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Recupero crediti in Svizzera

Il processo di recupero crediti in Svizzera inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione è di 10 anni. Alla scadenza del termine specificato, tutte le richieste perdono valore legale. La legislazione non prevede la possibilità di modificare i termini di prescrizione specificati previo accordo delle parti. Il termine di prescrizione si interrompe se il debitore riconosce il debito, in particolare pagando interessi o rate, fornendo pegno o altro tipo di garanzia. Dopo l’interruzione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere.

La legge svizzera prevede la riscossione giudiziale dei crediti sotto forma di un processo generale e di una procedura semplificata.

I procedimenti legali generali si svolgono presentando una dichiarazione di reclamo al tribunale, dopo di che il tribunale notifica il reclamo al convenuto, fissa un termine entro il quale il convenuto deve rispondere al reclamo e si prepara all’esame della controversia. Se l’imputato non fornisce una risposta scritta entro il termine prescritto, il tribunale fissa un ulteriore breve termine di grazia per l’imputato. Una volta scaduto il periodo di grazia, il tribunale prende una decisione definitiva se il caso è pronto per il giudizio. In caso contrario, il tribunale fissa l’udienza principale. Inoltre, il tribunale può tenere un’udienza istruttiva in qualsiasi momento. Lo scopo di un’udienza istruttiva è discutere liberamente l’oggetto della controversia, integrare i fatti del caso, tentare di raggiungere un accordo e prepararsi per l’udienza principale. Le parti possono congiuntamente rinunciare al dibattimento principale.

Se l’imputato non si presenta all’udienza principale, il tribunale terrà conto delle argomentazioni precedentemente presentate dalle parti. Inoltre, il tribunale può basare la sua decisione sui materiali e sulle dichiarazioni della parte presente. Se entrambe le parti non si presentano, il procedimento verrà considerato privo di significato. In questo caso ciascuna parte è tenuta a pagare la metà delle spese legali. Dopo aver ascoltato le argomentazioni conclusive delle parti e se la causa è pronta a concludersi, il tribunale prende una decisione, che entra in vigore allo scadere del termine per il ricorso.

La procedura semplificata è applicabile alle controversie con un importo della pretesa fino a 30 000 franchi. In questo caso, il reclamo può essere presentato sia secondo le regole della procedura generale, sia può essere registrato oralmente in tribunale. Se la domanda non è motivata, il tribunale la notifica al convenuto e contemporaneamente convoca le parti all’udienza. Se la domanda è motivata, il tribunale fissa innanzitutto un termine entro il quale il convenuto può depositare una memoria scritta. In generale, il caso viene trattato in tempi più brevi e con alcune semplificazioni procedurali.

La decisione del tribunale di primo grado (tribunale cantonale) può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale svizzero entro 30 giorni dalla data della decisione. Nelle controversie patrimoniali e di diritto civile, il ricorso è ammesso solo se il valore della causa per le ultime rivendicazioni rimaste è di almeno 10.000 franchi. Dopo aver ricevuto il ricorso, il tribunale lo notifica alla parte avversa e dà 30 giorni di tempo per opporsi. Il termine per presentare ricorso e per rispondere al ricorso in procedimento sommario è rispettivamente di dieci giorni. Il ricorso presentato sospende la forza giuridica e l’esecutività della decisione impugnata nell’ambito della denuncia. Il tribunale può autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione. Il reclamo viene esaminato tramite udienza o per iscritto sulla base degli atti del caso. A seguito dell’esame del ricorso, il Tribunale federale prende una decisione che entra in vigore dal momento del suo annuncio.

Una volta che la sentenza diventa definitiva, il creditore deve avviare la procedura di esecuzione presentando un reclamo al servizio di recupero crediti. Dopo aver ricevuto la richiesta, il servizio di recupero crediti emette un ordine di pagamento e lo consegna al debitore. Dopo aver ricevuto l’ingiunzione di pagamento, il debitore ha venti giorni di tempo per ottemperare ai requisiti dell’ingiunzione di pagamento. In caso di mancato rispetto degli obblighi entro il termine indicato, il servizio di recupero crediti avvia l’esecuzione. Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, i crediti del creditore possono essere soddisfatti pignorando e cancellando fondi dai conti del debitore; pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita; sequestro e vendita di titoli; arresto e confisca di quote societarie; confisca di frutti e raccolti; arresto e confisca dei beni del debitore che sono in possesso di terzi.

Se il debitore presenta segni di fallimento, si dovrebbe prendere in considerazione l’opzione di una procedura fallimentare per il debitore. Per attuare questa procedura, il creditore deve inviare una diffida al debitore con la richiesta di rimborso del debito. Se, trascorsi 20 giorni, il debitore non rispetta i requisiti indicati nell’avviso, il creditore ha diritto di aprire una procedura concorsuale. Tutti i beni posseduti dal debitore al momento dell’apertura di una procedura fallimentare, indipendentemente dalla loro ubicazione, costituiscono un’unica massa fallimentare che serve a soddisfare le pretese dei creditori. La legge federale sull’esecuzione e sul fallimento prevede che nella massa fallimentare rientri anche tutto ciò che è oggetto di un’azione di annullamento. Tali pretese riguardano la contestazione delle azioni e delle transazioni del debitore a seguito delle quali il debitore ha subito perdite o perdite di beni. Tali azioni e transazioni dovrebbero includere, ad esempio: l’alienazione gratuita di beni completata un anno prima dell’apertura della procedura fallimentare; pagamento di un debito per il quale non è ancora giunto il termine di pagamento, effettuato un anno prima dell’apertura della procedura concorsuale; fornire garanzie per obbligazioni esistenti che il debitore non era precedentemente obbligato a fornire; azioni intraprese da un debitore negli ultimi cinque anni prima della dichiarazione di fallimento con l’apparente intento di discriminare i suoi creditori o di favorire alcuni creditori a scapito di altri.

In seguito all’annullamento di tali operazioni, è possibile restituire al debitore ciò che ha perso a causa di tali operazioni e quindi aumentare la massa fallimentare per soddisfare le pretese dei creditori e coprire i costi di attuazione della procedura fallimentare.

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26.07.2024
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