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Recupero crediti a Gibuti

Il processo di recupero crediti a Gibuti inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione per il recupero crediti è di 3 anni. Il termine di prescrizione per le vendite commerciali è di due anni. Gli effetti della scadenza del termine di prescrizione si applicano dinanzi al tribunale di primo e d’appello solo su richiesta del debitore. Il termine di prescrizione si interrompe se il debitore riconosce il debito. Dopo l’interruzione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere.

La legge gibutina prevede il recupero giudiziale dei crediti attraverso la procedura ordinaria, la procedura semplificata per le controversie di modesta entità e l’emissione di un’ingiunzione di pagamento.

La consueta procedura giudiziaria inizia con la presentazione di una domanda in tribunale. Successivamente, il tribunale emette un avviso di convocazione per convocare l’imputato alla prima udienza e lo consegna all’ufficiale giudiziario affinché lo consegni all’imputato. L’intervallo tra la data di accoglimento della domanda e la prima udienza non deve essere superiore a un mese, salvo che non ricorrano periodi particolari per distanze, vacanze giudiziarie o circostanze particolari.

Il periodo che intercorre tra la notifica della citazione e il giorno della comparizione in tribunale è di cinque giorni se il convenuto risiede nel luogo del tribunale. Questo periodo aumenta a 10 giorni se il convenuto vive altrove nel Paese o fino a due mesi se l’imputato vive fuori dal territorio di Gibuti. La violazione del termine intercorrente tra la consegna della citazione e il giorno della comparizione comporta l’invalidità della citazione.

Il giorno stabilito, la causa deve essere registrata e trasferita alla camera competente (civile o commerciale) per l’esame. Il tribunale può immediatamente esaminare in prima udienza una causa che, sulla base delle spiegazioni delle parti e sulla base della documentazione fornita prima dell’udienza, è pronta per l’esame nel merito, anche in presenza di conclusioni orali. Il tribunale può anche ascoltare una causa in cui il convenuto non compare se la causa è pronta per essere esaminata nel merito, oppure può ordinare che il convenuto sia nuovamente citato per rispettare il principio del contraddittorio tra le parti.

Il tribunale può anche rinviare l’esame della causa ad un’altra riunione qualora le parti abbiano bisogno di scambiare conclusione o documenti aggiuntivi. I pareri devono esporre chiaramente le pretese delle parti, nonché il fondamento di fatto e di diritto di ciascuna pretesa, indicando i relativi documenti e la loro numerazione. Le conclusioni sono accompagnate da un elenco di documenti che comprovano tali requisiti. Alla data stabilita, il tribunale esamina le tesi delle parti e i documenti presentati e, se stabilisce che non è necessaria un’indagine e che il caso è pronto per il processo, ascolta le parti o fissa una data per le discussioni orali. Dopo un dibattito tra le parti, il tribunale prende una decisione.

La procedura semplificata per le controversie di modesta entità si applica al recupero di un credito il cui importo non superi i 3.000.000 di franchi gibutiani e che sia supportato da documenti scritti. Per attuare questa procedura, il creditore deve presentare al tribunale una domanda corrispondente e i documenti giustificativi. Se, sulla base dei documenti presentati, il giudice ritiene fondata la pretesa del creditore, pronuncia l’esecuzione forzata. Questa decisione non è soggetta ad appello. Il giudice determina l’oggetto dell’obbligazione, nonché il periodo e le condizioni nelle quali essa deve essere adempiuta. Nella delibera sono inoltre indicati il ​​luogo, il giorno e l’ora dell’udienza del tribunale di primo grado nella quale verrà trattata la causa. La Cancelleria notifica l’ordinanza alle parti mediante avviso amministrativo. Se l’obbligo è stato adempiuto entro il termine prescritto, l’attore ne dà notifica all’ufficio e il caso viene escluso dall’esame. In caso di mancato adempimento, il tribunale esamina le richieste del creditore e prende una decisione definitiva. 

La procedura di ingiunzione di pagamento viene utilizzata per prendere in considerazione una richiesta di pagamento di una somma di denaro, a condizione che il debito sia basato su obblighi contrattuali e ammonti a un determinato importo non superiore a 2.000.000 di franchi gibutini in capitale e a 200.000 franchi gibutini in sanzioni o se il debito, il cui importo non supera i 5.000.000 di franchi gibutiani, deriva da un assegno, dall’accettazione o dall’emissione di una cambiale, dall’esecuzione di un pagherò cambiario, dalla girata o dalla garanzia di uno qualsiasi di questi documenti. Per attuare questa procedura, il creditore deve presentare al tribunale una domanda corrispondente per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento. Se il tribunale ritiene fondata la richiesta del creditore, emette un’ingiunzione di pagamento entro 8 giorni e la trasmette al creditore per la consegna al debitore. Un’ingiunzione di pagamento non verrà emessa se deve essere notificata al di fuori di Gibuti o se il debitore non ha un luogo di residenza o di residenza noto a Gibuti. Se l’ordinanza non viene notificata al debitore entro 6 mesi, perde la sua efficacia. Dopo aver ricevuto notifica dell’ingiunzione di pagamento, il debitore può opporre reclamo entro 15 giorni. Se il debitore non oppone protesto, l’ingiunzione di pagamento acquista valore di decisione definitiva ed è soggetta ad esecuzione. Se il debitore presenta un protesto, il tribunale lo considererà di sua competenza e, a seguito dell’esame, prenderà una decisione sulla controversia.

La decisione del tribunale di primo grado può essere impugnata davanti alla corte d’appello entro un mese dalla data di notifica della decisione impugnata. Se il ricorrente vive fuori dal tribunale, il termine di ricorso è aumentato di 10 giorni; se il ricorrente vive fuori Gibuti, il termine è aumentato di due mesi. La decisione della Corte d’Appello può essere impugnata davanti alla Corte Suprema di Gibuti entro 15 giorni dalla data di notifica della decisione impugnata. La decisione della Corte Suprema è definitiva e non è soggetta ad ulteriore appello.

Dopo l’entrata in vigore della decisione del tribunale, il creditore dovrebbe avviare una procedura di esecuzione. La decisione può essere proposta per l’esecuzione entro 3 anni. Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, i crediti del creditore possono essere soddisfatti pignorando e cancellando fondi dai conti del debitore; pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita; arresto e confisca di titoli; arresto e confisca di quote societarie; arresto e confisca di navi e aeromobili; arresto e confisca dei beni del debitore che sono in possesso di terzi.

Un’opzione alternativa per il recupero dei crediti di un’azienda e di un imprenditore è la procedura di liquidazione giudiziale del debitore. Secondo la legge commerciale di Gibuti, un creditore ha il diritto di avviare questa procedura se il debitore non è in grado di far fronte ai propri obblighi con i beni esistenti e il debito è certo, liquido ed esigibile. In questa fase, se il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare pienamente le pretese dei creditori, è possibile annullare le operazioni del debitore effettuate con l’intento di arrecare danno ai creditori. Tali transazioni o azioni completate dopo la data di cessazione dei pagamenti, ma prima della decisione di fallimento, dovrebbero includere, in particolare: tutte le transazioni gratuite che trasferiscono la proprietà di beni mobili o immobili; tutti i contratti con obblighi del debitore che superano notevolmente gli obblighi dell’altra parte; qualsiasi pagamento di debiti non ancora scaduti; pagamento del debito in un modo non previsto dall’accordo delle parti; trasferimento di beni a un debitore a garanzia di debiti precedentemente contratti. In seguito all’annullamento delle operazioni di cui sopra, è possibile restituire al debitore ciò che ha perso da tali operazioni e aumentare così la massa liquidativa per soddisfare le pretese dei creditori e coprire i costi di attuazione della procedura fallimentare.

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13.11.2024
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