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Recupero crediti a Cipro

Il processo di recupero crediti a Cipro inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. La legge sulla prescrizione prevede sei anni per far valere i crediti a partire dalla data in cui è sorto il debito. Va tenuto presente che il tribunale ha il diritto di estendere questo periodo a due anni se lo ritiene ragionevole date le circostanze del caso. Per estendere il termine di prescrizione, il creditore deve presentare apposita istanza al tribunale prima di avanzare un reclamo. Il termine di prescrizione può essere interrotto nei casi in cui il debitore ha riconosciuto il debito per iscritto o ha pagato almeno il 50% dell’importo del debito, compresi gli interessi maturati.

La riscossione dei crediti a Cipro viene effettuata presentando un reclamo secondo la procedura standard o alternativa (in assenza di una controversia significativa sui fatti) e attraverso una procedura semplificata.

La procedura per la presentazione di una domanda si svolge registrando una domanda in tribunale, dopodiché il convenuto è tenuto a fornire una costituzione in mora entro dieci giorni. Se tale avviso non viene dato, il creditore può chiedere al tribunale di emettere una decisione in merito alla comparizione non registrata del debitore. Se il debitore presenta istanza di comparizione in tribunale, deve anche presentare la propria difesa contro il credito. Inoltre, secondo le regole, il tribunale fissa una data per l’udienza in cui le parti presentano le loro argomentazioni e il tribunale prende una decisione definitiva.

La procedura semplificata è applicabile ai casi in cui, secondo il giudice, l’attore non ha reali prospettive di successo nella causa o il convenuto non ha reali prospettive di difendersi con successo contro la domanda. Le decisioni semplificate vengono prese senza procedimenti giudiziari.

Chiunque delle parti in controversia non sia soddisfatto della decisione definitiva del tribunale di primo grado ha il diritto di ricorrere in appello entro 42 giorni dalla data della decisione. Il ricorso in appello non impedisce l’esecuzione della decisione definitiva. Ma in alcuni casi, il tribunale può ordinare diversamente per quanto riguarda l’esecuzione. Il termine per l’esame del ricorso non è stabilito dalla legge. A seguito dell’esame del ricorso, la corte prende una decisione, che entra in vigore dal momento della sua adozione.

Le norme di procedura civile prevedono la possibilità di utilizzare la procedura d’ingiunzione di pagamento europea, applicabile ai casi di crediti pecuniari non contestati tra parti provenienti da paesi dell’Unione europea (esclusa la Danimarca). Per ottenere un’ingiunzione di pagamento europea è necessario compilare un modulo di domanda standard e presentarlo al tribunale. Il tribunale accetta l’ingiunzione di pagamento a porte chiuse e lo invia al debitore, dopodiché il debitore ha 30 giorni per presentare le sue obiezioni al tribunale. Se il debitore presenta opposizione, il tribunale convoca l’attore per conoscere la sua posizione sulla causa e, se ritiene fondata l’opposizione, annulla l’ingiunzione di pagamento. In questo caso la questione è oggetto di esame nel procedimento civile. Se il debitore non presenta eccezioni al tribunale, l’ingiunzione di pagamento acquista forza di decisione definitiva. L’ingiunzione di pagamento europea è riconosciuta in tutti gli stati membri dell’UE (ad eccezione della Danimarca).

Dopo aver ricevuto la decisione definitiva del tribunale, se il debitore rifiuta di conformarsi volontariamente alla decisione del tribunale, è necessario ottenere un mandato di esecuzione e presentarlo all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione. Il soddisfacimento delle richieste del creditore nel processo di esecuzione forzata avviene mediante il pignoramento e l’addebito dei fondi, il pignoramento dei beni con successiva vendita.

Se l’esecuzione forzata non porta a risultati positivi, se vi sono segni di fallimento (il debitore non è in grado di ripagare il debito, ha commesso un atto di fallimento, ecc.) e purché l’importo del debito sia di almeno 15.000 euro, allora è consigliabile avviare una procedura di fallimento. Nell’ambito di tale procedura è possibile cancellare giudizialmente le operazioni fraudolente/fittizie del debitore volte a prelevare i propri beni al fine di evitare il rimborso del debito attraverso la vendita forzata di tali beni.

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18.06.2024
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