo processuale. Se il debitore si è trasferito all’estero o i suoi beni si trovano in più paesi, è utile valutare anche la strategia di recupero crediti da un debitore fuggito all’estero.
Se il debitore presenta segnali di insolvenza, il creditore deve valutare non solo il recupero giudiziale ordinario, ma anche la procedura di insolvenza della persona giuridica. In Lituania una persona giuridica è considerata insolvente quando non può adempiere tempestivamente ai propri obblighi patrimoniali oppure quando i suoi obblighi superano il valore dei suoi beni.
Fallimento o ristrutturazione si applicano in situazioni diverse. Il fallimento è diretto alla liquidazione della persona giuridica e alla soddisfazione dei creditori con il patrimonio del debitore. La ristrutturazione si applica quando la persona giuridica ha difficoltà finanziarie, ma rimane economicamente sostenibile e può continuare l’attività con misure di ripristino della solvibilità. La procedura fallimentare viene aperta quando la persona giuridica è insolvente e non viene aperta una procedura di ristrutturazione.
Il creditore il cui credito è scaduto può avviare il processo di insolvenza. A tal fine il creditore invia al debitore una comunicazione relativa all’obbligazione non adempiuta e avverte che, in mancanza di pagamento, accordo di assistenza o decisione di fallimento fuori dal tribunale, presenterà domanda al tribunale. Se la comunicazione non viene inviata con mezzi elettronici, essa si considera notificata dopo 7 giorni dall’invio. Nella comunicazione deve essere indicato un termine da 15 a 30 giorni dalla notifica al debitore.
Se il debitore non adempie l’obbligazione e non raggiunge un accordo con il creditore, il creditore può presentare al tribunale una domanda per l’apertura della procedura di fallimento o di ristrutturazione. Dopo l’accettazione della domanda, il tribunale ne invia copia ai partecipanti e agli altri soggetti previsti dalla legge, mentre i creditori possono chiedere di essere inclusi nel procedimento come parti interessate. Da questo momento, di regola, la vendita dei beni e il recupero sulla base di titoli esecutivi già emessi vengono sospesi, salvo i casi in cui il tribunale consenta all’ufficiale giudiziario di completare la vendita dei beni.
Il tribunale decide sull’apertura della procedura di insolvenza entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda. Per motivi importanti, questo termine può essere prorogato una sola volta, ma per non più di 30 giorni. Se la procedura viene aperta, la persona giuridica acquisisce lo stato di soggetto in fallimento o in ristrutturazione, e le successive azioni del creditore dipendono dal tipo di procedura.
Dopo l’apertura della procedura di insolvenza, i creditori devono presentare i propri crediti e i documenti di prova all’amministratore nominato entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione del tribunale sul sito dell’autorità di vigilanza. L’amministratore verifica i crediti dei creditori e li trasmette al tribunale per l’approvazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione. Il tribunale può prorogare questo termine su richiesta dell’amministratore, ma per non più di 14 giorni. I crediti sorti dopo l’apertura della procedura, a causa dello svolgimento della procedura di insolvenza, devono essere presentati entro 30 giorni dalla loro nascita.
Nella ristrutturazione, la durata del piano non può superare 4 anni dalla data della decisione del tribunale che approva il piano. I termini di soddisfazione dei crediti indicati nel piano non possono essere più lunghi della durata del piano stesso. Se l’esecuzione del piano richiede più tempo, l’amministratore, sulla base della decisione dell’assemblea dei creditori, oppure il dirigente della persona giuridica, possono presentare una richiesta motivata di proroga non oltre 6 mesi prima della scadenza del piano. Il tribunale può prorogare la durata del piano una sola volta, per non più di 1 anno.
La soglia superiore a 10 salari mensili minimi approvati dal governo riguarda il diritto del creditore di avviare la ristrutturazione, ma non costituisce una condizione universale per qualsiasi domanda del creditore relativa al fallimento del debitore. Per scegliere tra fallimento e ristrutturazione occorre quindi valutare non solo l’importo del debito, ma anche la solvibilità del debitore, la presenza di beni, la prospettiva di continuazione dell’attività, il comportamento della direzione e la probabilità di soddisfare i crediti.
Nella procedura di insolvenza possono assumere rilievo le azioni del dirigente e delle persone che controllano il debitore. Il dirigente deve agire senza ritardo quando emerge la probabilità di insolvenza, proteggere gli interessi dei creditori e avviare il processo di insolvenza quando la persona giuridica diventa insolvente. Se un precedente accordo di assistenza non viene eseguito o viene eseguito in modo scorretto, il dirigente deve avviare il processo di insolvenza entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui ha saputo o avrebbe dovuto sapere della violazione.
Il tribunale può riconoscere il fallimento come intenzionale se accerta che l’insolvenza della persona giuridica è stata causata da una gestione consapevolmente scorretta o da operazioni compiute in violazione dei diritti e degli interessi legittimi dei creditori. Per il creditore sono rilevanti i segnali di trasferimento di beni, operazioni economicamente svantaggiose, violazione dell’ordine dei pagamenti, contabilità irregolare, trasferimento dell’attività o dei beni a un altro soggetto con mantenimento dei debiti nella società precedente. Riconoscendo il fallimento come intenzionale, il tribunale indica nella stessa decisione la persona o le persone le cui azioni o omissioni hanno causato tale risultato.
Dopo il riconoscimento del fallimento intenzionale, l’amministratore dell’insolvenza può rivolgersi al tribunale entro 6 mesi dalla data in cui la relativa decisione è divenuta efficace, chiedendo l’annullamento delle operazioni del debitore. Si tratta di operazioni contrarie agli obiettivi dell’attività della persona giuridica o che hanno potuto incidere sulla sua incapacità di pagare i creditori, nonché di operazioni che la persona giuridica non era obbligata a concludere, se hanno violato i diritti del creditore e il debitore ne era o avrebbe dovuto esserne consapevole. Il significato pratico di questo meccanismo è che i beni o il loro valore possono essere riportati nel patrimonio del debitore e utilizzati per soddisfare le pretese dei creditori.
Se avete bisogno di supporto per il recupero crediti internazionale nella Repubblica di Lituania, Grandliga può analizzare i documenti, determinare il termine di prescrizione applicabile, valutare il debitore, scegliere il metodo più adatto di recupero stragiudiziale, giudiziale o esecutivo e preparare una strategia per il riconoscimento di decisioni straniere, decisioni arbitrali, fallimento o ristrutturazione del debitore. Contattateci per ottenere una valutazione preliminare della situazione e definire i prossimi passaggi del vostro caso.
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