Un creditore che dispone di una sentenza esecutiva in California potrebbe aspettarsi una procedura abbastanza lineare: il debitore viene convocato per fornire informazioni sulla propria situazione patrimoniale, il creditore può individuare beni e redditi utili all’esecuzione e la violazione di un ordine del tribunale può comportare misure coercitive.
Per alcune sentenze relative a debiti al consumo emesse a partire dal 1° gennaio 2025, tuttavia, questa logica cambia.
La sezione 708.111 del Codice di procedura civile della California consente al debitore, se ricorrono i requisiti previsti, di fornire per iscritto le informazioni finanziarie richieste invece di comparire personalmente. Anche quando il debitore non compare e non presenta la documentazione prevista, il tribunale non può passare automaticamente a un mandato di arresto o alla comparizione coatta.
Il primo controllo del creditore deve quindi riguardare la natura stessa della sentenza: occorre stabilire se rientra davvero nel regime speciale dei debiti al consumo.
Quali obbligazioni rientrano nella procedura speciale
La sezione 708.111 si applica alle sentenze riguardanti debiti al consumo emesse il 1° gennaio 2025 o successivamente.
Per debito al consumo si intende, in sostanza, un’obbligazione derivante principalmente da un’operazione relativa a denaro, beni, assicurazioni o servizi destinati a finalità personali, familiari o domestiche.
La norma esclude espressamente alcune categorie, tra cui:
- debiti derivanti dalla locazione;
- obbligazioni derivanti da illecito o frode;
- retribuzioni non corrisposte a un lavoratore;
- risarcimenti o sanzioni pecuniarie dovuti a un lavoratore.
Il fatto che il debitore sia una persona fisica non è quindi sufficiente per applicare automaticamente questa disciplina.
Prima di scegliere lo strumento esecutivo, il creditore dovrebbe verificare sia la natura dell’obbligazione sia la data della sentenza.
Per i debiti al consumo che rientrano nella disciplina speciale viene utilizzato il modulo EJ-141. La procedura ordinaria è trattata separatamente nell’analisi Grandliga sull’esame del debitore in California e la garanzia annuale sui beni.
La dichiarazione finanziaria scritta può sostituire la presenza in tribunale
L’elemento più importante del regime speciale è che la data fissata dal tribunale non deve necessariamente trasformarsi in un esame personale del debitore.
Il debitore può fornire per iscritto le informazioni richieste sulla propria situazione economica anziché presentarsi davanti al tribunale.
A questo scopo vengono utilizzati, tra gli altri, il modulo EJ-144 per la dichiarazione finanziaria e il modulo EJ-143 per comunicare al tribunale che le informazioni sono state fornite.
Gli adempimenti devono essere completati almeno 15 giorni prima della data prevista per l’esame.
Per il creditore questo modifica la funzione pratica della procedura.
Nell’esame ordinario, la possibilità di interrogare direttamente il debitore può essere uno degli strumenti principali per individuare il patrimonio. Nel regime dei debiti al consumo, una dichiarazione finanziaria presentata correttamente può invece sostituire la comparizione personale.
Una volta ricevuti i documenti, il creditore dovrebbe quindi concentrarsi sui dati effettivamente dichiarati: redditi, beni, spese, passività, beni o somme indicati come esenti dall’esecuzione ed eventuali incongruenze.
La dichiarazione di totale esenzione richiede una reazione rapida
Una procedura distinta si applica quando il debitore dichiara, sotto pena di spergiuro, che tutti i propri redditi e beni sono esenti dall’esecuzione forzata.
Se sono rispettati i requisiti previsti, il tribunale deve annullare l’esame già fissato.
Il creditore può tuttavia chiedere che l’esame personale venga comunque svolto. A tale scopo è prevista un’apposita istanza, per la quale può essere utilizzato il modulo EJ-146.
Il termine fondamentale è di 15 giorni dal deposito della comunicazione e della prova della sua notificazione.
Non basta affermare che il creditore desidera porre altre domande. Occorre dimostrare motivi concreti che rendano necessario l’esame nonostante la dichiarazione già fornita.
La legge disciplina espressamente anche il caso in cui il debito al consumo sia garantito da beni mobili o immobili. Un motivo sufficiente può esistere, ad esempio, se il debitore ha fornito informazioni inesatte sull’ubicazione o sulle condizioni del bene dato in garanzia, sulla relativa assicurazione o sulle imposte collegate al bene.
La dichiarazione finanziaria del debitore deve essere presentata al tribunale insieme all’istanza del creditore.
Se il tribunale ritiene necessario l’esame, la procedura prosegue secondo le regole speciali, anche mediante il modulo EJ-147.
Per questo motivo il termine di 15 giorni ha un’importanza concreta. Una dichiarazione secondo cui tutti i beni e i redditi sarebbero sottratti all’esecuzione deve essere esaminata immediatamente, non alla data originariamente prevista per l’udienza.
Una dichiarazione parziale non dà automaticamente diritto all’esame personale
Il debitore non deve sostenere che tutto il proprio patrimonio sia esente dall’esecuzione per poter scegliere la dichiarazione scritta al posto della comparizione.
Può fornire le informazioni finanziarie richieste anche quando considera protetti soltanto alcuni beni oppure non sostiene affatto che l’intero patrimonio sia esente.
Il meccanismo speciale che consente al creditore di chiedere comunque un esame personale dopo la dichiarazione scritta è invece collegato specificamente all’affermazione secondo cui tutti i redditi e i beni sarebbero esenti dall’esecuzione.
Di conseguenza, l’assenza fisica del debitore non crea da sola il diritto del creditore a ottenere un interrogatorio personale.
Occorre prima stabilire quali informazioni siano state effettivamente fornite, quali esenzioni siano state rivendicate e quale strumento processuale sia disponibile in quella particolare situazione.
Il mandato di arresto non segue automaticamente alla prima assenza
La differenza più evidente emerge quando il debitore non fa nulla: non compare e non fornisce neppure le informazioni finanziarie richieste.
Nell’esame ordinario del debitore, la sezione 708.170 prevede, al ricorrere di determinate condizioni, conseguenze per la violazione degli ordini del tribunale e la possibile emissione di un mandato.
Per i debiti al consumo disciplinati dalla sezione 708.111, la sequenza è diversa.
La sola mancata comparizione, accompagnata dall’assenza della dichiarazione finanziaria, non è sufficiente per l’emissione immediata di un mandato di arresto o di un ordine di comparizione coatta.
Il tribunale deve prima avviare un passaggio ulteriore nel quale il debitore è chiamato a spiegare perché non abbia rispettato gli obblighi imposti.
Al debitore deve inoltre essere concessa una ragionevole possibilità di fornire le informazioni finanziarie richieste.
La finalità di un’eventuale misura coercitiva non è quindi punire una persona per il semplice fatto di avere un debito. Lo scopo è ottenere il rispetto degli obblighi processuali imposti dal tribunale.
La protezione aggiuntiva non significa però che ignorare un ordine giudiziario sia privo di conseguenze. Nei casi previsti, al debitore possono essere addebitati costi ragionevoli del procedimento e spese legali sostenute dal creditore.
La particolarità del regime consiste quindi in una fase processuale aggiuntiva prima dell’eventuale ricorso alla coercizione, non nell’eliminazione assoluta delle misure coercitive.
Il regime speciale modifica anche gli obblighi di notificazione
La disciplina particolare non riguarda soltanto ciò che accade dopo un’eventuale mancata comparizione.
Con il modulo EJ-141 devono essere notificati anche i materiali previsti dalle regole processuali relativi alla procedura, alle esenzioni applicabili e alla possibilità di fornire le informazioni finanziarie per iscritto.
Questi documenti non svolgono una funzione puramente informativa.
Sono parte del meccanismo che consente al debitore di utilizzare legalmente l’alternativa alla presenza personale in tribunale.
Applicare la procedura ordinaria senza avere prima qualificato correttamente il debito può quindi produrre un problema più serio di un semplice errore nella scelta del modulo.
Il creditore rischia di interpretare in modo errato le conseguenze della mancata comparizione e di chiedere una misura che, in quella fase, non è ancora disponibile.
Nel recupero transfrontaliero, questa verifica dovrebbe essere integrata nella strategia generale di recupero crediti negli Stati Uniti.
La dichiarazione finanziaria può determinare direttamente il passo successivo
Si consideri un creditore straniero, o un soggetto che abbia acquistato il credito, titolare di una sentenza emessa in California nel 2026 per un’obbligazione soggetta alle regole sui debiti al consumo.
Il creditore ottiene un ordine per l’esame del debitore.
Il debitore non compare personalmente, ma presenta nei termini la propria dichiarazione finanziaria.
L’assenza di un esame personale non significa che il tentativo di esecuzione sia fallito.
La documentazione può rivelare conti bancari, redditi da lavoro, veicoli, immobili, partecipazioni societarie o altri beni potenzialmente aggredibili. Può anche mostrare che un determinato strumento esecutivo non sarebbe economicamente conveniente.
Se il debitore sostiene che tutti i redditi e i beni sono esenti dall’esecuzione, il creditore deve valutare rapidamente se esistano elementi concreti per chiedere un esame personale.
Se le informazioni sono incomplete o contraddittorie, occorre prima individuare il rimedio processuale effettivamente consentito dalla legge.
Se invece il debitore ignora completamente la procedura, il creditore deve tenere conto della fase giudiziaria intermedia prima di poter ipotizzare misure dirette a imporre la comparizione.
L’importanza pratica della sezione 708.111 va quindi oltre la sola questione del mandato di arresto.
La norma modifica l’intero percorso decisionale del creditore: prima occorre qualificare correttamente il debito, poi analizzare tempestivamente la dichiarazione finanziaria e solo dopo scegliere la successiva misura di esecuzione.

