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Recupero crediti in Algeria

Il processo di recupero crediti in Algeria inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione per il recupero crediti è di 15 anni. Il termine di prescrizione per la riscossione di un credito basato su cambiale è di tre anni. Il termine di prescrizione stabilito dalla legge non può essere modificato previo accordo delle parti. Le conseguenze della scadenza del termine di prescrizione si applicano in tribunale solo su richiesta del debitore. Il termine di prescrizione si interrompe se il debitore riconosce espressamente o tacitamente il debito. Dopo l’interruzione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere.

La legge algerina prevede il recupero giudiziale dei crediti mediante procedimento giudiziario ordinario e mediante l’emissione di un’ingiunzione di pagamento.

La consueta procedura giudiziaria inizia con la presentazione di una domanda in tribunale. L’istanza viene immediatamente trascritta su apposito registro nell’ordine in cui è pervenuta, con l’indicazione degli estremi delle parti, del numero della causa e della data del primo incontro. Il cancelliere scriverà il numero della causa e la data della prima udienza su copie della dichiarazione di apertura e le consegnerà all’attore per la notifica ufficiale al debitore. Tra la data di notifica della citazione e la data della prima udienza deve essere rispettato un periodo minimo di venti giorni. Questo periodo è esteso a tre mesi se il convenuto si trova all’estero.

Alla data indicata nella citazione a comparire le parti compariranno personalmente o tramite i propri legali. I documenti cui le parti fanno riferimento a sostegno delle loro pretese devono essere presentati all’ufficio dell’autorità giudiziaria con notifica alla controparte. Le parti si scambiano gli atti durante o al di fuori dell’udienza tramite la cancelleria. Se il convenuto non si presenta nel giorno stabilito, il caso è soggetto ad esame unilaterale sulla base dei documenti forniti dal querelante.

Il giorno dell’udienza, il tribunale ascolta le posizioni delle parti, valuta le prove presentate e, se ritiene che tutti i fatti e le circostanze siano chiari, trasferisce la causa alla fase decisionale. Se la causa non è pronta per una decisione, il tribunale può, durante l’udienza, richiedere la presenza personale delle parti per fornire spiegazioni o richiedere i documenti necessari per risolvere la controversia. Inoltre, il giudice, su richiesta delle parti o d’ufficio, può ordinare un’indagine sui fatti che possono influenzare l’esito della controversia. A tal fine la causa viene trasferita al giudice relatore per lo svolgimento delle attività specificate. Una volta completata l’indagine, il giudice relatore prepara un rapporto e rinvia il caso per la revisione e la decisione. Dopo aver trasferito il caso alla fase decisionale, il tribunale valuta i risultati delle indagini, conduce dibattiti e prende una decisione nel merito.

La procedura di mandato di pagamento viene utilizzata per riscuotere un debito per un importo chiaramente definito, soggetto a esecuzione immediata, supportato da documenti scritti (nello specifico, un documento informale contenente un riconoscimento del debito o un obbligo di pagamento, o una fattura certificata dal debitore). Per attuare questa procedura, il creditore deve presentare domanda al tribunale sotto forma di istanza in due copie, allegando i documenti attestanti il ​​debito. Se il debito viene confermato, il tribunale prenderà una decisione sulla domanda entro cinque giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso contrario la domanda viene respinta. La decisione di rigetto non è impugnabile. In questo caso il creditore dovrà riscuotere il debito attraverso la consueta procedura giudiziale.

L’ingiunzione di pagamento deve essere notificata al debitore entro 15 giorni dalla data della sua emissione. Dopo aver ricevuto l’ingiunzione di pagamento, il debitore ha 15 giorni di tempo per saldare il debito o presentare opposizione. Se il debitore non si oppone, l’ordine di pagamento acquista valore di mandato esecutivo. Se il debitore presenta un’opposizione, il tribunale la considera tempestivamente e decide di annullare l’ordinanza emessa o di lasciarla in vigore.

La decisione del tribunale di primo grado può essere impugnata davanti alla corte d’appello entro un mese dalla data di notifica della decisione impugnata. Non è ammesso ricorso se l’importo del debito non supera i 200.000 dinari algerini. La decisione della Corte d’appello può essere impugnata davanti alla Corte Suprema dell’Algeria entro due mesi dalla data di notifica della decisione impugnata. Il ricorso in cassazione non sospende l’efficacia della decisione impugnata. La decisione della Corte Suprema è definitiva e non è soggetta ad ulteriore appello. I termini per il ricorso di cui sopra sono prorogati di due mesi se l’interessato si trova fuori del territorio algerino.

Dopo l’entrata in vigore della decisione del tribunale, il creditore dovrebbe avviare una procedura di esecuzione. Il termine di prescrizione per l’esecuzione di una decisione giudiziaria è di 15 anni. Nell’ambito dell’esecuzione forzata di una sentenza, le richieste del creditore possono essere soddisfatte attraverso: il sequestro e l’addebito di fondi dai conti del debitore; il sequestro di beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita; il sequestro e la confisca di titoli; il sequestro e la confisca di azioni societarie; il sequestro e la confisca dei beni del debitore che si trovano presso terzi.

Un’opzione alternativa per il recupero dei crediti di un’azienda e di un imprenditore è la procedura di fallimento del debitore. Secondo il Codice commerciale algerino, il creditore ha il diritto di avviare questa procedura se il debitore ha smesso di effettuare i pagamenti. Nell’ambito della procedura fallimentare, se il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare pienamente le pretese dei creditori, è possibile annullare le operazioni del debitore effettuate dopo la cessazione dei pagamenti e con l’intento di arrecare danno ai creditori. Tali operazioni dovrebbero includere, in particolare: tutte le operazioni a titolo gratuito che trasferiscono la proprietà di beni mobili e immobili; tutte le transazioni in cui gli obblighi del debitore superano notevolmente gli obblighi dell’altra parte; rimborso dei debiti non ancora scaduti; fornire garanzie per debiti precedentemente contratti; qualsiasi transazione in cui la controparte sa che il debitore ha smesso di effettuare i pagamenti. In alcuni casi, il tribunale può anche invalidare le transazioni gratuite effettuate nei sei mesi precedenti la data di cessazione dei pagamenti. In seguito all’annullamento delle azioni e operazioni di cui sopra, è possibile restituire al debitore ciò che ha perso da tali operazioni e aumentare così la massa liquidatoria per soddisfare le pretese dei creditori e coprire i costi di attuazione della procedura fallimentare.

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26.11.2024
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