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Il processo di recupero crediti in Austria inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.
Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.
Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).
L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.
Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.
Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione per le richieste di recupero crediti relative alla fornitura di beni o all’esecuzione di lavori o altri servizi nell’ambito di una transazione commerciale, commerciale o di altro tipo è di 3 anni. La legislazione non prevede la possibilità di modificare i termini di prescrizione specificati previo accordo delle parti. Le conseguenze del mancato termine di prescrizione vengono applicate dal tribunale solo se il convenuto lo dichiara. Il termine di prescrizione viene interrotto se il debitore riconosce direttamente o indirettamente il credito del creditore prima della scadenza del termine di prescrizione. Dopo l’interruzione il termine di prescrizione ricomincia a contare.
Il diritto austriaco prevede il recupero giudiziario dei crediti sotto forma di procedimento generale e la procedura di emissione di un’ingiunzione di pagamento.
I procedimenti legali generali si svolgono presentando una dichiarazione di reclamo, dopo di che il tribunale decide di avviare un caso, notifica il reclamo al convenuto e si prepara all’esame della controversia. La denuncia deve contenere una descrizione dettagliata delle prove che l’attore utilizzerà per sostenere le sue affermazioni fattuali in udienza. Dopo aver accettato la richiesta a titolo oneroso, il tribunale la invia al convenuto e fissa un termine entro il quale il convenuto deve rispondere alla richiesta, che non può essere superiore a 4 settimane. Se la risposta è fornita tempestivamente, il tribunale fissa un’udienza preparatoria all’udienza orale. L’esame della controversia avviene in conformità con le regole generali delle udienze orali, che comprendono la discussione di argomenti di fatto e di diritto, la raccolta di prove e la discussione dei loro risultati. Se il convenuto non risponde tempestivamente, deve essere emessa una sentenza in contumacia su richiesta dell’attore. Se viene emessa una sentenza in contumacia, le dichiarazioni fattuali dell’attore riguardo all’oggetto della controversia dovrebbero essere considerate vere, poiché non sono confutate dalle prove disponibili, e su questa base la richiesta è soggetta a considerazione. Se una controversia legale è pronta per una decisione definitiva sulla base dei risultati dell’esame e della raccolta delle prove, il tribunale prende una decisione attraverso un verdetto (decisione finale).
La decisione del tribunale di primo grado può essere impugnata dalle parti davanti alla corte d’appello entro 4 settimane dal ricevimento di una copia scritta della decisione. Nel processo di ricorso le parti devono essere rappresentate da avvocati. Se il ricorso viene presentato tempestivamente, l’entrata in vigore e l’esecuzione della decisione impugnata sono sospese entro i limiti del ricorso fino alla decisione del ricorso. Di norma, il ricorso viene esaminato sotto forma di udienza orale. Dopo aver esaminato il ricorso, la corte d’appello prende una decisione, che diventa definitiva dal momento in cui viene annunciata.
La decisione della corte d’appello può essere impugnata entro 4 settimane dalla data di pubblicazione della decisione. Il ricorso contro una decisione della corte d’appello è consentito solo se la sentenza dipende dalla decisione di una questione giuridica di diritto sostanziale o procedurale essenziale per il mantenimento dell’unità giuridica, della certezza del diritto o dello sviluppo del diritto, ad esempio perché il ricorso dipende dalla giurisprudenza della Corte Suprema, che differisce o tale giurisprudenza è assente o incoerente. In ogni caso, il ricorso è inammissibile se l’importo della domanda decisa dalla corte d’appello non supera complessivamente i 5.000 euro. Il ricorso in appello sospende l’entrata in vigore e l’esecuzione della decisione impugnata nell’ambito del ricorso fino alla decisione del ricorso. In seguito all’esame del ricorso, la Corte Suprema della Repubblica d’Austria prende una decisione che non è soggetta a ulteriore ricorso ed entra in vigore dal momento della sua pronuncia.
La procedura di emissione di un mandato di pagamento si applica alle richieste di pagamento di una somma di denaro non superiore a 75.000 euro. Il tribunale emette un’ingiunzione di pagamento senza udienza preliminare e senza la partecipazione del convenuto. Questa procedura non si applica se il luogo di residenza o la sede legale del convenuto si trova all’estero. Una copia dell’ingiunzione di pagamento viene inviata al convenuto, che ha il diritto di presentare opposizione entro 4 settimane dal ricevimento. L’opposizione presentata tardivamente verrà respinta senza udienza. Se il convenuto non propone opposizione, l’ingiunzione di pagamento acquista valore di decisione definitiva. Se l’obiezione viene sollevata tempestivamente, l’ingiunzione di pagamento diventa nulla, a meno che l’obiezione non sia espressamente diretta contro solo una parte del credito. Se l’opposizione viene sollevata tempestivamente, il tribunale fissa un’udienza preparatoria all’udienza orale. L’udienza preparatoria fa parte dell’udienza di discussione orale. Un’udienza di opposizione orale può essere fissata solo se il tribunale lo ritiene necessario nel caso specifico. Dopo l’esame delle eccezioni, il tribunale accoglie la richiesta del convenuto oppure respinge le eccezioni.
La procedura per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea si applica ai casi di crediti pecuniari non contestati tra parti provenienti da paesi dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca). Il prezzo della richiesta per questa procedura non deve superare i 5.000 euro. Per ottenere un’ingiunzione di pagamento europea è necessario compilare un modulo di domanda standard e presentarlo al tribunale. Il tribunale accetta l’ingiunzione di pagamento a porte chiuse e lo invia al debitore, dopodiché il debitore ha 30 giorni per presentare le sue obiezioni al tribunale. Se il debitore presenta opposizione, il tribunale convoca l’attore per conoscere la sua posizione sulla causa e, se ritiene fondata l’opposizione, annulla l’ingiunzione di pagamento. In tal caso, la causa sarà esaminata nel processo civile. Se il debitore non presenta eccezioni al tribunale, l’ingiunzione di pagamento acquista forza di decisione definitiva. L’ingiunzione di pagamento europea è riconosciuta in tutti gli stati membri dell’UE (ad eccezione della Danimarca).
Una volta che la sentenza diventa definitiva, il creditore deve avviare la procedura di esecuzione. L’esecuzione viene effettuata direttamente dai tribunali civili, oppure dalle autorità esecutive, o dagli amministratori che agiscono per conto e sotto la direzione del tribunale. Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, i crediti del creditore possono essere soddisfatti mediante il pignoramento e la confisca dei fondi dai conti del debitore, il pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con la loro successiva vendita, il pignoramento e la vendita di titoli, il pignoramento e la confisca di una quota di proprietà comune, sequestro e confisca di valute virtuali, sequestro e confisca di azioni della società (eccetto i casi in cui la società è caratterizzata dall’identità del debitore o quando la società è gestita dal solo debitore o con un massimo quattro dipendenti).
Se il debitore presenta segni di insolvenza o di debito eccessivo, si dovrebbe prendere in considerazione l’opzione di una procedura fallimentare per il debitore. Un debitore è insolvente se ha smesso di effettuare pagamenti ai creditori. Un debitore è considerato sovraindebitato quando ha un patrimonio netto negativo. Presupposto per l’apertura di una procedura concorsuale è la disponibilità del patrimonio del debitore per coprire le spese della procedura. Se non esistono beni sufficienti a coprire le spese della procedura di insolvenza, la procedura deve essere comunque avviata se il richiedente versa un anticipo per coprire le spese, come stabilito dal tribunale, entro un determinato periodo di tempo.
Nell’ambito di questa procedura, a condizione che il patrimonio del debitore sia assente o insufficiente, è possibile contestare e invalidare le operazioni del debitore effettuate prima dell’apertura della procedura di insolvenza e che incidono sul patrimonio del debitore. Tra tali operazioni si segnalano, a titolo esemplificativo: operazioni con parti correlate; cessione gratuita di beni o prestazione di servizi perfezionata due anni prima dell’apertura della procedura concorsuale; rimborsare gli obblighi a un solo creditore, il che mette in svantaggio gli altri creditori; operazioni concluse dieci anni prima della data di dichiarazione della procedura di insolvenza con l’obiettivo di discriminare i propri creditori; operazioni concluse due anni prima della data di dichiarazione della procedura di insolvenza con una persona che sapeva o poteva conoscere l’intenzione di cagionare un danno ai creditori; inazione del debitore a causa della quale perde il diritto o attraverso la quale vengono stabiliti crediti finanziari nei suoi confronti. In seguito all’annullamento di tali operazioni, è possibile restituire al debitore ciò che ha perso a causa di tali operazioni e quindi aumentare la massa fallimentare per soddisfare le pretese dei creditori e coprire i costi di attuazione della procedura fallimentare.
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