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Recupero crediti in Guinea Equatoriale

Il recupero dei crediti in Guinea Equatoriale può essere disciplinato sia dal diritto nazionale sia dalle norme uniformi OHADA applicabili alle obbligazioni commerciali. L’analisi iniziale deve accertare l’origine e l’importo del credito, determinare la natura civile o commerciale dell’obbligazione e verificare se il credito sia sufficientemente comprovato da contratti, fatture, documenti di consegna o di prestazione dei servizi, corrispondenza, riconoscimenti del debito e informazioni su eventuali procedimenti giudiziari o esecutivi in corso.

Occorre quindi stabilire dove il debitore svolge effettivamente la propria attività e dove si trovano i beni o i flussi di pagamento che possono essere rilevanti ai fini del recupero, sia nella parte insulare sia in quella continentale della Guinea Equatoriale. Possono assumere rilievo, in particolare, conti bancari, crediti verso terzi, contratti in corso e altri beni identificabili.

Se il debitore non è coinvolto in procedimenti giudiziari o esecutivi che rendano improbabile il pagamento volontario, continua a svolgere attività economica e il debito è sostenuto da documenti adeguati, può essere avviata una fase stragiudiziale prima del ricorso al tribunale.

La fase stragiudiziale si basa su trattative documentate con il debitore e su una chiara formulazione della posizione del creditore. Può includere una richiesta scritta di pagamento, contatti con rappresentanti autorizzati, proposta di un piano di pagamento, restituzione di beni, compensazione contrattuale, trasferimento del debito a un terzo o altra soluzione compatibile con i documenti del caso.

Il contatto con il debitore deve essere organizzato in modo da conservare prova del contenuto delle comunicazioni, della ricezione della richiesta e della risposta del debitore. La corrispondenza tramite posta, posta elettronica, telefono o sistemi di messaggistica può aiutare a individuare le persone con potere decisionale, ottenere un riconoscimento del debito, confermare l’esistenza di obiezioni o preparare una futura azione giudiziaria.

Se il debitore non risponde, nega il debito senza una base documentale sufficiente, viola l’accordo raggiunto, evita le notifiche o inizia a ridurre i propri beni, il creditore può passare al recupero giudiziale del credito.

La Repubblica della Guinea Equatoriale è Stato membro dell’Organizzazione per l’armonizzazione del diritto degli affari in Africa. Nei casi di recupero crediti in Guinea Equatoriale, ciò richiede il coordinamento tra diritto nazionale e norme uniformi applicabili alle obbligazioni commerciali, all’ingiunzione di pagamento, alle misure esecutive e alle procedure collettive di soddisfazione dei creditori. Per le procedure avviate dal 16 febbraio 2024, assume particolare rilievo il quadro aggiornato sui procedimenti semplificati di recupero e sulle misure di esecuzione.

L’appartenenza della Guinea Equatoriale a questo sistema giuridico presenta una particolarità pratica: il fascicolo può essere preparato per un creditore italiano, ma il procedimento locale richiede coerenza con la lingua ufficiale del Paese, con la terminologia del tribunale competente e con le norme uniformi applicabili ai rapporti d’affari. Prima di scegliere tra trattativa, procedimento ordinario, ingiunzione di pagamento, esecuzione o procedura collettiva, è quindi necessario qualificare correttamente il debito, il tipo di debitore, le prove documentali e il titolo che il creditore intende ottenere.

Prima di avviare un’azione giudiziaria, il creditore deve verificare il termine di prescrizione applicabile. Secondo il Codice civile, le azioni personali per le quali non è previsto un termine speciale si prescrivono in quindici anni. Per le obbligazioni derivanti da operazioni commerciali tra commercianti o tra un commerciante e una persona che non riveste tale qualità, si applica il termine di cinque anni, salvo che per una specifica obbligazione sia previsto un termine speciale più breve.

Gli effetti della prescrizione sono considerati dal tribunale quando il debitore li invoca. La prescrizione delle azioni è interrotta dall’esercizio dell’azione davanti ai tribunali, da una richiesta stragiudiziale del creditore o da qualsiasi atto del debitore che riconosca il debito. Dopo l’interruzione inizia a decorrere un nuovo termine, determinato in base alla natura dell’obbligazione e alla norma applicabile.

Il recupero giudiziale del credito nella Repubblica della Guinea Equatoriale può avvenire mediante procedimento giudiziario ordinario oppure mediante ingiunzione di pagamento, quando il debito soddisfa le condizioni previste per questa procedura semplificata. La scelta dipende dalla natura civile o commerciale del debito, dalla chiarezza delle prove, dalla probabilità di opposizione del debitore, dalla localizzazione dei suoi beni e dal tipo di titolo necessario per passare alla fase esecutiva.

Il procedimento giudiziario ordinario inizia con la presentazione della domanda al tribunale competente e con la citazione del debitore. Se i requisiti processuali sono rispettati, il tribunale fissa la comparizione o l’udienza, e i documenti vengono notificati al convenuto dall’autorità competente affinché possa preparare la propria difesa.

Le parti devono indicare i fatti sui quali fondano le rispettive pretese, presentare le prove disponibili e spiegare le basi giuridiche della propria posizione. In una controversia relativa a un debito, i documenti più importanti sono di solito il contratto, le fatture, i documenti di consegna, i verbali di accettazione, la corrispondenza commerciale, i riconoscimenti del debito, le prove di pagamenti parziali e i documenti dai quali risulta la scadenza dell’obbligazione.

Nel giorno fissato, le parti possono comparire personalmente o tramite rappresentanti. Se il debitore non compare nonostante una regolare citazione, il tribunale può esaminare il caso sulla base dei documenti disponibili. Se le parti partecipano e il fascicolo è sufficientemente chiaro, il tribunale valuta l’esistenza del debito, il suo importo, la sua esigibilità e le obiezioni del debitore.

Quando vi sono contestazioni sui fatti, il tribunale può disporre attività istruttorie per chiarirli. Tali attività possono includere dichiarazioni delle parti e dei testimoni, richiesta di documenti, verifica dell’autenticità delle prove, nomina di esperti o intervento di specialisti. Dopo l’esame delle prove e l’ascolto delle posizioni delle parti, il tribunale pronuncia la decisione sulla domanda del creditore.

L’ingiunzione di pagamento è regolata dalle norme uniformi sui procedimenti semplificati di recupero e sulle misure di esecuzione. Può essere utilizzata quando il debito è certo, il suo importo è determinato e l’obbligazione è già esigibile. Questa procedura è particolarmente rilevante per debiti derivanti da contratti, cambiali o assegni, purché la pretesa sia sostenuta da documenti sufficienti.

Il creditore presenta la domanda al tribunale competente o la trasmette alla cancelleria tramite un rappresentante autorizzato. La domanda deve identificare le parti, indicare l’importo esatto richiesto, distinguere le diverse componenti del debito e spiegare il fondamento della pretesa. Devono essere allegati i documenti giustificativi in originale o in copia certificata. Quando il creditore non ha domicilio nello Stato del tribunale competente, deve indicare un domicilio eletto nella circoscrizione di tale tribunale.

Il presidente del tribunale competente o il giudice designato decide sulla domanda entro tre giorni. Se la pretesa appare fondata in tutto o in parte, viene emessa ingiunzione di pagamento per l’importo ammesso. Se la domanda è respinta in tutto o in parte, la decisione deve essere motivata e non può essere impugnata nell’ambito di questa procedura semplificata; il creditore conserva comunque la possibilità di proporre la domanda nel procedimento giudiziario ordinario.

La copia certificata della domanda e dell’ingiunzione di pagamento deve essere notificata al debitore su iniziativa del creditore entro tre mesi dalla data dell’ingiunzione. Se la notifica non viene effettuata entro tale termine, l’ingiunzione perde efficacia. La notifica deve intimare al debitore di pagare la somma stabilita, insieme agli interessi e alle spese indicati, oppure di presentare opposizione entro dieci giorni.

Se il debitore non ha ricevuto una notifica personale, l’opposizione può essere ammessa fino alla scadenza del termine di dieci giorni decorrente dal primo atto notificato personalmente oppure, in mancanza, dalla prima misura esecutiva che renda indisponibili in tutto o in parte i suoi beni. Questo aspetto è rilevante per il creditore, perché un difetto di notifica può incidere sulla stabilità pratica del titolo ottenuto.

Se il debitore presenta opposizione, il procedimento passa a una fase contraddittoria davanti al tribunale competente. La parte che presenta opposizione deve citare le altre parti per una data determinata che non può superare trenta giorni dall’opposizione. Il tribunale designa un giudice per tentare la conciliazione, che deve svolgersi entro quindici giorni dalla designazione. Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto un verbale di conciliazione che può acquisire forza esecutiva.

Se la conciliazione non riesce, il tribunale esamina il merito della pretesa in udienza pubblica. La decisione deve essere pronunciata entro due mesi dalla prima udienza e sostituisce l’ingiunzione di pagamento. In questa fase, l’onere di provare l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del debito grava sul creditore che ha richiesto l’ingiunzione.

Nel procedimento giudiziario ordinario, la decisione di primo grado può essere impugnata davanti al tribunale competente per l’appello secondo le regole applicabili al tipo di provvedimento pronunciato. Quando la decisione è resa nell’ambito dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento regolata dalle norme uniformi applicabili, il termine per l’appello è di quindici giorni. Se la decisione è stata pronunciata in contraddittorio, il termine decorre dalla pronuncia; se è stata pronunciata in assenza di una parte, decorre dalla notifica. Il termine per proporre appello e l’appello stesso hanno effetto sospensivo, salvo che il tribunale abbia disposto l’esecuzione provvisoria.

La decisione pronunciata in appello può essere oggetto di ricorso per cassazione davanti alla Corte Suprema della Guinea Equatoriale quando ricorrono i requisiti previsti per tale impugnazione. La sezione competente in materia civile conosce dei ricorsi per cassazione nelle cause civili e sociali. La parte che intende proporre ricorso deve presentare alla sezione che ha pronunciato la decisione uno scritto con cui manifesta l’intenzione di impugnare entro il termine improrogabile di dieci giorni, decorrente dal giorno successivo alla notifica della decisione. Nello stesso scritto viene richiesta la copia certificata letterale della decisione necessaria per proseguire il ricorso.

Dopo il rilascio della copia certificata e l’adempimento delle formalità di rappresentanza, il ricorso deve essere presentato alla Corte Suprema della Guinea Equatoriale entro il termine processuale corrispondente. Se l’avvocato e il rappresentante processuale designati accettano la difesa e la rappresentanza, la copia certificata viene consegnata al rappresentante affinché presenti il ricorso per cassazione entro venti giorni. Dopo la decisione della Corte Suprema, la via nazionale ordinaria di impugnazione in materia civile si considera conclusa.

Quando la controversia riguarda l’interpretazione o l’applicazione di norme uniformi del diritto degli affari, l’analisi delle impugnazioni può coinvolgere l’organo giurisdizionale comune istituito per garantire l’applicazione uniforme di tali norme negli Stati membri. Tale organo può esaminare impugnazioni contro decisioni dei tribunali d’appello degli Stati membri in controversie relative a norme uniformi, salvo le decisioni che applicano sanzioni penali.

Se il creditore dispone già di una decisione giudiziaria straniera, di un lodo arbitrale o di un altro titolo ottenuto fuori dalla Guinea Equatoriale, la strategia deve essere definita prima di avviare misure di pignoramento. In un caso internazionale può essere necessario distinguere tra una nuova domanda locale, un’ingiunzione di pagamento, l’esecuzione di una decisione locale, il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione giudiziaria straniera o l’utilizzo di un titolo arbitrale. Questa qualificazione incide sui documenti da preparare, sul tribunale competente, sulla notifica al debitore e sulla possibilità di passare successivamente alla procedura esecutiva.

Dopo che la decisione giudiziaria, l’ingiunzione di pagamento con forza esecutiva, il verbale di conciliazione esecutivo o il titolo riconosciuto consentono di agire contro il debitore, il creditore può avviare la procedura esecutiva. In questa fase, il recupero può avvenire mediante pignoramento di somme su conti bancari, pignoramento di crediti verso terzi, pignoramento di valori mobiliari, pignoramento di beni mobili o immobili e vendita dei beni pignorati secondo la procedura applicabile.

L’esecuzione forzata richiede che il creditore disponga di un credito certo, determinato nel suo importo ed esigibile. La scelta della misura dipende dal titolo disponibile, dai beni individuati, dalla natura del debitore e dalla proporzione tra l’importo richiesto e la misura sollecitata. Nei casi internazionali, l’esecuzione deve essere preparata fin dall’inizio mediante l’individuazione di conti, contratti, partner commerciali, beni e terzi che possano essere debitori del debitore.

Quando il debitore è una persona giuridica di diritto pubblico, come lo Stato, un ente territoriale o un ente pubblico, si applicano limiti specifici. Le norme uniformi limitano l’esecuzione forzata e le misure conservative contro tali soggetti, salvo rinuncia espressa, e prevedono meccanismi particolari per crediti certi, determinati ed esigibili risultanti da un titolo esecutivo o riconosciuti dalla stessa struttura pubblica.

Un’ulteriore via di tutela degli interessi del creditore può emergere quando la situazione finanziaria del debitore rientra nell’ambito dell’insolvenza o delle procedure collettive di soddisfazione dei creditori. In Guinea Equatoriale, tali procedure possono includere meccanismi preventivi, risanamento giudiziario o liquidazione dei beni, a seconda del livello di difficoltà finanziaria del debitore e della possibilità concreta di conservare o liquidare la sua attività.

Il creditore può utilizzare questa via quando la sua pretesa è sufficientemente determinata, documentata ed esigibile, e quando la situazione del debitore dimostra che il recupero individuale può essere compromesso dalla presenza di altri creditori, dalla mancanza di liquidità o dalla riduzione del patrimonio. In questa fase non si valuta soltanto l’importo del debito, ma anche i beni disponibili, l’ordine di soddisfazione dei creditori, la condotta del debitore, l’esistenza di operazioni sospette e la possibilità di recuperare beni a favore della massa destinata al pagamento dei creditori.

Se i beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare le pretese dei creditori, possono essere esaminate le operazioni compiute in danno dei creditori. Tali operazioni possono includere trasferimenti gratuiti di beni, contratti nei quali le obbligazioni del debitore superano chiaramente quelle della controparte, pagamenti anticipati di debiti non ancora scaduti, pagamenti effettuati a condizioni anomale, garanzie costituite per debiti precedenti e operazioni concluse con persone che conoscevano lo stato di insolvenza del debitore.

L’annullamento o l’inefficacia di tali operazioni può consentire il ritorno del bene trasferito, del suo valore o delle somme indebitamente ricevute nella massa disponibile per il pagamento dei creditori. Nei casi più gravi, possono sorgere anche conseguenze patrimoniali, professionali o penali collegate alla condotta degli amministratori, dei dirigenti o di altre persone che abbiano partecipato alla gestione del debitore o all’aggravamento della sua situazione finanziaria.

Grandliga assiste i creditori nel recupero crediti in Guinea Equatoriale in tutte le fasi del caso: analisi dei documenti, valutazione del debitore, preparazione della richiesta di pagamento, trattative stragiudiziali, scelta tra procedimento giudiziario ordinario e ingiunzione di pagamento, preparazione delle prove, riconoscimento di titoli stranieri, pianificazione dell’esecuzione forzata, ricerca dei beni e tutela dei diritti del creditore nelle procedure di insolvenza quando la situazione finanziaria del debitore lo richiede.

19.12.2024
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